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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23297/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione di consegna a norma di mandato di arresto europeo emesso il 13/04/2024 dal Tribunale di Monaco di Baviera per plurimi reati di truffa in banda organizzata. I difensori deducevano: 1) omissione di indicazione e allegazione dell'ordinanza cautelare necessaria al mandato (violazione artt. 6 e 16 L.69/2005); 2) carenza di motivazione rispetto a profili di legittimità costituzionale del d.lgs. 2/2021 (art.10) e mancata valutazione dei gravi indizi alla luce di norme vigenti (art.125 c.p.p., art.705 c.p.p. evocato); 3) il titolo (mandato di arresto europeo del 13/04/2024) era stato revocato e sostituito da un nuovo mandato del 10/05/2024 con modifiche di imputazione, sicché la consegna disposta risultava fondata su atti non più esistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarandone la cessazione della misura cautelare e ordinando la scarcerazione immediata di Jovanovic, ove non detenuto per altra causa. La Corte ha rilevato che il mandato di arresto europeo originario del 13/04/2024 è stato revocato e sostituito da un nuovo mandato del 10/05/2024 correlato a un diverso provvedimento cautelare interno; di conseguenza il vaglio sulla sussistenza dei presupposti del nuovo mandato non poteva essere svolto in sede di legittimità ma doveva essere esaminato in primo grado dalla Corte di appello ai sensi degli artt.17 e ss. della L.69/2005. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la sostituzione del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna purché la modifica intervenga prima della decisione del giudice di merito e consenta il rispetto del contraddittorio; nel caso concreto, però, l'intervenuta sostituzione del mandato e la revoca del precedente hanno reso inammissibile la conferma della consegna, determinando l'annullamento senza rinvio e la cessazione della misura.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (L.69/2005)

    art.6, art.16, art.22, comma 5, artt.17 e ss.

    Art.6 (tra cui la lett. e) richiede che il mandato identifichi il ruolo/partecipazione dell'indagato; art.16 consente di chiedere integrazioni documentali necessarie al controllo; art.22 comma 5 disciplina comunicazioni/adempimenti successivi alla pronuncia; artt.17 e ss. attribuiscono alla Corte di appello la valutazione di merito sulla richiesta di consegna basata sul mandato di arresto europeo. La Corte ha ritenuto che la verifica del nuovo mandato spetti alla Corte di appello.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (d.lgs. n.10/2021)

    art.10 (e abrogazione del comma 4 dell'art.6 L.69/2005)

    Le modifiche normative hanno inciso sul quadro probatorio e sui criteri di valutazione dei gravi indizi; la Corte ha richiamato il nuovo contesto normativo come fattore che rafforza l'esigenza di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa nella fase di merito.

  • Codice di procedura penale

    Impone obblighi di motivazione, anche in relazione a questioni di legittimità costituzionale; i ricorrenti lamentavano carenze motivazionali relative all'eventuale questione costituzionale connessa al d.lgs. n.10/2021.

  • Codice di procedura penale

    Norma sull'estradizione e sulla valutazione dei gravi indizi in materia estradizionale; evocata per evidenziare differenze di disciplina tra procedura di estradizione e mandato di arresto europeo, ma la pronuncia ha ritenuto la questione riconducibile alla fase di merito.

  • Codice di procedura penale

    Prevede l'inoltro di atti al Procuratore Generale e adempimenti successivi; la Corte ha ordinato gli obblighi di comunicazione alla Cancelleria nei confronti del Procuratore Generale ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Se il mandato di arresto europeo originario viene revocato e sostituito da un nuovo mandato durante la procedura di consegna, la verifica della legittimità e della corrispondenza dei reati del nuovo mandato è competenza della Corte di appello in primo grado, non della Corte di Cassazione (che svolge sindacato di legittimità).
  • La sostituzione del titolo a fondamento della richiesta di consegna è ammissibile se avviene prima della decisione del giudice di merito e rientra nell'ambito della emendatio libelli originaria: non impedisce automaticamente la consegna, ma impone che sia garantito il pieno contraddittorio e il rispetto dei diritti di difesa.
  • Se la consegna è stata disposta in base a un mandato o a un titolo cautelare successivamente revocati, la misura può cessare e può essere disposta la scarcerazione dell'interessato per la perdita di efficacia del titolo su cui si era fondata la consegna.
  • I difensori devono tempestivamente sollevare davanti alla Corte di merito le eccezioni relative a documentazione mancante o a modifiche del titolo di estradizione/MAE; la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito e non può esaminare valutazioni probatorie/comparative di fatto.
  • È rilevante che l'Autorità emittente e il Ministero trasmettano subito ogni integrazione documentale: ritardi nella comunicazione possono incidere sul diritto di difesa e sulla legittimità del procedimento di consegna.

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