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Sentenza

Sentenza n. 4638/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 12127 del 18 luglio 2023.

Giustizia amministrativa202401497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la graduatoria per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali televisivi digitali terrestri, nonché la graduatoria originaria e l’attribuzione della posizione LCN a Teleluna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la procedura indetta dal Ministero per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre nell’area tecnica Campania. Teleluna era stata collocata al n. 19 e Irpinia Tv al n. 75; quest’ultima contestava il punteggio attribuito a Teleluna, in particolare per il numero dei dipendenti, sostenendo di dover essere collocata prima in graduatoria e di conseguire il canale 19. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso poiché, dopo la decadenza dell’autorizzazione di Teleluna, il Ministero aveva aggiornato la graduatoria e assegnato il canale 19 a Irpinia Tv. In appello, Irpinia Tv ha dedotto l’erroneità della declaratoria di improcedibilità, sostenendo che l’assegnazione sopravvenuta non fosse definitiva, essendo stata impugnata da altri operatori, e che sussistesse un interesse alla pronuncia sulla graduatoria originaria. Ha inoltre riproposto le censure di violazione di legge ed eccesso di potere relative al punteggio attribuito a Teleluna. La domanda risarcitoria proposta in primo grado non è stata riproposta in appello. Teleluna ha proposto appello incidentale, dichiarato inammissibile con la sentenza non definitiva, e ha riproposto le proprie eccezioni. Il giudizio è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale che limita gli effetti dell’annullamento degli atti relativi all’assegnazione delle frequenze alla tutela per equivalente e circoscrive la tutela cautelare al pagamento di una provvisionale.

La decisione

Con sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale di Teleluna, ritenuto fondato il motivo di Irpinia Tv contro la declaratoria di improcedibilità e dichiarato procedibile il ricorso di primo grado, sospendendo il giudizio sui motivi riproposti in attesa della pronuncia della Corte di giustizia. Dopo la sentenza europea dell’11 settembre 2025, che ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale limitativa degli effetti dell’annullamento, purché il risarcimento pecuniario compensi integralmente il danno, il Consiglio di Stato ha deciso definitivamente. Ha rilevato che l’interesse originariamente dedotto da Irpinia Tv era esclusivamente quello di ottenere, mediante l’annullamento della graduatoria, il subentro nella posizione di Teleluna e l’assegnazione del canale 19. Tale effetto non poteva più essere conseguito, poiché la normativa applicabile escludeva la reintegrazione o l’esecuzione in forma specifica. La domanda risarcitoria, pur proposta in primo grado, non era stata coltivata in appello. Pertanto, anche se formalmente il ricorso era stato dichiarato procedibile nella fase non definitiva, non residuava alcun effetto utile conseguibile attraverso l’azione annullatoria, sicché l’appello principale è stato complessivamente respinto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1037, l. n. 205/2017

    I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 [...] rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [...] l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.

    La disposizione impedisce, per le procedure di assegnazione delle frequenze cui si riferisce, la reintegrazione o l’esecuzione in forma specifica conseguente all’annullamento, ammettendo soltanto la tutela risarcitoria per equivalente; secondo il giudice, dopo la pronuncia della Corte di giustizia, tale limitazione è compatibile con il diritto dell’Unione se il risarcimento è integralmente compensativo.

  • art. 4, par. 1, direttiva 2002/21/CE

    Interpretato alla luce dell’art. 19 TUE e dell’art. 47 della Carta, non osta a una normativa nazionale che limiti gli effetti dei ricorsi contro atti di assegnazione delle radiofrequenze alla concessione di un risarcimento pecuniario e limiti la tutela cautelare al pagamento di una provvisionale, purché il risarcimento compensi integralmente il danno.

  • art. 19 TUE

    Rileva, insieme all’art. 47 della Carta, nel parametro di tutela giurisdizionale effettiva esaminato dalla Corte di giustizia.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Rileva quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva rispetto alla limitazione nazionale degli effetti dell’azione di annullamento e della tutela cautelare.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    La prosecuzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione richiede la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio indicato dal giudice.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la riproposizione in appello dei motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per individuare la disciplina della sospensione del processo amministrativo, integrata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.

Massime di principio

  • Quando una normativa speciale esclude che l’annullamento degli atti relativi all’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze produca reintegrazione o esecuzione in forma specifica, l’azione annullatoria non può procurare al ricorrente il subentro nella posizione dell’operatore vittorioso; se il ricorrente non coltiva anche la domanda risarcitoria per equivalente, non residua un effetto utile conseguibile e l’impugnazione deve essere respinta.
  • La limitazione legislativa degli effetti dell’azione di annullamento alla tutela risarcitoria per equivalente e la restrizione della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale sono compatibili con il diritto dell’Unione, purché le modalità di liquidazione del risarcimento consentano la compensazione integrale dei danni subiti dall’operatore economico.
  • L’interesse a ricorrere deve essere valutato in relazione al bene della vita concretamente perseguito con la domanda originaria; la sopravvenuta assegnazione di un bene diverso o l’impossibilità giuridica di ottenere il subentro non possono essere superate mediante un interesse astratto alla pronuncia sull’illegittimità dell’atto.
  • La mancata riproposizione in appello della domanda risarcitoria proposta in primo grado impedisce al giudice d’appello di attribuire tutela per equivalente e rende decisiva, ai fini dell’utilità dell’azione, l’impossibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica.
  • La sospensione impropria del processo amministrativo è necessaria quando la decisione della controversia dipende dalla soluzione, in altro giudizio, di una questione pregiudiziale eurounitaria avente portata idonea a incidere sulla disciplina applicabile e sulle condizioni di tutela.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrimato del diritto UE e disapplicazioneTutela cautelareResponsabilità precontrattuale

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