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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7156/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata (contestata con riferimento alla 416bis1 cod.pen.). Il ricorrente, tramite difensore, deduce motivazione illogica e omessa valutazione delle allegazioni difensive in ordine alle esigenze cautelari, richiamando il fatto che i fatti sarebbero avvenuti nel 2018 e che il rapporto professionale con la presunta parte offesa sarebbe proseguito anche dopo gli eventi

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato e reiterativo. La Corte rileva che il tribunale del riesame ha motivato adeguatamente la persistenza del pericolo di reiterazione, rilevando la mediazione dell'imputato nell'interesse di una cosca mafiosa ancora operativa e pertanto la necessità di mantenere una misura limitativa della libertà (arresti domiciliari, ritenuta la meno afflittiva). La Corte afferma che, per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3 c.p.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevale sulla norma generale dell'art. 274 c.p.p., sicché il mero decorso del tempo (fatti del 2018) non è sufficiente a escludere il pericolo. Inoltre, la perizia medico-legale prodotta in Cassazione non può essere valutata perché documento sopravvenuto e non prodotto nel merito; la Corte di legittimità non può esaminare prova nuova non proposta nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Per i reati indicati in questo comma sussiste una presunzione relativa di necessità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare, che rende prevalente, salvo prova contraria, la valutazione della sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo; tale presunzione non è superata dal mero decorso del tempo

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle esigenze cautelari (decorso del tempo rilevante), ma nel caso di reati di cui ad art. 275, comma 3, la sua portata è subordinata alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3

  • art. 416bis1 c.p.

    Richiamato nel testo come riferimento aggravante/contesto mafioso collegato alla contestazione (la Corte valorizza la natura mafiosa e l'interesse della cosca per valutare il pericolo di reiterazione)

  • art. 311 c.p.p.

    Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla correttezza logica della motivazione assunta dai giudici di merito; non è ammessa la produzione e valutazione di documenti sopravvenuti che costituiscano prova nuova per dimostrare l'adeguatezza di misura alternativa

  • artt. 309 e 310 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle decisioni di merito (Tribunale della libertà e riesame): la Corte di cassazione valuta la correttezza logica delle decisioni adottate in tali sedi, non procede a nuovo esame di merito

  • art. 606, comma terzo c.p.p.

    Fondamento normativo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati o reiterativi

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove previsto, alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato

Massime di principio

  • Per reati che rientrano nell'art. 275, comma 3 c.p.p. (o assimilabili per gravità e contesto mafioso) il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: la presunzione relativa di necessità cautelare prevale e va contrastata con elementi specifici e nuovi
  • In sede di Cassazione (giudizio ex art. 311 c.p.p.) il controllo è limitato alla logicità e completezza della motivazione dei giudici di merito: non è possibile introdurre documenti nuovi (es. perizie mediche sopravvenute) per dimostrare l'adeguatezza di misure alternative
  • Se si intende far valere elementi sopravvenuti (per es. condizioni di salute, perizie) bisogna produrli nelle sedi di merito competenti con istanza di revoca o sostituzione della misura; solo dopo l'esaurimento di tali gradi si potranno eventualmente sollevare questioni in Cassazione
  • La valutazione del pericolo di reiterazione fondata su circostanze concrete (es. mediazione a favore di una cosca ancora operativa) ha forte valore persuasivo e rende difficile il sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivata
  • Ricorsi manifestamente reiterativi o privi di nuovi profili probatori rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (spese e somme alla Cassa delle ammende)

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