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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35489/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sollevando quattro censure principali: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per mancato avviso al difensore di fiducia (violazione artt. 294 e 302 c.p.p.); 2) vizio di diritto per presunta sovrapposizione/assorbimento tra il reato associativo contestato (art. 416 c.p.) e il reato previsto dall'art. 12 D.lgs. n. 286/1998 (traffico/favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); 3) carenza o genericità della motivazione circa le esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive, nonché di circostanze personali (lavoro, condizioni familiari); 4) mancanza di attualità delle esigenze cautelari per il decorso del tempo rispetto ai fatti contestati (periodo marzo 2019 - luglio 2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le questioni concernenti l'inefficacia o nullità dell'interrogatorio di garanzia non siano deducibili nel procedimento di riesame e quindi non oggetto di ricorso per cassazione, dovendo essere prospettate nel giudizio sul procedimento principale (art. 306 c.p.p. e relativi rimedi). Sul secondo motivo ha confermato la corretta qualificazione giuridica: il reato associativo e i reati-fine di favoreggiamento dell'immigrazione possono coesistere e non risultano in rapporto di specialità che ne determini l'assorbimento. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e insufficiente a vincere la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; inoltre la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente le esigenze cautelari. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il decorso del tempo, di per sé, non elimina la presunzione di necessità della misura e non prova automaticamente la venuta meno delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000; la custodia cautelare non è stata revocata dal provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferito come fattispecie di associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che la partecipazione associativa non esaurisca necessariamente il disvalore dei singoli reati-fine e quindi può concorrere con questi ultimi.

  • art. 12 D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico immigrazione)

    Contestato come reato-fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto compatibile la coesistenza tra art.12 TU Immigrazione e reato associativo, escludendo rapporto di specialità che determini assorbimento.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma sull'interrogatorio di garanzia; la Corte ha interpretato che eventuali vizi relativi all'interrogatorio non sono deducibili nel procedimento di riesame e devono essere fatti valere nel giudizio del procedimento principale previsto dall'art. 306 c.p.p.

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'interrogatorio di garanzia e relativi rimedi; richiamata in connessione con la necessità di dedurre specifiche nullità nel procedimento principale.

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Individua il giudice competente per dichiarare l'estinzione o la caducazione della misura cautelare per eventi sopravvenuti; la Corte ha sottolineato che la declaratoria di estinzione per vizi dell'interrogatorio deve avvenire con provvedimento del giudice del procedimento e non con il riesame.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di riesame; la Corte ha osservato che il riesame è finalizzato a verificare i presupposti dell'applicazione della misura e non vicende sopravvenute che incidono sulla sua persistenza.

  • art. 310 e art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamati come rimedi esperibili contro le decisioni del giudice del procedimento principale (appello) e, successivamente, in Cassazione; utili per collocare la rilevanza dei rimedi in ordine cronologico e funzionale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (fra cui quelli in materia di immigrazione); la Corte ha ritenuto gravare sul ricorrente l'onere di indicare elementi specifici per dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per individuare categorie di reati per i quali opera la presunzione di pericolosità e che influiscono sulla valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 1, lett. c), e art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e della revoca/sostituzione della misura; la Corte ha precisato che il decorso del tempo non è di per sé determinante e che la valutazione compete al giudice che applica la misura.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti conseguenti alla mancata liberazione dell'indagato a seguito del provvedimento di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame non possono essere dedotte questioni relative all'inefficacia o nullità dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.); tali vizi devono essere eccepiti e rimossi nel giudizio del procedimento principale (art. 306 c.p.p.) con i relativi rimedi di appello e cassazione.
  • La qualificazione della condotta come associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina non esclude automaticamente la responsabilità per i reati-fine (art. 12 TU Immigrazione): le due fattispecie possono coesistere se ricoprono profili di disvalore autonomi.
  • Per reati per i quali opera la presunzione di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), grava sull'indagato l'onere di indicare elementi concreti e specifici che rendano adeguata una misura meno afflittiva; deduzioni generiche sono insufficienti.
  • Il semplice decorso del tempo tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non è di per sé prova della perdita delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare in modo puntuale se ritiene che il tempo abbia attenuato o eliminato tali esigenze.
  • Le censure riproposte in cassazione devono essere ammissibili e non meramente reiterative del gravame già deciso in sede di riesame; la mancata specificazione degli elementi di fatti o diritto che avrebbero dovuto convincere il giudice rende il motivo generico e inammissibile.
  • Ricorrere con motivazioni manifestamente infondate può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso.

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