Cassazione Penale, Sentenza n. 35489/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sollevando quattro censure principali: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per mancato avviso al difensore di fiducia (violazione artt. 294 e 302 c.p.p.); 2) vizio di diritto per presunta sovrapposizione/assorbimento tra il reato associativo contestato (art. 416 c.p.) e il reato previsto dall'art. 12 D.lgs. n. 286/1998 (traffico/favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); 3) carenza o genericità della motivazione circa le esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive, nonché di circostanze personali (lavoro, condizioni familiari); 4) mancanza di attualità delle esigenze cautelari per il decorso del tempo rispetto ai fatti contestati (periodo marzo 2019 - luglio 2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le questioni concernenti l'inefficacia o nullità dell'interrogatorio di garanzia non siano deducibili nel procedimento di riesame e quindi non oggetto di ricorso per cassazione, dovendo essere prospettate nel giudizio sul procedimento principale (art. 306 c.p.p. e relativi rimedi). Sul secondo motivo ha confermato la corretta qualificazione giuridica: il reato associativo e i reati-fine di favoreggiamento dell'immigrazione possono coesistere e non risultano in rapporto di specialità che ne determini l'assorbimento. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e insufficiente a vincere la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; inoltre la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente le esigenze cautelari. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il decorso del tempo, di per sé, non elimina la presunzione di necessità della misura e non prova automaticamente la venuta meno delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000; la custodia cautelare non è stata revocata dal provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riferito come fattispecie di associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che la partecipazione associativa non esaurisca necessariamente il disvalore dei singoli reati-fine e quindi può concorrere con questi ultimi.
art. 12 D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico immigrazione)
Contestato come reato-fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto compatibile la coesistenza tra art.12 TU Immigrazione e reato associativo, escludendo rapporto di specialità che determini assorbimento.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma sull'interrogatorio di garanzia; la Corte ha interpretato che eventuali vizi relativi all'interrogatorio non sono deducibili nel procedimento di riesame e devono essere fatti valere nel giudizio del procedimento principale previsto dall'art. 306 c.p.p.
art. 302 cod. proc. pen.
Norma relativa all'interrogatorio di garanzia e relativi rimedi; richiamata in connessione con la necessità di dedurre specifiche nullità nel procedimento principale.
art. 306 cod. proc. pen.
Individua il giudice competente per dichiarare l'estinzione o la caducazione della misura cautelare per eventi sopravvenuti; la Corte ha sottolineato che la declaratoria di estinzione per vizi dell'interrogatorio deve avvenire con provvedimento del giudice del procedimento e non con il riesame.
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di riesame; la Corte ha osservato che il riesame è finalizzato a verificare i presupposti dell'applicazione della misura e non vicende sopravvenute che incidono sulla sua persistenza.
art. 310 e art. 311 cod. proc. pen.
Richiamati come rimedi esperibili contro le decisioni del giudice del procedimento principale (appello) e, successivamente, in Cassazione; utili per collocare la rilevanza dei rimedi in ordine cronologico e funzionale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (fra cui quelli in materia di immigrazione); la Corte ha ritenuto gravare sul ricorrente l'onere di indicare elementi specifici per dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per individuare categorie di reati per i quali opera la presunzione di pericolosità e che influiscono sulla valutazione delle esigenze cautelari.
art. 292, comma 1, lett. c), e art. 299 cod. proc. pen.
Richiamate in tema di valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e della revoca/sostituzione della misura; la Corte ha precisato che il decorso del tempo non è di per sé determinante e che la valutazione compete al giudice che applica la misura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti conseguenti alla mancata liberazione dell'indagato a seguito del provvedimento di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame non possono essere dedotte questioni relative all'inefficacia o nullità dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.); tali vizi devono essere eccepiti e rimossi nel giudizio del procedimento principale (art. 306 c.p.p.) con i relativi rimedi di appello e cassazione.
- La qualificazione della condotta come associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina non esclude automaticamente la responsabilità per i reati-fine (art. 12 TU Immigrazione): le due fattispecie possono coesistere se ricoprono profili di disvalore autonomi.
- Per reati per i quali opera la presunzione di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), grava sull'indagato l'onere di indicare elementi concreti e specifici che rendano adeguata una misura meno afflittiva; deduzioni generiche sono insufficienti.
- Il semplice decorso del tempo tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non è di per sé prova della perdita delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare in modo puntuale se ritiene che il tempo abbia attenuato o eliminato tali esigenze.
- Le censure riproposte in cassazione devono essere ammissibili e non meramente reiterative del gravame già deciso in sede di riesame; la mancata specificazione degli elementi di fatti o diritto che avrebbero dovuto convincere il giudice rende il motivo generico e inammissibile.
- Ricorrere con motivazioni manifestamente infondate può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso.
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