Sentenza n. 1571/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 864/2024 del Tribunale di Modena, depositata il 22 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 864/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 864/2024 del Tribunale di Modena, depositata il 22 novembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 3 marzo 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha riferito che il Ministero aveva adempiuto e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'adempimento sopravvenuto avesse pienamente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata nel giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero in ragione della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore dei difensori; ha inoltre disposto la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è indicata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm..
L'adempimento sopravvenuto che soddisfa pienamente la pretesa sostanziale azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie dopo la proposizione del ricorso e l'adempimento soddisfa pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che non aveva dato tempestiva esecuzione al giudicato.
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