Sentenza n. 85/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Ruoti del 22 agosto 2025, prot. n. 8104, comunicato in pari data; - di ogni atto anteriore e conseguenziale, comunque connesso e finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza per l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ai clienti della farmacia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare farmacia)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 22 agosto 2025, con cui era stata respinta l’istanza del 13 agosto 2025 volta a ottenere l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ai clienti della farmacia. Ha dedotto plurime violazioni e false applicazioni di legge, tra cui, secondo quanto emerge dalla precedente fase cautelare, l’omessa partecipazione procedimentale. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione all’obliterazione della partecipazione procedimentale e aveva disposto il riesame. Successivamente, il Comune ha annullato in autotutela il diniego. La ricorrente ha tuttavia insistito per la decisione, sostenendo che l’annullamento del diniego non fosse satisfattivo poiché sarebbe rimasto un silenzio-inadempimento sulla richiesta originaria di concessione dello stallo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’annullamento in autotutela del diniego ha prodotto effetti ex tunc, rimuovendo dall’ordinamento l’atto lesivo impugnato e determinando la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse oppositivo azionato. Il giudice ha respinto la tesi della ricorrente circa la permanenza di un silenzio-inadempimento: il diniego del 22 agosto 2025 costituiva infatti un provvedimento espresso, adottato nei termini di legge, che aveva definito l’istanza. L’eventuale mancata adozione di un nuovo provvedimento espresso dopo l’annullamento non incide sulla natura satisfattiva dell’autotutela rispetto all’oggetto del giudizio, ferma la possibilità di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, i rimedi contro l’eventuale inerzia successiva. Le spese sono state poste a carico del Comune in base alla soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, avendo efficacia ex tunc, rimuove l’atto lesivo dall’ordinamento e può determinare la cessazione della materia del contendere quando risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
art. 31 c.p.a.
Il rimedio contro il silenzio è esperibile soltanto in presenza di un obbligo di provvedere rimasto inevaso; non ricorre tale situazione quando l’amministrazione abbia già adottato, nei termini, un provvedimento espresso sull’istanza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato elimina l’utilità della decisione sul provvedimento impugnato; l’annullamento d’ufficio con effetti ex tunc dell’atto lesivo costituisce, in linea generale, tale attività satisfattiva.
- Non sussiste silenzio-inadempimento quando l’amministrazione abbia definito l’istanza con un provvedimento espresso, anche se negativo e successivamente annullato in autotutela.
- La mancata adozione di un nuovo provvedimento dopo l’annullamento in autotutela di un diniego non impedisce la cessazione della materia del contendere nel giudizio originariamente proposto contro quel diniego, restando eventualmente esperibili i rimedi contro una nuova e distinta inerzia, ove ne ricorrano i presupposti.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla domanda originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →