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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48956/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato l'accoglimento del reclamo del detenuto Vitale contro il diniego, disposto dall'Amministrazione penitenziaria previo parere della Direzione distrettuale antimafia (DDA), alla possibilità di un colloquio telefonico con il fratello, anch'egli detenuto in regime 41-bis. Il ricorso deduceva che il giudice a quo aveva disatteso l'indirizzo della Corte che riconosce la tendenziale incompatibilità di colloqui telefonici nel regime 41-bis (richiamando sent. n. 29007/2021) e aveva ignorato il peso del parere qualificato della DDA, che aveva evidenziato elementi concreti di pericolo per ordine e sicurezza pubblica legati alla capacità dei fratelli di veicolare informazioni tra interno ed esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sez. I) ha ritenuto infondato il primo motivo: la giurisprudenza più recente riconosce in linea di principio la compatibilità, a determinate condizioni e mediante modalità controllabili a distanza, di colloqui tra detenuti sottoposti al 41-bis. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale non ha dato adeguato riscontro al parere della DDA che conteneva elementi specifici, temporali e predittivi sul ruolo egemonico dei fratelli nell'organizzazione mafiosa e sulla facilità con cui veicolavano informazioni. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio, affinché valuti correttamente la consistenza fattuale del parere DDA e la proporzionata prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 aprile 1975, n. 354)

    norma che disciplina il regime detentivo differenziato per detenuti per reati di tipo associativo/mafioso

    il regime 41-bis impone restrizioni per ragioni di ordine e sicurezza, ma non esclude in via assoluta forme di comunicazione controllabili che consentano la tutela di rapporti familiari compatibilmente con la prevenzione dei rischi

  • Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, art. 16.2

    "eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"

    la Circolare disciplina la procedura: il parere della DDA è non vincolante ma costituisce elemento istruttorio qualificato che la Direzione di istituto e la magistratura di sorveglianza devono tenere in forte considerazione per valutare rischi concreti

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate)

    Sez.1, n. 31634/2022; Sez.1, n. 7654/2014; Sez.1, n. 29007/2021

    orientamento che ammette in linea di principio la possibilità di autorizzare colloqui tra detenuti 41-bis mediante modalità controllabili a distanza, cercando un bilanciamento tra diritti (rapporti familiari) e esigenze di sicurezza; tuttavia l'autorizzazione può essere esclusa se emergono elementi concreti di rischio

Massime di principio

  • Il regime 41-bis non proibisce automaticamente ogni forma di colloquio tra detenuti sottoposti allo stesso regime: la compatibilità va valutata caso per caso, privilegiando modalità controllabili a distanza che bilancino sicurezza e tutela dei rapporti familiari.
  • Il parere della Direzione distrettuale antimafia, pur non essendo vincolante, è una fonte istruttoria qualificata e deve essere attentamente considerato dalla Direzione dell'istituto e dalla magistratura di sorveglianza; quando contiene elementi concreti, temporali e predittivi sul rischio, essi possono giustificare il diniego.
  • La magistratura di sorveglianza svolge un sindacato di legalità: può valutare la congruità del diniego ma non può disattendere indebitamente informazioni specialistiche della DDA sostituendosi ad essa senza motivazione concreta.
  • Per giustificare il diniego di un colloquio occorrono elementi specifici e attuali che consentano una seria prognosi di pericolosità legata allo svolgimento del contatto; mere affermazioni generiche della DDA sono insufficienti.
  • In situazioni simili, l'Amministrazione dovrebbe acquisire e documentare il parere della DDA, motivare in modo specifico la valutazione dei rischi e, se possibile, proporre misure alternative e controllate (es. comunicazioni a distanza monitorate) invece di un rifiuto automatico.

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