Sentenza n. 1517/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia, con conseguente trasmissione dell’informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Padova del 24 gennaio 2023, deducendo la violazione degli artt. 80, 84, 85, 90, 91 e 92 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 97 Cost. e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti, arbitrarietà, sviamento e iniquità. La ricorrente sosteneva che l’amministrazione avesse valorizzato essenzialmente rapporti di parentela e pregresse relazioni con soggetti ritenuti pericolosi, senza dimostrare la concreta capacità di tali persone di incidere sulle scelte societarie. Contestava inoltre la rilevanza dell’assunzione, per un periodo limitato, di un soggetto collegato al precedente quadro indiziario, l’assenza di deleghe o poteri rappresentativi, l’esito del procedimento penale definito per prescrizione e la risalenza nel tempo degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva. Secondo la società, la cessazione dei rapporti con alcuni soggetti, il fallimento di una società collegata, il superamento dei legami societari e l’assenza di contatti attuali avrebbero costituito elementi nuovi idonei a giustificare l’aggiornamento favorevole. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il rigetto dell’istanza di aggiornamento. Il giudice ha ribadito che l’interdittiva antimafia ha natura preventiva e si fonda su una prognosi probabilistica, secondo il criterio del “più probabile che non”, non essendo necessario il grado di certezza richiesto nel processo penale. Gli elementi devono essere valutati unitariamente e non in modo atomistico; l’autonomia tra procedimento penale e procedimento antimafia consente alla Prefettura di valorizzare elementi indiziari anche se non sfociati in una condanna definitiva. Nel caso concreto, la precedente interdittiva era divenuta definitiva e il giudizio penale richiamato dalla società si era concluso per prescrizione, non per assoluzione nel merito. Secondo il TAR, la prescrizione non escludeva la rilevanza storica e indiziante dei fatti, poiché la sentenza penale aveva evidenziato la permanenza di elementi probatori non liberatori. Pertanto, non era emerso alcun reale elemento nuovo idoneo a modificare il quadro già accertato. Il giudicato formatosi sulla precedente interdittiva aveva inoltre accertato un modello gestionale caratterizzato da frequenti modifiche degli assetti societari e dall’impiego di familiari o di un ristretto gruppo amicale, tale da consentire una gestione di fatto mediante schermi societari e prestanome. La mera rimozione formale di un soggetto dall’organigramma non è stata ritenuta sufficiente a escludere il rischio di gestione occulta e di condizionamento. L’istruttoria e la motivazione prefettizia sono state quindi considerate adeguate, anche perché le circostanze già valutate autonomamente giustificavano la conferma dell’interdittiva. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L’informazione antimafia può fondarsi su una fattispecie di pericolo, anche solo potenziale, purché desunta da elementi concreti e non meramente aleatori.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Individua elementi tipizzati rilevanti per la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa, inclusi i cosiddetti delitti spia.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Consente di desumere il tentativo di infiltrazione anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali, unitamente a concreti elementi indicativi della possibile agevolazione o del condizionamento dell’attività d’impresa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa del provvedimento di informazione antimafia interdittiva trasmesso a seguito del rigetto della richiesta di aggiornamento.
art. 129, comma 2, c.p.p.
La pronuncia di prescrizione non prevale sull’assoluzione nel merito quando dagli atti risulti evidente l’innocenza; pertanto, in assenza di tale assoluzione, la prescrizione non elimina necessariamente il valore indiziante dei fatti storici nel procedimento amministrativo antimafia.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, non ravvisandosi nel caso concreto una violazione.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa ha natura preventiva e prognostica: è sufficiente che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, l’infiltrazione risulti più probabile che non, senza necessità del grado di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale.
- Gli elementi posti a fondamento dell’informazione antimafia devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente, poiché la rilevanza del rischio può emergere dalla loro reciproca combinazione.
- Il procedimento amministrativo antimafia è autonomo rispetto al procedimento penale e non richiede una condanna definitiva; la prescrizione del reato, in assenza di un’assoluzione nel merito, non determina automaticamente l’irrilevanza dei fatti storici e del loro valore indiziante nella prognosi prefettizia.
- Nel riesame di una precedente interdittiva divenuta definitiva, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro di pericolosità; la mera rimozione formale di un soggetto dall’organigramma non è sufficiente quando persistano elementi indicativi di una gestione occulta o di un condizionamento esercitabile tramite familiari, prestanome o schermi societari.
- Il giudicato formatosi sulla precedente interdittiva conserva efficacia nella successiva valutazione di aggiornamento, sicché gli accertamenti già definitivamente compiuti sul modello gestionale e sulla capacità di ingerenza dei soggetti coinvolti possono essere nuovamente valorizzati, salvo l’emersione di circostanze sopravvenute realmente incompatibili con il rischio infiltrativo.
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