Cassazione Penale, Sentenza n. 6700/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riqualificato le condotte dell'imputato come illeciti amministrativi del codice della strada (artt. 141, 146, 192 cod. strada) ovvero come illeciti amministrativi speciali rispetto al reato penale di resistenza/violenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), invocando anche l'art. 9 legge n. 689/1981; 2) violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p. e mancanza di motivazione per la presunta negazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'esclusione della recidiva e la possibile mitigazione della pena in base alla personalità e al comportamento dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la condotta di fuga alla guida con manovre pericolose integra l'elemento materiale della violenza ai fini dell'art. 337 c.p., secondo costante giurisprudenza, e pertanto non è possibile riqualificare il fatto come mero illecito amministrativo del codice della strada poiché manca l'"idem factum" richiesto dall'art. 9 legge n. 689/1981. Il secondo motivo è stato considerato generico e privo di pregio: la Corte d'appello ha escluso la recidiva e ha tenuto pienamente conto delle attenuanti generiche nella massima misura possibile, rideterminando la pena a sei mesi di reclusione (poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 337 c.p. nel senso che costituisce violenza contro i pubblici ufficiali anche la condotta consistita nel darsi alla fuga in auto con manovre pericolose, che deliberate‑mente pongono in pericolo l'incolumità altrui al fine di eludere l'intervento delle forze dell'ordine.
art. 9 legge n. 689/1981
"Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale"
La norma richiede l'"idem factum" tra la fattispecie penale e quella amministrativa. Nel caso concreto le condotte di guida per violazioni del codice della strada non coincidono integralmente con gli elementi costitutivi della violenza a pubblico ufficiale; dunque non è applicabile la regola della specialità favorevole richiamata dall'art. 9.
artt. 141, 146, 192 cod. strada
Richiamate come norme che sanzionano singole condotte di guida pericolosa/violazione dei limiti/segnaletica. La Corte ha ritenuto che tali illeciti amministrativi hanno contenuti diversi e autonomi rispetto al reato di resistenza/violenza e non assorbono quest'ultimo.
art. 62‑bis cod. pen.
Riferita alle circostanze attenuanti comuni: la Corte di appello, escludendo la recidiva, ha 'riespanso' gli effetti delle attenuanti generiche e ha applicato la riduzione nella massima misura possibile; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione e non viziata.
decreto‑legge 28/10/2020 n. 137, art. 23 commi 8 e 9 (conv. L. 176/2020) e successive proroghe
Norme procedurali che hanno autorizzato lo svolgimento del procedimento in udienza camerale secondo modalità straordinarie (es. misure emergenziali). Citata per motivare la forma di trattazione del procedimento.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio)
Precedente di legittimità che conferma il principio secondo cui la fuga in auto con guida pericolosa per sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine integra la violenza ai fini dell'art. 337 c.p.; la Corte di cassazione lo ha richiamato come orientamento consolidato.
Massime di principio
- La fuga in auto per sottrarsi all'intervento di pubblici ufficiali con manovre pericolose può integrare il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), non essendo automaticamente riconducibile a meri illeciti amministrativi del codice della strada.
- Per applicare l'art. 9 della legge n. 689/1981 occorre l'"idem factum": la fattispecie penale e quella amministrativa devono coincidere nella medesima condotta materiale; se mancano elementi costitutivi essenziali nella norma amministrativa rispetto al reato penale, non opererà la regola della specialità.
- L'esclusione della recidiva in sede di appello comporta la riespansione degli effetti delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e può portare a una riduzione della pena; la valutazione in tal senso è sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali o di diritto.
- Le doglianze generiche e non specificamente fondate su errori di diritto o motivazione sono destinate a essere respinte: il gravame deve indicare chiaramente in cosa consista il vizio.
- In caso di rito abbreviato la pena eventualmente stabilita viene sempre ridotta nella misura prevista dalla legge (applicata dopo la rideterminazione della pena di merito).
- L'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato per quanto attiene gli aspetti già favorevoli riconosciuti nel primo grado (divieto di reformatio in peius), ma può riformare in senso favorevole o rideterminare aspetti già valutati purché nei limiti della legge.
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