Cassazione Civile, Ordinanza n. 17859/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Due professionisti avevano ricevuto dall'ente locale un incarico difensivo disgiunto in due giudizi di appello riuniti, relativi alla restituzione di somme connesse a un prestito obbligazionario e a un'apertura di credito. Chiedevano la condanna dell'ente al pagamento dei compensi spettanti a ciascuno, sostenendo che, avendo svolto separatamente l'incarico per lo stesso cliente, ciascun avvocato avesse diritto al proprio onorario e che spettasse anche l'aumento tariffario per la difesa contro più parti. La corte territoriale aveva invece liquidato un importo complessivo inferiore a quello richiesto, ritenendo che, per effetto di una nota inviata dai difensori all'ente, essi avessero rinunciato al 'doppio onorario' e avessero accettato un solo compenso. Nel ricorso per cassazione i professionisti hanno censurato, in sintesi: la nullità della decisione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per mancata specificazione del fatto estintivo; la violazione delle regole sulla prova, sostenendo che la rinuncia non fosse stata provata; l'erronea interpretazione della nota del 19 marzo 2015, letta fuori contesto e senza considerare l'intero tenore della comunicazione; l'erroneo riconoscimento di una pattuizione sui compensi e, subordinatamente, la violazione delle norme sugli accordi con la PA e sull'aumento del 20% dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione della nota del 19 marzo 2015 come rinuncia valida e autonoma al diritto al doppio compenso. Ha affermato che il diritto dell'avvocato al compenso è disponibile e può essere oggetto di rinuncia, anche preventiva, ma che nel caso concreto non vi era prova di una vera rinuncia: la comunicazione dei professionisti era, al più, una controproposta collegata al criterio di liquidazione adottato dalla corte territoriale e non una manifestazione univoca, autonoma e consapevole di abdicazione al diritto al secondo onorario. I motivi quinto e sesto, relativi al quantum e all'aumento tariffario, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi sulla rinuncia dell'avvocato al compenso e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato come base del rito per la domanda di liquidazione dei compensi professionali
art. 28 L. n. 794 del 1942
Richiamato come norma processuale per la domanda di condanna al pagamento degli onorari
art. 6 L. n. 794 del 1942
Indicato come norma secondo cui, se la parte incarica più avvocati, ciascuno ha diritto agli onorari per l'opera prestata
art. 7 D.M. n. 127 del 2004
Richiamato per sostenere il diritto al compenso di ciascun difensore e la liquidazione secondo tariffa
art. 5, comma 4, D.M. n. 127 del 2004
Invocato per la richiesta di aumento del 20% degli onorari nei giudizi riuniti o con pluralità di parti
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare l'utilizzo di fatti e prove non adeguatamente allegati o provati
art. 1324 c.c.
Richiamato in tema di interpretazione della manifestazione negoziale e della nota sottoscritta dai professionisti
art. 1363 c.c.
Richiamato per sostenere che il documento doveva essere interpretato complessivamente e non per estrapolazione di singole parole
art. 191 TUEL
Richiamato nei motivi subordinati in relazione alla disciplina degli accordi dell'ente locale
art. 192 TUEL
Richiamato nei motivi subordinati in relazione alla formazione e formalizzazione degli impegni dell'ente locale
art. 1326 c.c.
Richiamato per sostenere che non vi era prova di un accordo contrattuale perfetto sui compensi
Massime di principio
- Il diritto dell'avvocato al compenso è disponibile e può essere validamente oggetto di rinuncia, anche prima del sorgere del credito, ma la rinuncia deve risultare da una manifestazione di volontà chiara, autonoma e consapevole dell'oggetto cui si riferisce.
- Quando il professionista opera nell'ambito di un incarico conferito dalla pubblica amministrazione, il rapporto e le sue condizioni essenziali devono risultare da un atto scritto che esprima in modo chiaro l'accordo delle parti; la successiva interpretazione di una comunicazione non può sostituire una vera pattuizione o una rinuncia inequivoca.
- L'interpretazione di una dichiarazione negoziale deve essere effettuata nel suo complesso e secondo il significato coordinato delle espressioni utilizzate; non è consentito desumere una rinuncia da una lettura parziale e decontestualizzata di singole frasi.
- La rinuncia al compenso non può essere presumuta dal solo fatto che il professionista ipotizzi una modalità di liquidazione o formuli una proposta alternativa: occorre una volontà abdicativa distinta dalla mera trattativa sul quantum.
- Nei rapporti con pluralità di difensori, il diritto a compensi separati può essere escluso solo da una valida pattuizione o da una rinuncia inequivoca; in mancanza, la regola tariffaria invocata dalle parti resta applicabile secondo il titolo originario dell'incarico.
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