Sentenza n. 650/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l''''ottemperanza del decreto ingiuntivo nr. 458/2020 (rg 1524/2020), emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8 maggio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 458/2020 del Tribunale di Catanzaro, recante la condanna del Comune al pagamento di somme dovute alla banca
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., lamentando la mancata ottemperanza del Comune a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e passato in giudicato, con il quale l’ente era stato condannato al pagamento del capitale, degli interessi moratori previsti dall’art. 5 del d.lgs. 231/2002 e delle spese della procedura monitoria. Nel ricorso sono stati quantificati il capitale residuo, gli interessi maturati e le ulteriori spese. Il Comune ha dedotto l’approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. 267/2000, chiedendo la sospensione del giudizio. Dopo la sospensione, intervenuta l’approvazione del riequilibrio, il TAR ha ordinato al Comune di depositare una relazione sullo stato del debito e sui tempi di pagamento. L’ente non ha adempiuto a tale ordine né ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Comune non aveva provato di avere eseguito il decreto ingiuntivo, neppure dopo l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di dare integrale esecuzione al giudicato, detratto quanto eventualmente già pagato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA, CPA e ulteriori spese necessarie provate.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione integrale di un titolo giurisdizionale definitivo rimasto ineseguito; il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione e nominare un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire le prescrizioni necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo posto in esecuzione comprende gli interessi moratori nella misura prevista dalla disposizione, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture.
art. 243-bis d.lgs. 267/2000
L’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non ha impedito, nel caso concreto, l’accertamento dell’obbligo dell’ente di eseguire il titolo giudiziale né ha esonerato il Comune dall’onere di dimostrare l’adempimento.
Massime di principio
- L’amministrazione deve dare integrale esecuzione a un titolo giurisdizionale definitivo ed esecutivo; la mera allegazione di difficoltà finanziarie o dell’approvazione di un piano di riequilibrio non dimostra l’adempimento e non esclude l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, spetta all’amministrazione intimata dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ritenere persistente il debito nella misura risultante dal titolo e dagli atti di causa, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta dotato dei poteri necessari a dare esecuzione al giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e gli eventuali compensi del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.
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