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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43322/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) vizio in punto di gravità indiziaria relativo al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la difesa contesta che il Tribunale abbia trascurato il requisito cronologico, sostenendo che l'inserimento della Onorati nel sodalizio sia durato meno di dieci giorni e che la mera partecipazione a singoli "reati-fine" non sia sufficiente a configurare il vincolo associativo; (2) vizio in punto di esigenze cautelari e scelta della misura: si contesta la valutazione del Tribunale secondo cui il tempo trascorso (circa quattro anni) non sarebbe considerevole e si assume che i fatti successivi siano di rilevanza bagatellare (vari procedimenti qualificati come "fatto lieve" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990), non idonei a dimostrare il pericolo attuale di reiterazione e a giustificare la custodia cautelare in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) sul primo motivo la difesa chiedeva una rivalutazione di merito (verifica fattuale della durata e dell'inserimento nel sodalizio), attività preclusa al giudice di legittimità; la Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che stabilisce che la durata limitata non esclude di per sé la partecipazione associativa purché ricavabile riferimento a un "sistema" collaudato; (ii) sul secondo motivo la Corte ha osservato che la difesa non ha proposto una critica coerente della proporzione logico-argomentativa del Tribunale né allegato elementi specifici idonei a superare la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato ritenuto esente da censure e il ricorso dichiarato inammissibile. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro l'ordinanza del giudice procedente; nel caso ha dato luogo all'applicazione della misura cautelare impugnata.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere in presenza di determinate esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che la difesa doveva allegare elementi specifici per vincere tale presunzione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Dispone la condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente anche al pagamento verso la Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina il riconoscimento del "fatto lieve" nei reati in materia di stupefacenti; la difesa ha richiamato più vicende giudiziarie qualificate come fatto lieve per sostenere la minore gravità dei comportamenti successivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019 (Amarante); Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 (Buondonno); Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011 (D.)

    Richiamata per il principio secondo cui la durata temporale limitata dell'osservazione delle condotte non esclude di per sé la configurabilità della partecipazione ad un'associazione: è sufficiente che dagli elementi emergenti si possa inferire il riferimento degli agenti a un sistema collaudato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o riconsidera la prova: se il ricorso si limita a chiedere una diversa valutazione di merito (es. durata dell'inserimento nel sodalizio), è inammissibile.
  • La brevità temporale della partecipazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato associativo: occorre valutare se, comunque, si desuma il riferimento a un sistema collaudato ("affectio"), anche da comportamenti di breve durata.
  • Per contestare l'idoneità della custodia in carcere è necessario allegare elementi specifici e rilevanti che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la fattiva adeguatezza di misure meno afflittive; la mera prospettazione generica è insufficiente a vincere la presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
  • Pregresse vicende giudiziarie in materia di stupefacenti, anche se qualificate come "fatto lieve", possono comunque essere valorizzate dal giudice ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente conseguenze economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende) salvo provata assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

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