Cassazione Penale, Sentenza n. 43322/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) vizio in punto di gravità indiziaria relativo al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la difesa contesta che il Tribunale abbia trascurato il requisito cronologico, sostenendo che l'inserimento della Onorati nel sodalizio sia durato meno di dieci giorni e che la mera partecipazione a singoli "reati-fine" non sia sufficiente a configurare il vincolo associativo; (2) vizio in punto di esigenze cautelari e scelta della misura: si contesta la valutazione del Tribunale secondo cui il tempo trascorso (circa quattro anni) non sarebbe considerevole e si assume che i fatti successivi siano di rilevanza bagatellare (vari procedimenti qualificati come "fatto lieve" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990), non idonei a dimostrare il pericolo attuale di reiterazione e a giustificare la custodia cautelare in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) sul primo motivo la difesa chiedeva una rivalutazione di merito (verifica fattuale della durata e dell'inserimento nel sodalizio), attività preclusa al giudice di legittimità; la Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che stabilisce che la durata limitata non esclude di per sé la partecipazione associativa purché ricavabile riferimento a un "sistema" collaudato; (ii) sul secondo motivo la Corte ha osservato che la difesa non ha proposto una critica coerente della proporzione logico-argomentativa del Tribunale né allegato elementi specifici idonei a superare la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato ritenuto esente da censure e il ricorso dichiarato inammissibile. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro l'ordinanza del giudice procedente; nel caso ha dato luogo all'applicazione della misura cautelare impugnata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere in presenza di determinate esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che la difesa doveva allegare elementi specifici per vincere tale presunzione.
art. 616, cod. proc. pen.
Dispone la condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente anche al pagamento verso la Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina il riconoscimento del "fatto lieve" nei reati in materia di stupefacenti; la difesa ha richiamato più vicende giudiziarie qualificate come fatto lieve per sostenere la minore gravità dei comportamenti successivi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019 (Amarante); Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 (Buondonno); Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011 (D.)
Richiamata per il principio secondo cui la durata temporale limitata dell'osservazione delle condotte non esclude di per sé la configurabilità della partecipazione ad un'associazione: è sufficiente che dagli elementi emergenti si possa inferire il riferimento degli agenti a un sistema collaudato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o riconsidera la prova: se il ricorso si limita a chiedere una diversa valutazione di merito (es. durata dell'inserimento nel sodalizio), è inammissibile.
- La brevità temporale della partecipazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato associativo: occorre valutare se, comunque, si desuma il riferimento a un sistema collaudato ("affectio"), anche da comportamenti di breve durata.
- Per contestare l'idoneità della custodia in carcere è necessario allegare elementi specifici e rilevanti che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la fattiva adeguatezza di misure meno afflittive; la mera prospettazione generica è insufficiente a vincere la presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
- Pregresse vicende giudiziarie in materia di stupefacenti, anche se qualificate come "fatto lieve", possono comunque essere valorizzate dal giudice ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente conseguenze economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende) salvo provata assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43270/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43273/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43274/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43275/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43276/2023 del 25/10/2023
- Sentenza penale · 25 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43277/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →