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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1433/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) vizio di qualificazione del fatto sotto il profilo del furto: si contestava l'applicazione dell'art. 624-bis c.p. invece del furto semplice (art. 624 c.p.), sostenendo che gli immobili non fossero 'private dimore' in uso stabile; 2) erronea applicazione dell'art. 49 c.p. (reato impossibile): si affermava che l'imputato era stato tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine durante tutta l'azione, sicché mancava l'effettivo impossessamento della refurtiva e doveva essere pronunciata formula di non punibilità; 3) in subordine, il furto andava qualificato come tentato (art. 56 c.p.), perché l'intervento immediato della polizia avrebbe impedito la consumazione. Inoltre è stata sollevata questione di costituzionalità in ordine agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (obbligo per il difensore dell'imputato assente di depositare elezione di domicilio e mandato speciale per impugnare), per presunta violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito formale: il difensore d'ufficio non aveva prodotto il mandato speciale e la dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. La Corte ha esaminato e rigettato in via preliminare la questione di costituzionalità: ha ritenuto le nuove disposizioni compatibili con i parametri costituzionali e sovranazionali, richiamando la ratio della legge delega e le garanzie compensative (allungamento termini, rimedio della restituzione in termini). I motivi di merito sono stati assorbiti dall'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Fattispecie applicata in sede di merito per furto aggravato su 'private dimore'; la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la condotta prevista nonostante l'uso sporadico degli immobili.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma alternativa (furto semplice); la Corte di merito ha confutato l'argomento valutando l'effettivo stato d'uso degli immobili e il maggior disvalore della fattispecie di cui all'art. 624-bis.

  • art. 49 c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la non punibilità per reato impossibile a causa del controllo delle forze dell'ordine; la Corte ha ritenuto che l'osservazione a distanza non aveva impedito l'effettivo impossessamento, quindi la norma non era applicabile nel senso dedotto dalla difesa.

  • art. 56 c.p.

    Norma sul tentativo invocata in subordine; la Corte ha considerato la condotta consumata e non solo tentata, perché si è ritenuto raggiunto l'effettivo impossessamento, seppur per breve tempo.

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.

    Disposizioni operative per l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato assente: richiedono la dichiarazione/elezione di domicilio e il deposito di un mandato speciale per impugnare; la loro omissione determina l'inammissibilità del ricorso. La Corte ne ha ritenuta la compatibilità costituzionale e la legittimità.

  • D.lgs. n. 150/2022 (art. 89 transitorio)

    Richiamato per l'applicabilità ratione temporis delle nuove disposizioni processuali alla sentenza impugnata; la Corte ha applicato la disciplina transitoria.

  • art. 175 c.p.p.

    Norma sul rimedio della restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza: richiamata dalla Corte quale garanzia compensativa prevista dal legislatore.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Regole sull'accertamento della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e sulla nozione di 'volontaria sottrazione'; la giurisprudenza citata impone accertamenti di fatto prima di qualificare come volontaria la sottrazione.

  • art. 157-ter c.p.p., comma 3

    "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater"

    Collega l'efficacia della elezione/dichiarazione di domicilio all'iter delle notificazioni e giustifica l'obbligo di nuova elezione/deposito al momento dell'impugnazione.

  • art. 164 c.p.p.

    "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni..."

    Regola la durata e l'efficacia della elezione/dichiarazione di domicilio, confermando che una precedente dichiarazione non esonera dal deposito di una nuova per l'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere dell'imputato di versare somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se il difensore dell'imputato assente propone impugnazione, è imprescindibile il deposito del mandato speciale e della dichiarazione/elezione di domicilio previsti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; la loro omissione rende inammissibile il ricorso anche se i motivi di merito appaiono fondati.
  • Le censure sulla costituzionalità delle novità procedurali (elezione di domicilio e mandato per l'impugnazione da parte del difensore dell'assenza) hanno scarse probabilità di successo: la giurisprudenza ritiene tali prescrizioni compatibili con le garanzie costituzionali, soprattutto in presenza di rimedi compensativi (allungamento termini, restituzione in termini).
  • La valutazione della consumazione del furto (consumato vs tentato) e l'applicabilità dell'art. 49 c.p. richiedono un accertamento materiale della effettiva disponibilità sulla cosa sottratta: la semplice osservazione o controllo a distanza da parte della polizia non esclude automaticamente la consumazione se si è verificato l'impossessamento, anche temporaneo.
  • Per distinguere tra furto semplice (art. 624) e furto in abitazione/privata dimora (art. 624-bis) è centrale l'accertamento dello stato di uso e destinazione dell'immobile: la mera apparenza di abbandono non esclude, di per sé, la qualificazione come 'privata dimora' se gli elementi di fatto indicano uso abituale o una protezione della dimora.
  • Strumenti o attrezzi rinvenuti in possesso dell'imputato possono essere assorbiti nella fattispecie di furto quando risultano evidentemente funzionali all'azione predatoria (uso necessario per il compimento del furto), consentendo l'assorbimento di reati connessi (possesso di arnesi o strumenti).
  • In caso di celebrazione del processo in assenza, il difensore e l'imputato hanno rimedi processuali (restituzione in termini; rescissione del giudicato in presenza di nullità assolute e incolpevole mancata conoscenza) che devono essere valutati e attivati se sussistono vizi di notifica o di conoscenza del procedimento.

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