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Sentenza

Sentenza del 06/10/2023 n. 40797 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Fallimento - Sequestro preventivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La curatela ha impugnato il rigetto della richiesta di dissequestro di quote societarie e di una porzione immobiliare sequestrate nell'ambito di un procedimento penale per reati tributari. Ha sostenuto che la dichiarazione di fallimento, intervenuta anteriormente al sequestro, aveva già privato il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni (spossessamento ex art. 42 L. Fall.), trasferendo la relativa gestione alla curatela, e quindi che non poteva essere eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui beni attratti alla massa. Ha altresì invocato la tutela della par condicio creditorum e la deroga prevista dall'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 per i beni appartenenti a persona estranea al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite penali) ha rigettato il ricorso della curatela, confermando che l'avvio della procedura fallimentare non impedisce l'adozione né la permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari. Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio che, per i reati tributari, la confisca diretta o per equivalente è obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 e che il sequestro funzionale a tale confisca prevale sui diritti di credito gravanti sui medesimi beni anche quando la dichiarazione di fallimento sia intervenuta anteriormente al sequestro. La curatela non ha dimostrato condizioni ostative alla confiscabilità (fumus e periculum) e pertanto l'impugnazione è stata respinta; la curatela è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    "salvo che appartengano a persona estranea al reato"

    La norma impone la confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari; il sequestro preventivo funzionale alla confisca prevale sui diritti di credito concorsuali salvo il caso in cui i beni appartengano a soggetto estraneo al reato.

  • artt. 317 ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    Introducono il principio di prevalenza delle misure cautelari reali (richiamando disposizioni del codice antimafia) rispetto alla gestione concorsuale, rafforzando l'idea che i vincoli penali possono prevalere sulla procedura concorsuale secondo i limiti e le tutele previste.

  • art. 321 c.p.p.

    Prevede la possibilità del sequestro preventivo, anche quando finalizzato alla confisca; la giurisprudenza interpreta il procedimento di sequestro ex art. 321 come applicabile anche ai beni compresi nella massa fallimentare se sussistono i presupposti per la confisca.

  • art. 42 L. Fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Disciplina lo spossessamento del fallito (perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni), ma non trasferisce la proprietà: la titolarità rimane al fallito sino alla vendita, ragione per cui i beni possono essere oggetto di sequestro penale se non risultano appartenere a terzi estranei al reato.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p. e artt. 63 ss. D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)

    Regolano l'attuazione delle misure cautelari reali e i rapporti con le procedure concorsuali, prevedendo regole specifiche per separazione dei beni sequestrati/confiscati dalla massa e per la tutela dei terzi; sono richiamate per disciplinare l'effettiva prevalenza del vincolo penale e le relative modalità esecutive.

  • art. 168 L. Fall. (richiamato)

    Norma che vieta l'inizio di azioni cautelari in costanza di procedura; la Corte ha ritenuto che tale divieto non si applica alla potestà cautelare dello Stato esercitata per finalità di repressione dei reati e alla confisca obbligatoria prevista per i reati tributari.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento non impedisce automaticamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari: la confisca obbligatoria prevista dall'art.12-bis prevale sui diritti di credito gravanti sui medesimi beni, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato.
  • La perdita di disponibilità amministrativa dei beni a seguito del fallimento (spossessamento) non equivale a perdita della titolarità: fino alla vendita o al riparto i beni rimangono formalmente del fallito e pertanto sono suscettibili di misure ablative penali se sussistono i presupposti.
  • Il curatore fallimentare è legittimato ad impugnare i provvedimenti di sequestro e può chiedere la revoca, ma tale legittimazione processuale non determina di per sé la prevalenza della procedura concorsuale sulla cautela penale.
  • L'unica deroga rilevante è la sussistenza dell'appartenenza del bene a "persona estranea al reato": va verificato con attenzione se il bene è realmente riconducibile a un terzo non coinvolto; se sì, può ostare la confisca.
  • Le preoccupazioni relative alla par condicio creditorum non prevalgono automaticamente sull'interesse pubblico al recupero del profitto dei reati tributari; l'ordinamento prevede strumenti e limiti per la tutela dei terzi ma attribuisce priorità alla finalità sanzionatoria/recuperatoria dello Stato.
  • In situazioni analoghe: verificare tempestivamente (i) se il sequestro è finalizzato alla confisca ai sensi dell'art.12-bis, (ii) chi è il titolare formale del bene e se esiste legittima appartenenza a terzi estranei, (iii) la fondatezza del fumus e del periculum per eventuali impugnazioni, e (iv) richiamare, se pertinente, le disposizioni del codice della crisi e del codice antimafia che regolano la separazione e l'amministrazione dei beni sequestrati.

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