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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19157/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dai loro difensori nei confronti del G.U.P. Rocchetti. Contestavano l'inammissibilità sul presupposto che: a) la difesa aveva allegato documentazione sufficiente (verbale d'udienza del 18/09/2023) e la Corte d'appello non aveva specificato quale ulteriore documentazione fosse necessaria; b) non sarebbe stata necessaria una ulteriore procura speciale o una riserva perché la procura speciale era stata conferita in udienza per presentare la ricusazione; c) la dichiarazione era stata inviata per PEC il 20/09/2023 (e non il 22/09/2023 come ritenuto dalla Corte d'appello), dunque nei termini. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione di legge (art. 606, lett. b) ed e)) e carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto dirimente che, pur essendo ammissibile la presentazione entro tre giorni se la causa di ricusazione nasce in udienza, la parte o il procuratore speciale devono formulare prima della chiusura dell'udienza una esplicita riserva di proporre la ricusazione entro il termine di tre giorni; dal verbale del 18/09/2023 non risultava alcuna riserva espressa, quindi il termine speciale non poteva operare e la dichiarazione successiva (anche se effettivamente pervenuta il 20/09/2023) era tardiva rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 38, comma 2, secondo periodo, c.p.p. Perciò la tardività assorbiva gli altri profili di censura. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento costituzionale e di legittimità secondo cui il fatto che un G.U.P. abbia disposto il rinvio a giudizio di alcuni coimputati non costituisce automaticamente causa di ricusazione quando le condotte sono distintamente ascrivibili ai diversi concorrenti. Sono stati condannati i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende per profili di colpa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen., commi 2 e 3

    Se la causa di ricusazione sorge in udienza, la parte deve formulare la dichiarazione prima della fine dell'udienza e può riservarsi di depositarla entro tre giorni solo se, prima della conclusione dell'udienza, formula espressa riserva; l'art. 38 comma 3 richiede l'allegazione della documentazione idonea a comprovare la causa di ricusazione.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di ricusazione: la Corte ha ricordato che non costituisce causa automatica di ricusazione il fatto che il G.U.P. abbia in precedenza disposto il rinvio a giudizio di altri coimputati quando le condotte sono distintamente ascrivibili e le valutazioni sono autonome e scindibili.

  • art. 41, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la possibilità di acquisire d'ufficio documentazione; tuttavia ciò non sostituisce l'onere della parte di rispettare i termini e le formalità (come la riserva in udienza) richieste dall'art. 38.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione). I ricorrenti l'hanno invocata ma la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa; applicata per la condanna economica di euro 3.000 ciascuno.

  • Corte costituzionale: ord. n. 441/2001; ord. n. 367/2002; ord. n. 86/2013; sent. n. 283/2000

    La Corte costituzionale ha affermato che la questione dell'imparzialità del giudice deve essere valutata caso per caso mediante gli strumenti dell'astensione e della ricusazione; non è automatica l'incompatibilità quando il giudice ha avuto precedenti decisioni su altri coimputati, salvo che emerga un concreto pregiudizio all'imparzialità.

  • Sezioni Unite Cassazione, n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)

    Ha chiarito che se la causa di ricusazione insorge in udienza la parte può usufruire del termine di tre giorni per presentare la dichiarazione solo se, prima della fine dell'udienza, formule apposita riserva; in mancanza di riserva il termine non opera.

Massime di principio

  • Se la causa di ricusazione nasce durante l'udienza, è essenziale formulare prima della sua chiusura un'esplicita riserva di presentare la dichiarazione entro il termine di tre giorni: senza tale riserva la richiesta presentata successivamente è tardiva e inammissibile.
  • La mera allegazione del verbale d'udienza può non essere sufficiente: l'art. 38 richiede la documentazione idonea a comprovare la causa di ricusazione e la mancata produzione può incidere sull'ammissibilità.
  • Il fatto che un giudice dell'udienza preliminare abbia disposto il rinvio a giudizio di alcuni coimputati non costituisce automaticamente causa di ricusazione nei confronti di un procedimento diverso per altri coimputati, quando le condotte sono distintamente ascrivibili e le valutazioni sono autonomamente scindibili.
  • La Corte può, in casi opportuni, acquisire documentazione d'ufficio, ma ciò non elimina l'obbligo delle parti di rispettare termini e formalità procedurali essenziali (es. la riserva in udienza).
  • Contestare la data di ricezione per PEC può non essere risolutivo se la violazione procedurale principale è l'assenza della riserva in udienza che rende decadenziale il termine; l'attenzione alla procedura temporale in udienza è prioritaria.
  • L'impugnazione manifestamente infondata può comportare condanne alle spese e ammende: valutare con cautela la fondatezza e la tempestività delle iniziative di ricusazione per evitare sanzioni.

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