Cassazione Civile, Ordinanza n. 24021/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione proposta da un pensionato contro la trattenuta, a titolo di contributo di solidarietà, applicata dal 2009 sul trattamento pensionistico in base a delibere della cassa professionale del 28/10/2008 e del 27/6/2013, che avevano rinnovato il contributo previsto dal regolamento dell'ente. Il tribunale aveva accertato l'illegittimità del prelievo e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale; la corte d'appello aveva confermato la decisione sul merito, modificando solo il profilo della decorrenza della prescrizione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sulle casse privatizzate e dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato, sostenendo la legittimità del contributo e la sua compatibilità con i principi previdenziali e costituzionali; (2) errata interpretazione della norma di interpretazione autentica del 2013, che avrebbe convalidato gli atti adottati prima del 2006 se finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine; (3) errata applicazione della prescrizione, che secondo la ricorrente sarebbe quinquennale ex art. 2948 c.c. e art. 47-bis d.P.R. 639/1970, anche per i ratei contestati nel quantum, con conseguente ingiustificata disparità rispetto ai pensionati INPS. La cassa ha inoltre insistito sul fatto che il contributo di solidarietà sarebbe espressione di autonomia regolamentare e non di riserva di legge, e che la prescrizione breve dovrebbe applicarsi anche alle somme non liquidate o contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il carattere consolidato della giurisprudenza di legittimità sulle questioni dedotte e la piena conformità della decisione impugnata ai precedenti. Ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto dalla cassa su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti costituisce una prestazione patrimoniale autonoma, non un correttivo del trattamento pensionistico, e quindi richiede copertura legislativa ai sensi dell'art. 23 Cost.; i regolamenti delle casse privatizzate non possono derogare a fonti primarie. Ha inoltre confermato che, quando si contesta l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto dell'indebita trattenuta, il credito alla riliquidazione e alla restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale, perché la prescrizione breve presuppone un credito liquido ed esigibile, posto a disposizione dell'assicurato. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per mancata costituzione dell'intimato; inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., con attestazione dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
secondo comma; terzo comma; ultimo comma
Consente la definizione accelerata del giudizio; in caso di ricorso definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte applica la sanzione prevista dall'ultimo comma e può condannare la parte ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2 D.Lgs. 509/1994
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia normativa della cassa privata, ma la Corte ribadisce che tale autonomia non consente deroghe a norme di rango primario.
art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della CNPADC
È la base regolamentare del contributo di solidarietà poi ritenuto illegittimo perché introduce una trattenuta su pensioni già determinate senza base legislativa.
art. 3, comma 12, L. 335/1995
La Corte richiama la diversa disciplina del principio del pro rata nelle varie formulazioni e ribadisce che, anche dopo le modifiche, i regolamenti delle casse non possono derogare a norme primarie; il contributo di solidarietà non può essere giustificato come mero correttivo del trattamento pensionistico.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
È richiamato come norma che rende irrilevante per il futuro il rigido pro rata, ma non sana atti che si pongano in contrasto con la legge.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
È richiamato come norma di interpretazione autentica che conferma la legittimità degli atti adottati prima della L. 296/2006 solo se finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine; la Corte esclude che il contributo di solidarietà temporaneo vi rientri.
art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte lo ritiene non pertinente perché riguarda un istituto diverso, di fonte legislativa e con presupposti differenti.
art. 3 Cost.
È invocato dalla ricorrente per lamentare disparità di trattamento; la Corte esclude il vulnus perché la disciplina riguarderebbe prelievi fondati su titoli diversi.
art. 23 Cost.
La Corte ribadisce che il contributo di solidarietà costituisce prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale; l'autonomia regolamentare della cassa non basta.
art. 38 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della funzione previdenziale della cassa, ma non consente di elidere la riserva di legge.
art. 2946 c.c.
È applicato quale termine di prescrizione ordinaria per l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute.
art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte esclude la sua applicazione, affermando che la prescrizione quinquennale richiede crediti liquidi ed esigibili, posti a disposizione del creditore.
art. 129 r.d.l. 1827/1935
È richiamato in parallelo all'art. 2948 c.c. per la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma non per l'indebita trattenuta oggetto di causa.
art. 47-bis d.P.R. 639/1970
La norma riguarda la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e i relativi ratei arretrati, non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
Massime di principio
- I regolamenti delle casse previdenziali privatizzate non possono introdurre prestazioni patrimoniali imposte in assenza di una specifica base legislativa: l'autonomia regolamentare dell'ente incontra il limite della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- Il contributo di solidarietà applicato a pensioni già quantificate e attribuite non costituisce un mero correttivo dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico, ma un prelievo autonomo; per questo non può essere giustificato mediante il richiamo al principio del pro rata o alla disciplina delle modifiche ordinamentali delle casse.
- La norma di interpretazione autentica che legittima, in certe condizioni, gli atti adottati prima della riforma del 2006 opera solo se gli atti siano effettivamente finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e comunque rispettino la legge; non sana atti regolamentari che introducano un prelievo privo di copertura primaria.
- La prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici presuppone un credito liquido, esigibile e posto a disposizione dell'assicurato; quando si controverte dell'indebita trattenuta che altera l'ammontare del trattamento, l'azione di ripetizione o riliquidazione è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria.
- Non sussiste una disparità di trattamento rilevante con i pensionati dell'INPS quando si confrontano fattispecie fondate su titoli giuridici diversi: la disciplina della riliquidazione dei ratei non si estende automaticamente alle somme trattenute in base a un prelievo regolamentare illegittimo.
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