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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24021/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione proposta da un pensionato contro la trattenuta, a titolo di contributo di solidarietà, applicata dal 2009 sul trattamento pensionistico in base a delibere della cassa professionale del 28/10/2008 e del 27/6/2013, che avevano rinnovato il contributo previsto dal regolamento dell'ente. Il tribunale aveva accertato l'illegittimità del prelievo e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale; la corte d'appello aveva confermato la decisione sul merito, modificando solo il profilo della decorrenza della prescrizione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sulle casse privatizzate e dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato, sostenendo la legittimità del contributo e la sua compatibilità con i principi previdenziali e costituzionali; (2) errata interpretazione della norma di interpretazione autentica del 2013, che avrebbe convalidato gli atti adottati prima del 2006 se finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine; (3) errata applicazione della prescrizione, che secondo la ricorrente sarebbe quinquennale ex art. 2948 c.c. e art. 47-bis d.P.R. 639/1970, anche per i ratei contestati nel quantum, con conseguente ingiustificata disparità rispetto ai pensionati INPS. La cassa ha inoltre insistito sul fatto che il contributo di solidarietà sarebbe espressione di autonomia regolamentare e non di riserva di legge, e che la prescrizione breve dovrebbe applicarsi anche alle somme non liquidate o contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il carattere consolidato della giurisprudenza di legittimità sulle questioni dedotte e la piena conformità della decisione impugnata ai precedenti. Ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto dalla cassa su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti costituisce una prestazione patrimoniale autonoma, non un correttivo del trattamento pensionistico, e quindi richiede copertura legislativa ai sensi dell'art. 23 Cost.; i regolamenti delle casse privatizzate non possono derogare a fonti primarie. Ha inoltre confermato che, quando si contesta l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto dell'indebita trattenuta, il credito alla riliquidazione e alla restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale, perché la prescrizione breve presuppone un credito liquido ed esigibile, posto a disposizione dell'assicurato. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per mancata costituzione dell'intimato; inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., con attestazione dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; terzo comma; ultimo comma

    Consente la definizione accelerata del giudizio; in caso di ricorso definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte applica la sanzione prevista dall'ultimo comma e può condannare la parte ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2 D.Lgs. 509/1994

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia normativa della cassa privata, ma la Corte ribadisce che tale autonomia non consente deroghe a norme di rango primario.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della CNPADC

    È la base regolamentare del contributo di solidarietà poi ritenuto illegittimo perché introduce una trattenuta su pensioni già determinate senza base legislativa.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    La Corte richiama la diversa disciplina del principio del pro rata nelle varie formulazioni e ribadisce che, anche dopo le modifiche, i regolamenti delle casse non possono derogare a norme primarie; il contributo di solidarietà non può essere giustificato come mero correttivo del trattamento pensionistico.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    È richiamato come norma che rende irrilevante per il futuro il rigido pro rata, ma non sana atti che si pongano in contrasto con la legge.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che conferma la legittimità degli atti adottati prima della L. 296/2006 solo se finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine; la Corte esclude che il contributo di solidarietà temporaneo vi rientri.

  • art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte lo ritiene non pertinente perché riguarda un istituto diverso, di fonte legislativa e con presupposti differenti.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dalla ricorrente per lamentare disparità di trattamento; la Corte esclude il vulnus perché la disciplina riguarderebbe prelievi fondati su titoli diversi.

  • art. 23 Cost.

    La Corte ribadisce che il contributo di solidarietà costituisce prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale; l'autonomia regolamentare della cassa non basta.

  • art. 38 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della funzione previdenziale della cassa, ma non consente di elidere la riserva di legge.

  • art. 2946 c.c.

    È applicato quale termine di prescrizione ordinaria per l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione, affermando che la prescrizione quinquennale richiede crediti liquidi ed esigibili, posti a disposizione del creditore.

  • art. 129 r.d.l. 1827/1935

    È richiamato in parallelo all'art. 2948 c.c. per la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma non per l'indebita trattenuta oggetto di causa.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    La norma riguarda la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e i relativi ratei arretrati, non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

Massime di principio

  • I regolamenti delle casse previdenziali privatizzate non possono introdurre prestazioni patrimoniali imposte in assenza di una specifica base legislativa: l'autonomia regolamentare dell'ente incontra il limite della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • Il contributo di solidarietà applicato a pensioni già quantificate e attribuite non costituisce un mero correttivo dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico, ma un prelievo autonomo; per questo non può essere giustificato mediante il richiamo al principio del pro rata o alla disciplina delle modifiche ordinamentali delle casse.
  • La norma di interpretazione autentica che legittima, in certe condizioni, gli atti adottati prima della riforma del 2006 opera solo se gli atti siano effettivamente finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e comunque rispettino la legge; non sana atti regolamentari che introducano un prelievo privo di copertura primaria.
  • La prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici presuppone un credito liquido, esigibile e posto a disposizione dell'assicurato; quando si controverte dell'indebita trattenuta che altera l'ammontare del trattamento, l'azione di ripetizione o riliquidazione è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria.
  • Non sussiste una disparità di trattamento rilevante con i pensionati dell'INPS quando si confrontano fattispecie fondate su titoli giuridici diversi: la disciplina della riliquidazione dei ratei non si estende automaticamente alle somme trattenute in base a un prelievo regolamentare illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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