Sentenza del 08/08/2018 n. 3575 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione azienda - Avviamento - Valore negativo - Rileva - Illegittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento dell'Erario è stato ritenuto illegittimo. La sentenza ha riconosciuto che l'avviamento negativo, derivante dalla prospettiva di perdite o redditi futuri negativi, rileva nella determinazione del valore dell'azienda ceduta. Di conseguenza, non è legittimo recuperare automaticamente un maggior valore dell'avviamento discostandosi dal valore attribuito dalle parti senza una concreta e adeguata dimostrazione del maggior valore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore dell'avviamento in una cessione d'azienda. Il contribuente ha contestato l'accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato o recuperato un maggior valore dell'avviamento, senza considerare adeguatamente che l'azienda presentava prospettive di redditività negative e, quindi, un avviamento negativo. In presenza di redditi futuri attesi negativi, il valore economico dell'avviamento può essere nullo o negativo e deve essere valutato tenendo conto delle effettive condizioni economiche dell'azienda e del valore attribuito dalle parti.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda l'avviamento non è necessariamente positivo: se le prospettive economiche sono negative, può avere valore nullo o negativo.
- L'Amministrazione finanziaria non può presumere l'esistenza di un avviamento positivo né rideterminare automaticamente il valore dichiarato dalle parti.
- Per contestare il valore attribuito alla cessione, l'Erario deve considerare concretamente la situazione economica dell'azienda, inclusi perdite, redditività prospettica e altri elementi idonei a dimostrare un maggior valore.
- Il valore dichiarato dalle parti assume rilievo quando è coerente con le condizioni economiche effettive dell'azienda e non viene validamente superato da una motivazione e da una prova adeguate.
- In situazioni analoghe, la presenza di perdite attuali o di ragionevoli aspettative di perdite future può giustificare un avviamento negativo e impedire il recupero fiscale di un maggior valore non adeguatamente provato.
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