Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1094

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1094 della Commissione, del 21 maggio 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2026 fino al 29 giugno 2026

Normativa europea32026R1094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna, per un periodo temporale limitato, le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare ai fini Solvency II. Stabilisce le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, rinviando agli allegati I, II e III. L’atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 31 marzo 2026. La finalità è garantire uniformità di calcolo e certezza prudenziale nelle segnalazioni regolamentari.

Fissa le informazioni tecniche Solvency II da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche, dei fondi propri di base e degli aggiustamenti di congruità e per la volatilità per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2026 al 29 giugno 2026.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), limitatamente al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2026 fino al 29 giugno 2026. Riguarda le pertinenti valute e i mercati assicurativi nazionali elencati negli allegati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Non prevede esclusioni espresse nel testo fornito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1094: informazioni tecniche Solvency II per il periodo 31 marzo 2026 - 29 giugno 2026

Il regolamento aggiorna, in via temporanea, le informazioni tecniche da utilizzare ai fini del calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nell’ambito della direttiva 2009/138/CE (Solvency II). La Commissione adotta l’atto in applicazione dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva, richiamando l’esigenza di uniformità prudenziale e di immediata disponibilità dei dati di mercato.

Finalità e contesto normativo

Nei considerando la Commissione evidenzia che, per garantire condizioni uniformi di calcolo tra imprese di assicurazione e di riassicurazione, devono essere fissate per ogni data di riferimento le informazioni tecniche relative alle strutture per scadenza dei tassi privi di rischio e agli spread fondamentali utilizzati per l’aggiustamento di congruità e per l’aggiustamento della volatilità. Viene inoltre precisato che le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato di fine marzo 2026, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 10 aprile 2026 e già pubblicati lo stesso giorno ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

Ambito soggettivo e temporale

L’atto si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvency II. L’obbligo riguarda il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2026 al 29 giugno 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il testo indica anche la rilevanza ai fini del SEE.

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, impone l’uso, per ciascuna valuta interessata, delle seguenti categorie di dati:

  • le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio riportate nell’allegato I, da utilizzare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità;
  • gli spread "fondamentali" dell’allegato II, da impiegare per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva;
  • gli aggiustamenti per la volatilità dell’allegato III, distinti per mercato assicurativo nazionale, da usare ai fini dell’articolo 77 quinquies della direttiva.

Struttura dell’allegato I: tassi privi di rischio

L’allegato I riporta, per molte valute, i tassi privi di rischio per durate residue da 1 a 150 anni. Il prospetto comprende, tra le altre, euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese e norvegese, franco svizzero, dollaro australiano e canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen. Tali valori costituiscono la base tecnica per la determinazione della migliore stima.

Struttura dell’allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II stabilisce gli spread fondamentali, espressi in punti base e senza gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Il prospetto è articolato in tre grandi categorie:

  • esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, con spread applicabili alle esposizioni denominate in tutte le valute;
  • esposizioni verso enti finanziari, con distinzione per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6;
  • altre esposizioni, anch’esse differenziate per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, il testo precisa inoltre che per durate da 11 a 30 anni gli spread fondamentali sono pari a quelli previsti per la durata di 10 anni. Il dettaglio numerico è riportato nelle varie sottosezioni dell’allegato per ciascuna valuta e durata.

Struttura dell’allegato III: aggiustamento per la volatilità

L’allegato III indica l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base e differenziato per valuta e mercato assicurativo nazionale. Il prospetto copre numerosi mercati, tra cui i principali mercati dell’area euro e vari mercati extra-UE. Tra i valori riportati figurano, ad esempio, 18 punti base per molti mercati in euro, 11 per la Cechia, 7 per l’Ungheria, -1 per la Svezia, 27 per il Regno Unito, 38 per l’Islanda, 37 per la Norvegia, -3 per il franco svizzero (Liechtenstein e Svizzera), 29 per l’Australia, 13 per il Canada, -2 per la Cina, 2 per Hong Kong, 39 per gli Stati Uniti e 13 per il Giappone.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi a decorrere dal 31 marzo 2026. Il testo giustifica l’entrata in vigore urgente con la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e con l’esigenza prudenziale che le imprese utilizzino le stesse informazioni per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalla data di segnalazione alle autorità competenti.

Rapporto con altri atti dell’Unione

Il regolamento si innesta nel quadro della direttiva 2009/138/CE, in particolare sugli articoli 77, 77 quater, 77 quinquies e 77 sexies. Nei considerando è richiamato anche il regolamento (UE) n. 182/2011, quale base procedurale per l’adozione delle misure di esecuzione in urgenza.

Disposizioni principali

Periodo di applicazione delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di usare le informazioni tecniche indicate nel paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2026 al 29 giugno 2026.

Contenuto delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, specifica che, per ciascuna valuta interessata, devono essere utilizzati: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio dell’allegato I; (b) gli spread "fondamentali" per il calcolo dell’aggiustamento di congruità dell’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 31 marzo 2026.

Base giuridica e urgenza

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. Nei considerando si sottolinea l’urgenza di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e la necessità, per ragioni prudenziali, che tutte le imprese utilizzino le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione.

Allegati tecnici

L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per molte valute; l’allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base, per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per altre esposizioni; l’allegato III indica gli aggiustamenti per la volatilità, in punti base, per valuta e mercato assicurativo nazionale.

Come è indicizzato

Materieassicurazionisolvibilitàvigilanza prudenzialemercati finanziarisegnalazioni regolamentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.