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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1100

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 della Commissione, del 21 maggio 2026, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia

Normativa europea32026R1100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un cofinanziamento dell’Unione al 60% per misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia, colpiti dai focolai di afta epizootica del marzo-aprile 2025. Definisce condizioni di ammissibilità, massimali di importo e regole di controllo per evitare sovracompensazioni e doppio finanziamento. Il sostegno è limitato alle zone regolamentate e ai periodi coperti dalle misure veterinarie, con pagamento ai beneficiari entro il 31 ottobre 2026.

Misure eccezionali di sostegno finanziario dell’Unione per il mercato del latte e delle carni suine in Slovacchia a seguito dei focolai di afta epizootica del 21 marzo-4 aprile 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese sostenute dalla Slovacchia per compensare perdite di reddito e costi aggiuntivi subiti dagli operatori dei settori del latte crudo e delle carni suine nelle aziende situate nelle zone regolamentate istituite in relazione ai focolai di afta epizootica notificati tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025. Riguarda in particolare gli allevamenti di bovini e suini sottoposti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate negli atti dell’Unione e nella legislazione slovacca richiamati nell’allegato. Sono escluse le spese non riferite al periodo di applicazione delle misure, quelle relative ad aziende fuori dalle zone regolamentate, i pagamenti effettuati dopo il 31 ottobre 2026, nonché gli animali o prodotti già compensati tramite aiuti di Stato, assicurazioni o contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.

Misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia

Il regolamento attua una misura straordinaria di sostegno del mercato in favore della Slovacchia a seguito di sei focolai di afta epizootica confermati e notificati tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025. La Commissione richiama il quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in particolare l’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e motiva l’intervento con le perdite di reddito subite dagli operatori colpiti dalle restrizioni veterinarie e di polizia sanitaria.

Contesto fattuale e finalità dell’intervento

La Slovacchia ha adottato misure di emergenza e successivamente misure di controllo, monitoraggio e prevenzione, con istituzione di zone di protezione e sorveglianza definite come zone regolamentate. Tali misure hanno comportato, da un lato, la perdita di latte crudo che non ha potuto essere consegnato e, dall’altro, costi aggiuntivi dovuti all’allungamento dei periodi di allevamento e ingrasso di suini, suinetti e scrofe. L’intervento unionale è concepito come sostegno eccezionale di mercato, limitato a quanto strettamente necessario e calibrato per evitare sovracompensazioni e doppi finanziamenti.

Ambito soggettivo e territoriale

Le misure riguardano esclusivamente la Slovacchia e, al suo interno, le aziende di allevamento di bovini e suini ubicate nelle zone regolamentate individuate negli atti elencati nell’allegato, inclusa la misura straordinaria di emergenza slovacca MNO-2550/2025. Il sostegno copre solo il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria relative ai focolai richiamati. Restano fuori dall’ambito di ammissibilità le spese non connesse a tali zone o periodi, nonché i casi in cui le perdite siano già state compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o altri contributi UE previsti dal regolamento (UE) 2021/690.

Condizioni di ammissibilità e divieto di doppio finanziamento

L’articolo 2 subordina l’ammissibilità delle spese a quattro condizioni cumulative: collegamento temporale con le misure veterinarie e di polizia sanitaria; localizzazione nelle zone regolamentate; pagamento della compensazione ai beneficiari entro il 31 ottobre 2026; assenza di qualsiasi altro ristoro per lo stesso danno. Il regolamento pone quindi un divieto sostanziale di cumulo con altri strumenti pubblici o assicurativi per evitare doppio indennizzo delle medesime perdite.

Importi massimi e criteri di calcolo

L’articolo 3 fissa il massimale complessivo della partecipazione finanziaria dell’Unione in 2 092 445 EUR. La ripartizione è dettagliata per categoria di perdita: latte crudo non consegnato, suini, suinetti e scrofe, con importi forfettari giornalieri e limiti massimi di capi o chilogrammi ammissibili. È prevista una certa flessibilità: se i quantitativi effettivi superano le soglie stimate, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce, purché l’incremento complessivo resti inferiore al 20% dell’importo massimo del cofinanziamento unionale.

Controlli, pagamento e recupero

La Slovacchia deve effettuare controlli amministrativi preliminari e controlli in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. I controlli riguardano l’ammissibilità del richiedente, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione e l’assenza di altri finanziamenti sulle medesime perdite. Il pagamento può avvenire anche prima della conclusione di tutti i controlli, purché il beneficiario sia stato selezionato per controlli in loco; questi ultimi devono essere completati entro sei mesi dal pagamento. Se l’ammissibilità non è confermata, la compensazione va recuperata e si applicano le sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore e rilevanza pratica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il termine decisivo per la spesa ammissibile è il 31 ottobre 2026, data oltre la quale i pagamenti non possono in alcun caso accedere al finanziamento dell’Unione; per tale ragione non si applica la riduzione proporzionale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Disposizioni principali

Cofinanziamento dell’Unione al 60%

L’articolo 1 prevede che l’Unione partecipi nella misura del 60% al finanziamento delle spese sostenute dalla Slovacchia per sostenere i mercati del latte e delle carni suine gravemente colpiti dai focolai di afta epizootica notificati tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025, in applicazione dell’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Condizioni di ammissibilità delle spese

L’articolo 2 limita l’ammissibilità alle spese relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria; alle aziende di bovini e suini ubicate nelle zone regolamentate indicate nell’allegato; ai casi in cui la compensazione ai beneficiari sia stata versata entro il 31 ottobre 2026; e ai casi in cui non vi siano stati altri ristori tramite aiuti di Stato, assicurazioni o contributi UE ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. Nessuna spesa sostenuta dopo il 31 ottobre 2026 è ammissibile.

Massimali di importo e compensazioni forfettarie

L’articolo 3 fissa un importo massimo complessivo di 2 092 445 EUR. Per il latte crudo non consegnato il massimale è di 65 888 EUR per fino a 227 915 kg. Per i suini il sostegno è di 1,31 EUR al giorno per suino fino a 76 673 capi; per i suinetti di 0,80 EUR al giorno fino a 79 198 capi; per le scrofe di 3,36 EUR al giorno fino a 1 025 capi per il periodo 21-30 marzo 2025 e di 4,18 EUR al giorno fino a 1 593 capi per il periodo 31 marzo-20 maggio 2025. Sono consentiti adeguamenti entro il limite del 20% dell’importo massimo di cofinanziamento, se i quantitativi effettivi superano le soglie stimate.

Controlli amministrativi e in loco

L’articolo 4 impone alla Slovacchia controlli amministrativi preliminari e controlli in loco conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. I controlli riguardano l’ammissibilità del richiedente, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione, e l’assenza di altri finanziamenti per le stesse perdite. La compensazione può essere pagata prima della conclusione di tutti i controlli se il beneficiario è stato selezionato anche per controlli in loco, che devono comunque essere conclusi entro sei mesi dai pagamenti. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità, la compensazione deve essere recuperata con applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando 15 precisa che non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, poiché i pagamenti effettuati dopo il 31 ottobre 2026 non sono in ogni caso ammissibili.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di statosanità animalegestione delle crisi di mercatofinanziamenti ue

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