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Ordinanza

Ordinanza n. 352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11927 del 18 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202600143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11927 del 18 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Lazio indicata in epigrafe e ha proposto istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica né l'atto amministrativo originariamente contestato né i motivi di appello nel loro contenuto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di approfondimento nella trattazione del merito e ha rilevato l'esigenza che l'Amministrazione esercitasse sollecitamente il potere di riesame in esecuzione della sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per il merito al 23 aprile 2026. L'accoglimento non comporta la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, che resta ferma; la misura cautelare consiste nella definizione accelerata del giudizio di merito, anche in considerazione della necessità di un sollecito riesame amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'istanza cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, di accogliere l'istanza cautelare a tale effetto senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In appello cautelare, quando le questioni necessitano di approfondimento nel merito e le esigenze dell'appellante possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. disponendo la trattazione accelerata del merito senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
  • La necessità di un sollecito riesame del potere amministrativo in esecuzione della sentenza appellata può giustificare l'accoglimento dell'istanza cautelare mediante fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, anche quando non sia disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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