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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28121/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un agente della polizia municipale impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, irrogata dal Comune di Milano per avere svolto attività associativa ritenuta incompatibile con le funzioni istituzionali. Secondo l'addebito, egli era presidente e fondatore di un'associazione onlus che forniva consulenze legali anche in materia di sanzioni e violazioni del codice della strada, con possibile conflitto di interessi rispetto ai compiti di accertamento delle contravvenzioni svolti dalla polizia municipale. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, contestando il momento individuato dalla Corte d'appello per la conoscenza qualificata dei fatti da parte del Comune; 2) violazione delle norme sulle incompatibilità e sul conflitto di interessi dei pubblici dipendenti e del codice di comportamento comunale, sostenendo che l'attività associativa fosse solo mutualistica e assistenziale; 3) violazione della disciplina sulle onlus e dell'art. 24 Cost., assumendo che la Corte territoriale avesse travisato la natura dell'associazione e la sussidiarietà orizzontale; 4) violazione della disciplina sulla privacy, per le modalità e la durata dell'indagine disciplinare svolta dall'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva allegato né trascritto gli elementi e l'atto disciplinare necessari a dimostrare quando il Comune avesse avuto conoscenza qualificata dei fatti. Gli altri tre motivi sono stati considerati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'accertamento di merito circa l'incompatibilità tra funzione pubblica e attività associativa. La Corte ha quindi confermato l'esito sfavorevole al dipendente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    motivi formulati ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una rivalutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 55-bis d.lgs. 165/2001

    Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis D.Igs. n.165/2001 come modificato dal d.lgs. n.150/2009

    Il motivo è inammissibile se non indica in modo specifico gli elementi da cui ricavare il momento della conoscenza qualificata dei fatti disciplinarmente rilevanti.

  • art. 60 e ss. D.P.R. n. 3/1957

    Violazione e falsa applicazione dell'art. 60 e ss. del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n.3/57)

    Le norme sulle incompatibilità del pubblico impiego sono richiamate come parametro della valutazione di merito sulla sussistenza del conflitto d'interessi.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    Violazione e falsa applicazione ... dell'art. 53 D.Igs. n. 165/2001

    È evocato in tema di incompatibilità e conflitto di interessi del dipendente pubblico.

  • art. 12 Codice di comportamento del Comune di Milano

    e dell'art. 12 del Codice di comportamento del Comune di Milano in tema d'incompatibilità delle attività e conflitto di interessi

    È richiamato quale regola interna sulle incompatibilità e sul conflitto di interessi del dipendente.

  • art. 3 L. 266/1991

    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge 266/1991

    È invocato a sostegno della natura mutualistica/associativa dell'attività svolta.

  • art. 5 d.P.R. n. 62/2013

    dell'art. 5 D.P.R. n. 62/2013 emanato in attuazione dell'art. 54 D.Lgs. n.165/2001

    È richiamato come norma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione alla tutela delle attività associative e dei diritti di difesa.

  • art. 11 d.lgs. 196/2013

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 D.Lgs. 196/2013

    Richiamato per contestare il trattamento dei dati personali nel corso dell'indagine disciplinare.

  • art. 15 d.lgs. 196/2013

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 D.Lgs. 196/2013

    Richiamato insieme all'art. 11 per contestare la presunta violazione della privacy del dipendente.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.

    Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a spiegare le ragioni dell'impugnazione senza rinvio ad atti esterni.

  • art. 369 n. 6 c.p.c.

    principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.

    L'onere di produzione e specifica indicazione degli atti rilevanti incombe sul ricorrente per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012

    È la norma che ha introdotto la disciplina sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente denunciando una violazione di legge, non consente il controllo di legittimità perché difetta di specificità, allegazione e trascrizione degli atti decisivi.
  • Il ricorrente che contesti il momento di conoscenza del fatto disciplinare da parte dell'amministrazione deve indicare in modo puntuale gli elementi e gli atti da cui tale momento risulti, non potendo demandare alla Corte una ricerca autonoma nel fascicolo di merito.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'incompatibilità tra funzione pubblica e attività associativa o comunque di potenziale conflitto d'interessi appartiene al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti del corretto sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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