Cassazione Civile, Ordinanza n. 28121/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un agente della polizia municipale impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, irrogata dal Comune di Milano per avere svolto attività associativa ritenuta incompatibile con le funzioni istituzionali. Secondo l'addebito, egli era presidente e fondatore di un'associazione onlus che forniva consulenze legali anche in materia di sanzioni e violazioni del codice della strada, con possibile conflitto di interessi rispetto ai compiti di accertamento delle contravvenzioni svolti dalla polizia municipale. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, contestando il momento individuato dalla Corte d'appello per la conoscenza qualificata dei fatti da parte del Comune; 2) violazione delle norme sulle incompatibilità e sul conflitto di interessi dei pubblici dipendenti e del codice di comportamento comunale, sostenendo che l'attività associativa fosse solo mutualistica e assistenziale; 3) violazione della disciplina sulle onlus e dell'art. 24 Cost., assumendo che la Corte territoriale avesse travisato la natura dell'associazione e la sussidiarietà orizzontale; 4) violazione della disciplina sulla privacy, per le modalità e la durata dell'indagine disciplinare svolta dall'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva allegato né trascritto gli elementi e l'atto disciplinare necessari a dimostrare quando il Comune avesse avuto conoscenza qualificata dei fatti. Gli altri tre motivi sono stati considerati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'accertamento di merito circa l'incompatibilità tra funzione pubblica e attività associativa. La Corte ha quindi confermato l'esito sfavorevole al dipendente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
motivi formulati ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una rivalutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 55-bis d.lgs. 165/2001
Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis D.Igs. n.165/2001 come modificato dal d.lgs. n.150/2009
Il motivo è inammissibile se non indica in modo specifico gli elementi da cui ricavare il momento della conoscenza qualificata dei fatti disciplinarmente rilevanti.
art. 60 e ss. D.P.R. n. 3/1957
Violazione e falsa applicazione dell'art. 60 e ss. del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n.3/57)
Le norme sulle incompatibilità del pubblico impiego sono richiamate come parametro della valutazione di merito sulla sussistenza del conflitto d'interessi.
art. 53 d.lgs. 165/2001
Violazione e falsa applicazione ... dell'art. 53 D.Igs. n. 165/2001
È evocato in tema di incompatibilità e conflitto di interessi del dipendente pubblico.
art. 12 Codice di comportamento del Comune di Milano
e dell'art. 12 del Codice di comportamento del Comune di Milano in tema d'incompatibilità delle attività e conflitto di interessi
È richiamato quale regola interna sulle incompatibilità e sul conflitto di interessi del dipendente.
art. 3 L. 266/1991
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge 266/1991
È invocato a sostegno della natura mutualistica/associativa dell'attività svolta.
art. 5 d.P.R. n. 62/2013
dell'art. 5 D.P.R. n. 62/2013 emanato in attuazione dell'art. 54 D.Lgs. n.165/2001
È richiamato come norma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
art. 24 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione alla tutela delle attività associative e dei diritti di difesa.
art. 11 d.lgs. 196/2013
Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 D.Lgs. 196/2013
Richiamato per contestare il trattamento dei dati personali nel corso dell'indagine disciplinare.
art. 15 d.lgs. 196/2013
Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 D.Lgs. 196/2013
Richiamato insieme all'art. 11 per contestare la presunta violazione della privacy del dipendente.
art. 366 n. 4 c.p.c.
principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a spiegare le ragioni dell'impugnazione senza rinvio ad atti esterni.
art. 369 n. 6 c.p.c.
principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.
L'onere di produzione e specifica indicazione degli atti rilevanti incombe sul ricorrente per consentire il controllo di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012
È la norma che ha introdotto la disciplina sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente denunciando una violazione di legge, non consente il controllo di legittimità perché difetta di specificità, allegazione e trascrizione degli atti decisivi.
- Il ricorrente che contesti il momento di conoscenza del fatto disciplinare da parte dell'amministrazione deve indicare in modo puntuale gli elementi e gli atti da cui tale momento risulti, non potendo demandare alla Corte una ricerca autonoma nel fascicolo di merito.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La valutazione dell'incompatibilità tra funzione pubblica e attività associativa o comunque di potenziale conflitto d'interessi appartiene al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti del corretto sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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