Cassazione Penale, Sentenza n. 11091/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, usura e violenza privata aggravata (capi A, E, H, J, K). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di gravità indiziaria in relazione al capo A) e valutazione per facta concludentia basata sui reati contestati sub E), H), J), K) e Q); 2) vizio procedurale e violazione dei diritti di difesa per l'utilizzo delle dichiarazioni della persona informata sui fatti Marco Aggioli, depositate in altro procedimento e acquisite in udienza; 3) illegittima applicazione della presunzione circa le esigenze cautelari (art. 274-275 c.p.p.) e difetto di motivazione nella scelta della misura della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: il Tribunale del riesame ha svolto adeguata valutazione autonoma del materiale indiziario; le dichiarazioni del collaboratore (Cianci) sono utilizzabili come grave indizio se intrinsecamente attendibili e sorrette da riscontri esterni; le dichiarazioni di Aggioli acquisite in udienza potevano essere utilizzate dal tribunale del riesame senza violare l'art. 309 c.p.p. in quanto prodotte nel corso dell'udienza e senza obiezioni della difesa; permane la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e, trattandosi della Sacra Corona Unita (maf ia storica), non è sufficiente il decorso del tempo per escluderle senza prova di recesso. Conseguentemente il rigetto dell'appello comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il tribunale del riesame può utilizzare atti acquisiti in udienza anche se resi dopo l'adozione della misura cautelare; l'inefficacia prevista dal comma 10 si applica solo per la mancata o tardiva trasmissione di atti sostanziali specificamente posti a fondamento della custodia e indicati nell'ordinanza. La produzione in udienza di verbali non contestati dalla difesa è ammissibile.
art. 273 cod. proc. pen.
La nozione di indizio è ampia e comprende anche dichiarazioni di coimputati o collaboratori; per le misure cautelari è richiesta probabilità elevata (non certezza) e i collaboratori possono costituire grave indizio purché le loro dichiarazioni siano intrinsecamente attendibili e sostenute da riscontri esterni individualizzanti.
art. 192 cod. proc. pen.
La chiamata di correità è qualificata come elemento di prova e richiede valutazione critica; la sua forza probatoria necessita di riscontri esterni che la rendano idonea a fondare il grave indizio.
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (speciali e generali); la concretizzazione dell'esigenza special-preventiva può essere desunta dall'intenso e stabile inserimento dell'indagato nel gruppo criminale.
art. 275 cod. proc. pen. e L. 47/2019
La normativa novellata mantiene la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo di tipo mafioso; la giurisprudenza distingue tra mafie «storiche» e altre strutture, richiedendo per le prime la dimostrazione del recesso per superare la presunzione, sicché il tempo trascorso non è di per sé dirimente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata alla reiezione del gravame.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare misure cautelari se risultano intrinsecamente attendibili e sono corroborate da riscontri esterni specifici: non è richiesta la certezza, ma un'elevata probabilità.
- Il tribunale del riesame può acquisire e valutare atti prodotti in udienza anche se redatti dopo la misura cautelare; la difesa deve eccepire tempestivamente per impedire l'utilizzo.
- Per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e, trattandosi di mafie «storiche», la prova del recesso dall'organizzazione è necessaria per superare la presunzione; il semplice decorso del tempo non basta.
- La Corte di Cassazione non riesamina in fatto la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito salvo manifesta irragionevolezza della motivazione: le critiche meramente alternative ai risultati probatori non sono ammissibili in cassazione.
- Chi impugna per cassazione un provvedimento de libertate deve indicare specificamente in che modo eventuali omissioni o vizii motivazionali avrebbero concretamente potuto portare a un risultato diverso; censure generiche sono inammissibili.
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