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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03245/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la determinazione delle pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacita' a ricoprire uffici direttivi) fissate dal Tribunale nella misura di anni dieci senza motivazione. Denunciano violazione degli artt. 223 e 216 legge fall., e dell'art. 133 c.p., in relazione alla giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite che hanno imposto la determinazione concreta delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; altresi' deducono omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (assoluzione ex art. 129) ma tale motivo è ritenuto inammissibile in cassazione nei limiti indicati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, ravvisando un vizio assoluto di carenza di motivazione in quanto il Tribunale ha fissato la durata nella misura massima di dieci anni senza richiamare o applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e senza fornire congrua motivazione. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. Il primo motivo, concernente l'art. 129 c.p.p., è stato ritenuto inammissibile. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento limitatamente alle pene accessorie e la Corte ha accolto tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    I ricorrenti hanno lamentato omessa valutazione di circostanze esimenti/assolutive ai sensi di quest'articolo; la Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile in cassazione nei limiti del patteggiamento e delle preclusioni di legge.

  • art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)

    La norma prevede pene accessorie fallimentari la cui durata non e' piu' rigidamente fissa dopo la pronuncia costituzionale: la Corte richiede che la loro durata sia determinata concretamente dal giudice entro il limite edittale ("fino a dieci anni") e motivata.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata nella impugnazione in relazione alla disciplina delle sanzioni accessorie fallimentari; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle sanzioni ma ha censurato la mancanza di motivazione sulla loro durata.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di determinazione della pena (personalita' del reo, gravita' del fatto, finalita' rieducativa e prevenzione, ecc.) devono essere applicati anche dal giudice nella determinazione concreta delle pene accessorie la cui misura e' indeterminata dalla legge; e' obbligo motivare in relazione a tali parametri.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Permette la censura per vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento quando le pene accessorie non erano oggetto dell'accordo e manchi adeguata motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i mezzi di impugnazione del patteggiamento entro i limiti previsti; la Corte ha richiamato che alcuni vizi non sono azionabili con questo rimedio e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 129 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimita' della delimitazione rigida della durata delle pene accessorie fissata in anni dieci, rimodulandola in 'fino a dieci anni', imponendo in tal modo la necessita' di individuazione discrezionale e motivata della durata.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, Sez. U. n. 28910 (Suraci)

    Ha stabilito che le pene accessorie con limite non fisso devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., con obbligo di motivazione; non possono essere semplicemente rapportate alla pena principale.

Massime di principio

  • Se la legge prevede per le pene accessorie un limite di durata non fisso (es. "fino a 10 anni"), il giudice deve determinare la durata caso per caso applicando e motivando i criteri dell'art. 133 c.p.; la mera fissazione del massimo senza motivazione e' vizio annullabile.
  • Nelle sentenze di patteggiamento le pene accessorie non oggetto dell'accordo possono essere impugnate in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; il giudice deve dare conto della dosimetria delle accessorie anche se la pena principale e' concordata.
  • Le eccezioni sull'omessa valutazione di elementi assolutori (art. 129 c.p.p.) sono spesso inammissibili in cassazione se sollevate nei limiti del patteggiamento e delle preclusioni normative; occorre verificare la specifica fattispecie e i limiti di impugnabilita'.
  • In caso di fissazione automatica delle pene accessorie (p.es. sulla base di testi normativi ormai riformulati da pronunce costituzionali), la Corte può annullare la determinazione della durata e rinviare per nuovo giudizio affinche' il giudice individualizzi la misura con congrua motivazione.
  • Chi difende un imputato in patteggiamento dovrebbe sollevare al momento del giudizio motivi o richieste specifiche circa la misura delle pene accessorie, richiedendo che il Tribunale motivi esplicitamente la loro durata alla luce dell'art. 133 c.p., per evitare future impugnazioni.

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