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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale relativa agli avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 1987 e 1988. In primo grado aveva contestato la propria legittimazione, sostenendo di non essere stata in comunione dei beni o di interessi economici con il defunto, né sua erede o dichiarante. In appello aveva inoltre dedotto lo svolgimento di un’attività lavorativa incompatibile con i redditi contestati e disconosciuto la firma apposta sulla dichiarazione dei redditi. La Commissione centrale aveva ritenuto tali deduzioni nuove e quindi inammissibili.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quinto. Ha stabilito che le questioni prospettate in appello erano già ricomprese nelle contestazioni originarie e non modificavano la causa petendi né ampliavano il thema decidendum. Ha inoltre riconosciuto, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, l’ammissibilità della produzione di nuova documentazione in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame del merito e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 345 c.p.c.

    Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello.

    La Corte ha chiarito che non costituisce domanda nuova una deduzione che sviluppi o specifichi questioni già comprese nell’originario oggetto della controversia, senza modificare i fatti costitutivi della pretesa o il thema decidendum.

  • Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992

    Produzione di nuova documentazione in grado di appello.

    La produzione di documenti nuovi in appello è stata ritenuta ammissibile, secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La Commissione centrale avrebbe dovuto esaminare le questioni di merito già comprese nelle domande originarie, invece di considerarle assorbite sulla base di un’erronea declaratoria di novità.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

    Il motivo è stato collegato alla mancata motivazione e al mancato esame delle questioni di merito dedotte dalla contribuente.

Massime di principio

  • In appello sono inammissibili le domande realmente nuove, cioè quelle che introducono fatti costitutivi diversi e modificano l’oggetto sostanziale della controversia; sono invece ammissibili le argomentazioni che precisano o sviluppano contestazioni già formulate in primo grado.
  • Il giudice d’appello deve distinguere tra mutamento della causa petendi e semplice approfondimento delle difese originarie. Un’errata qualificazione come motivo nuovo non consente di omettere l’esame del merito.
  • Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuova documentazione in appello, purché essa sia pertinente alle questioni già sottoposte al giudice e non introduca una controversia diversa.
  • Il disconoscimento della firma su una dichiarazione fiscale, se già collegato alle contestazioni originarie, può essere ulteriormente sviluppato in appello senza diventare per ciò solo una domanda nuova.
  • Quando la sentenza d’appello dichiara erroneamente inammissibili motivi non nuovi e non esamina il merito, la decisione può essere cassata con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo esame.

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