Circolare n. 16 del 1/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dei commi 578, 579 e 580 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 agli immobili ubicati nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale. Definisce quali beni devono essere censiti in categoria E/1, come gestire le variazioni catastali e le nuove costruzioni presentate nel 2019, nonché la decorrenza fiscale delle rendite. Fornisce inoltre chiarimenti operativi sul documento Docfa 4.00.5, sulle dichiarazioni da allegare e sui casi in cui continuano ad applicarsi i previgenti criteri di classamento.
Nuovi criteri di classamento catastale per immobili nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale
Nuovi criteri di classamento catastale per immobili nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dei nuovi criteri di classamento introdotti dalla legge di bilancio 2018 con riferimento agli immobili ubicati nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale. Il documento chiarisce l’ambito oggettivo della categoria E/1, la gestione delle variazioni catastali e delle nuove costruzioni presentate nel 2019, la decorrenza fiscale delle rendite e gli adempimenti da seguire tramite Docfa.
Quadro normativo e finalità
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, commi 578, 579 e 580, ha introdotto una disciplina speciale per il classamento catastale di determinati immobili portuali. La circolare precisa che tali disposizioni non hanno natura di interpretazione autentica e producono effetti solo dal 1° gennaio 2020 per quanto riguarda il nuovo classamento e la relativa fiscalità. L’obiettivo dell’intervento è uniformare il classamento degli immobili già iscritti in catasto con quello delle unità oggetto di nuova costruzione o variazione, assicurando coerenza tra banche dati catastali e rendite attribuite.
Immobili da censire in categoria E/1
Il comma 578 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere censiti nella categoria catastale E/1:
- le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale adibite alle operazioni e ai servizi portuali;
- le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie;
- i depositi ivi ubicati, purché strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali;
- le banchine e le aree scoperte adibite al servizio passeggeri, inclusi i crocieristi.
La circolare sottolinea che la disposizione si applica anche agli immobili affidati in concessione a privati, in quanto i porti hanno natura demaniale. Il requisito dell’ubicazione va riferito al perimetro fisico del porto, individuato dal Piano Regolatore Portuale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 84/1994, o dallo strumento di pianificazione portuale vigente in assenza di PRP.
Requisito della stretta funzionalità dei depositi
Per i depositi, il classamento in E/1 richiede la stretta funzionalità alle operazioni e ai servizi portuali. Tale requisito, per i depositi diversi da quelli doganali, deve risultare dalle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994. Per i depositi doganali, invece, la stretta funzionalità si considera soddisfatta in ragione della loro specifica natura e del regime autorizzatorio doganale.
Criteri interpretativi sulle aree scoperte e sugli immobili esclusi
La circolare precisa che la presenza, anche stabile, di attrezzature su aree scoperte non ne muta la natura catastale, purché l’area resti essenzialmente scoperta. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, impianti per carico e scarico, scaffalature, impianti termo-igrometrici, pensiline e analoghe dotazioni. Restano invece esclusi dalla categoria E/1 gli immobili ubicati nei porti ma destinati a funzioni non strettamente portuali, quali:
- residenze, foresterie, alberghi, ostelli;
- attività commerciali e di vendita, bar, ristoranti, duty-free, centri commerciali;
- uffici pubblici o privati;
- caserme per organi di vigilanza e sicurezza;
- hangar e capannoni per costruzione e manutenzione di navi o altri mezzi;
- autosilos e parcheggi a raso per usi commerciali o comunque non strettamente funzionali.
Immobili complessi e autonomia funzionale
Per gli immobili di tipo complesso, nei quali solo una porzione sia riconducibile ai criteri del comma 578, occorre verificare se le diverse parti conservino o meno i requisiti di autonomia funzionale e reddituale previsti dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 28/1998. Se tale autonomia manca, il complesso non può essere scisso in più unità immobiliari e deve essere censito unitariamente nella categoria più pertinente in relazione alla destinazione d’uso prevalente nella formazione del reddito.
Destinazioni d’uso specifiche della categoria E/1
Ai fini dell’arricchimento informativo delle banche dati catastali, la circolare indica le ulteriori destinazioni d’uso specifiche introdotte per la categoria E/1 nel Docfa:
- 1801: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei;
- 1811: banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale adibite alle operazioni e ai servizi portuali e passeggeri;
- 1812: depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali;
- 1813: depositi doganali dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale.
Revisione del classamento degli immobili già censiti
Il comma 579 consente agli intestatari catastali o ai concessionari di presentare, dal 1° gennaio 2019, atti di aggiornamento per rivedere il classamento di immobili già censiti in categorie diverse dalla E/1, sempre nel rispetto dei criteri del comma 578. La circolare chiarisce che si tratta di una particolare dichiarazione di variazione catastale non legata a opere edilizie, ma finalizzata esclusivamente al riclassamento. Nella procedura Docfa è stata quindi inserita la tipologia "Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017", con causale automatica di revisione del classamento.
Dichiarazioni e allegazioni richieste per i depositi
Per i depositi diversi da quelli doganali, l’atto di aggiornamento deve essere corredato da una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l’utilizzazione del deposito per le operazioni e i servizi portuali, sulla base di autorizzazione dell’Autorità di sistema portuale. La dichiarazione può essere resa dall’intestatario, dal concessionario o dal soggetto utilizzatore, secondo lo schema disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la dichiarazione manca o è incompleta, l’atto non è conforme e non è registrabile in banca dati catastale. Per i depositi doganali, il professionista deve indicare in relazione tecnica gli estremi dell’autorizzazione doganale per agevolare i controlli.
Obbligo di dichiarare le variazioni nello stato
Resta fermo l’obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652/1939, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita, compresa la perdita del requisito di stretta funzionalità dei depositi alle operazioni e ai servizi portuali. In quest’ultimo caso, la perdita del requisito costituisce variazione nello stato e deve essere denunciata entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
Nuove costruzioni presentate nel 2019
Per le dichiarazioni di nuova costruzione ex art. 28 del R.D.L. n. 652/1939 presentate nel corso del 2019, la circolare esclude l’applicazione immediata dei nuovi criteri del comma 578. Tali immobili sono quindi censiti secondo la disciplina previgente, facendo riferimento alle disposizioni del D.L. n. 262/2006, al provvedimento del 2 gennaio 2007 e alle circolari di prassi richiamate. Non è possibile, per il dichiarante, proporre in questa fase il classamento in E/1 con le nuove destinazioni d’uso.
Revisione d’ufficio entro il 31 marzo 2020
Se per gli immobili dichiarati come nuove costruzioni nel 2019 gli intestatari o concessionari non presentano una successiva variazione ai sensi del comma 579, l’Agenzia provvede d’ufficio alla revisione del classamento entro il 31 marzo 2020. Perché ciò avvenga, la dichiarazione di nuova costruzione deve contenere una chiara indicazione, in relazione tecnica o con dichiarazione allegata, della rispondenza dell’immobile ai requisiti del comma 578. In assenza di tale indicazione, l’Agenzia considera il bene non rispondente ai requisiti e non lo sottopone a revisione d’ufficio.
Decorrenza fiscale delle rendite
La circolare ribadisce che la decorrenza fiscale delle rendite determinate secondo i nuovi criteri è il 1° gennaio 2020. Anche se il comma 579 consente la presentazione di atti dal 1° gennaio 2019, le rendite rideterminate hanno effetto solo dal 1° gennaio 2020. Ne deriva che per tutto il 2019 restano salvi i previgenti criteri di classamento e la relativa fiscalità.
Regole per le dichiarazioni presentate nel 2019 e dal 2020
La circolare distingue diverse ipotesi operative per le dichiarazioni ordinarie ex art. 28 del R.D.L. n. 652/1939:
- se presentate dal 1° gennaio 2020 e relative a interventi ultimati da tale data, si applica la nuova disciplina del comma 578;
- se presentate dal 1° gennaio 2020 ma relative a interventi ultimati prima di tale data, occorre distinguere tra dichiarazioni scadute al 1° gennaio 2020, che restano soggette alla disciplina previgente, e dichiarazioni presentate nei termini, per le quali si applicano i nuovi criteri;
- se presentate prima del 1° gennaio 2020, si applicano sempre le disposizioni previgenti.
Analoghi criteri valgono per gli accertamenti d’ufficio conseguenti alle discipline speciali richiamate nella circolare, tra cui l’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004 e l’art. 1, comma 277, della legge n. 244/2007.
Variazioni ex art. 20 presentate nel 2019
Per le dichiarazioni di variazione ex art. 20 presentate nel 2019, la circolare esclude che possano essere contestualmente presentate nel medesimo atto anche dichiarazioni ex comma 579. La ragione è che la contestualità impedirebbe di distinguere nella banca dati catastale lo stadio della variazione da quello del successivo riclassamento, con conseguente incertezza sulla rendita e sul classamento. Pertanto, le mutazioni di immobili già censiti e rientranti nel comma 578 devono essere dichiarate prima con un autonomo atto di variazione ordinaria, da classificare secondo i criteri previgenti; solo successivamente, se ne ricorrono i presupposti, può essere presentata una variazione ex comma 579.
Effetti sulle variazioni di immobili già riclassati o accatastati come nuove costruzioni
La circolare precisa che anche le variazioni nello stato presentate nel 2019 su unità già riclassate ai sensi del comma 579 devono essere classificate con i criteri previgenti, rendendo inefficaci i riclassamenti originari ai fini del nuovo assetto catastale. Lo stesso vale per le unità accatastate come nuove costruzioni ai sensi del comma 580: se nel 2019 interviene una variazione nello stato, il successivo classamento delle unità derivate segue i criteri previgenti e non si procede alla revisione d’ufficio prevista per le nuove costruzioni, ferma restando la possibilità di presentare una successiva variazione ex comma 579 qualora i nuovi beni soddisfino i requisiti del comma 578.
Strumenti informatici, supporto e vigilanza
Dal 3 luglio 2019 gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con Docfa versione 4.00.5, disponibile sul sito dell’Agenzia insieme alle istruzioni e allo schema di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La versione 4.00.5 è obbligatoria per le dichiarazioni ex commi 579 e 580; la precedente 4.00.4 resta utilizzabile per le altre dichiarazioni fino al 30 giugno 2020, oltre il quale non sarà garantita la registrabilità degli atti non conformi alle specifiche della nuova procedura. Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali-territorio sono incaricati di dare massima diffusione alle istruzioni e di vigilare sulla loro corretta applicazione.
Punti principali
Ambito di applicazione della categoria E/1
Dal 1° gennaio 2020 rientrano nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale, le infrastrutture stradali e ferroviarie connesse, i depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali e le banchine e aree scoperte destinate al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. La norma si applica anche se gli immobili sono affidati in concessione a privati, purché ubicati entro il perimetro del porto definito dal PRP o dallo strumento di pianificazione vigente.
Requisito di stretta funzionalità dei depositi
Per i depositi diversi da quelli doganali il classamento in E/1 è subordinato alla stretta funzionalità alle operazioni e ai servizi portuali, comprovata dalle autorizzazioni dell’Autorità di sistema portuale rilasciate ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994. I depositi doganali sono considerati di per sé funzionali, per la loro specifica natura e il regime autorizzatorio doganale.
Esclusioni dal nuovo classamento
Sono esclusi gli immobili fuori dal perimetro portuale, quelli situati in porti non compresi nell’allegato A alla legge n. 84/1994 e, in generale, gli immobili non strettamente funzionali alle operazioni portuali, come residenze, uffici, attività commerciali, caserme, hangar e capannoni per costruzione o manutenzione navale, autosilos e parcheggi per usi non portuali.
Variazioni catastali per immobili già censiti
Il comma 579 consente, dal 1° gennaio 2019, di presentare atti di aggiornamento per rivedere il classamento degli immobili già iscritti in catasto e portarli in E/1 secondo i nuovi criteri. La circolare introduce la specifica tipologia Docfa "Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017", collegata alla causale di revisione del classamento. Per i depositi deve essere allegata una dichiarazione sulla loro utilizzazione; senza tale documento l’atto non è registrabile.
Nuove costruzioni dichiarate nel 2019
Per le dichiarazioni di nuova costruzione presentate nel corso del 2019 non si applicano i nuovi criteri del comma 578. Tali immobili sono classificati secondo la disciplina previgente e, se rispondono ai requisiti del comma 578, l’Agenzia provvede d’ufficio alla revisione del classamento entro il 31 marzo 2020, salvo che il contribuente abbia già presentato un atto di aggiornamento ai sensi del comma 579.
Decorrenza fiscale e gestione delle variazioni nel 2019
La decorrenza fiscale delle rendite determinate secondo i nuovi criteri è fissata al 1° gennaio 2020. Per tutto il 2019 restano quindi fermi i criteri previgenti per le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione presentate prima del 2020. Le variazioni ex art. 20 presentate nel 2019 non possono essere contestuali alla dichiarazione ex comma 579; nei casi complessi l’aggiornamento va presentato prima come variazione ordinaria, poi eventualmente come revisione ex comma 579.
Aspetti procedurali e operativi
Dal 3 luglio 2019 gli atti di aggiornamento possono essere predisposti con Docfa 4.00.5; la versione 4.00.5 è obbligatoria per le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 579 e 580, mentre la 4.00.4 resta utilizzabile per le altre dichiarazioni fino al 30 giugno 2020. La circolare richiama inoltre la necessità di indicare in relazione tecnica o con apposita dichiarazione la rispondenza dell’immobile ai requisiti del comma 578, quando richiesta ai fini dell’aggiornamento d’ufficio.
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