Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 17 del 2/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra finalità, struttura e funzionamento degli ISA introdotti al posto di studi di settore e parametri, con particolare attenzione all’applicazione per il periodo d’imposta 2018. Vengono riepilogate le cause di esclusione, le modalità di compilazione e utilizzo del software "Il tuo ISA 2019", i dati precalcolati forniti dall’Agenzia, i benefici premiali per i contribuenti più affidabili, le regole di analisi del rischio, il passaggio dal previgente sistema agli ISA e le principali sanzioni in caso di omessa o incompleta comunicazione. La circolare dettaglia inoltre la normativa secondaria di approvazione degli indici e alcune peculiarità applicative di specifici ISA, chiudendo con risposte a quesiti operativi su casi concreti.

Primi chiarimenti sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2018

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2018: primi chiarimenti

La circolare fornisce un inquadramento organico del nuovo sistema degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabile dal periodo d’imposta 2018 in sostituzione di studi di settore e parametri. Il documento illustra finalità, struttura metodologica, termini di approvazione, modalità operative di applicazione, cause di esclusione, benefici premiali, regole di controllo e principali aspetti interpretativi emersi nella prima fase di utilizzo.

Finalità del nuovo sistema

Gli ISA sono stati concepiti per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, l’emersione delle basi imponibili e il rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. La logica di fondo è premiale: il contribuente che dimostra un elevato grado di affidabilità fiscale ottiene benefici concreti, mentre i profili più deboli possono essere destinati a un’analisi del rischio più attenta.

Struttura e metodologia degli ISA

Gli ISA misurano l’affidabilità fiscale attraverso una metodologia statistico-economica che sintetizza più indicatori elementari, riferiti a un arco temporale pluriennale. Il punteggio finale va da 1 a 10 e tiene conto sia di indicatori di affidabilità sia di indicatori di anomalia.

La metodologia descritta nella circolare è costruita su alcuni elementi cardine:

  • valutazione della storia del contribuente mediante dati relativi a più periodi d’imposta;
  • sintesi complessiva di comportamenti gestionali e contabili;
  • superamento delle logiche presuntive tipiche di studi di settore e parametri;
  • utilizzo di modelli di business, articolati in Value Proposition, Value Network, Value Finance e Value Architecture;
  • stima su panel non bilanciato di 8/9 annualità;
  • regressione unica, che include anche la probabilità di appartenenza ai diversi modelli di business;
  • considerazione dell’andamento congiunturale e dell’effetto individuale del singolo contribuente.

Approvazione, revisione e tempistiche

L’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 disciplina l’iter di approvazione e aggiornamento degli ISA. In sintesi:

  • gli ISA sono approvati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre dell’anno di applicazione;
  • eventuali integrazioni per situazioni straordinarie sono approvate entro febbraio dell’anno successivo;
  • la revisione deve avvenire almeno ogni due anni;
  • entro gennaio di ogni anno il direttore dell’Agenzia individua le attività economiche per cui gli ISA devono essere elaborati o revisionati.

La circolare ricorda inoltre che i dati necessari per l’applicazione degli ISA devono essere dichiarati entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Elaborazione e fonti informative

Gli ISA sono elaborati sulla base delle dichiarazioni fiscali e di ulteriori fonti informative, tra cui i dati INPS e quelli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Prima dell’approvazione, la metodologia è sottoposta al parere di una Commissione di esperti, chiamata a valutare la capacità degli indici di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono.

Dati dichiarati dal contribuente e dati forniti dall’Agenzia

Per l’applicazione degli ISA il contribuente deve utilizzare la modulistica specifica ISA 2019, approvata con provvedimento del 30 gennaio 2019 e confluita nel modello REDDITI 2019. La modulistica è composta da 175 modelli e comprende istruzioni generali, istruzioni per il quadro A, per i quadri F e G e istruzioni specifiche del singolo ISA.

Accanto ai dati dichiarati, il sistema utilizza anche dati precalcolati forniti dall’Agenzia delle entrate, organizzati nelle cosiddette "Precalcolate ISA2019" e riferiti alla posizione ISA, definita da codice fiscale, codice ISA e tipologia di reddito.

I dati dell’Agenzia possono essere:

  • consultati tramite cassetto fiscale;
  • acquisiti singolarmente o massivamente dall’intermediario delegato;
  • in parte modificati dal contribuente, con conseguente ricalcolo dell’indice;
  • integrati, per i dati non modificabili, mediante note aggiuntive esplicative.

La circolare precisa che, se il contribuente calcola l’ISA senza alterare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito non è ordinariamente contestabile quanto alle variabili precalcolate non modificate.

Intermediari e gestione delle deleghe

Per l’acquisizione massiva dei dati precalcolati sono previste due modalità operative:

  • intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale;
  • intermediari non provvisti di delega alla consultazione, che devono acquisire la delega e conservarla con il relativo documento di identità.

Sono previsti obblighi stringenti di conservazione, registrazione cronologica delle deleghe e controlli da parte dell’Agenzia, con possibile revoca dell’abilitazione in caso di irregolarità sulla riservatezza e sicurezza della gestione documentale.

Cause di esclusione dall’applicazione degli ISA

La circolare elenca le principali ipotesi di esclusione. In particolare, gli ISA non si applicano nei periodi d’imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività;
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento;
  • dichiara ricavi o compensi superiori al limite previsto dal decreto di approvazione o revisione.

I decreti ministeriali hanno inoltre previsto ulteriori esclusioni, tra cui:

  • contribuenti in regime forfetario o di vantaggio;
  • soggetti con più attività di impresa non ricomprese nel medesimo ISA, se le attività escluse superano il 30% dei ricavi;
  • società cooperative, consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci o associati o degli utenti;
  • soggetti che svolgono in forma cooperativa i servizi di taxi e noleggio con conducente di cui all’ISA AG72U;
  • corporazioni dei piloti di porto dell’ISA AG77U.

La circolare chiarisce inoltre che, per gli anni considerati, talune esclusioni previste dalla normativa del Terzo settore non operano ancora per il 2018, restando subordinata al completamento del procedimento di autorizzazione europea.

Miglioramento del giudizio di affidabilità

Il contribuente può migliorare il proprio punteggio ISA correggendo le anomalie evidenziate dagli indicatori oppure dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti incidono sul reddito, sull’IRAP e sul volume d’affari IVA.

La disciplina consente di versare le imposte aggiuntive senza sanzioni e interessi, purché il pagamento avvenga nei termini e con le modalità ordinarie del saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di rateazione. La circolare richiama inoltre il codice tributo 6494 per l’integrazione IVA da adeguamento al punteggio ISA.

Benefici premiali per i contribuenti più affidabili

Il sistema ISA prevede una graduazione di benefici premiali. Tra i principali:

  • esonero dal visto di conformità per compensazione di crediti IVA entro 50.000 euro annui e di crediti per imposte dirette e IRAP entro 20.000 euro annui;
  • esonero dal visto o dalla garanzia per rimborsi IVA entro 50.000 euro annui;
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento di redditi d’impresa e di lavoro autonomo;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

La circolare spiega che, per il periodo d’imposta 2018, i benefici sono parametrati ai livelli di affidabilità fissati dal provvedimento del 10 maggio 2019. In particolare:

  • per l’esonero dal visto su compensazioni IVA e su imposte dirette/IRAP è richiesto almeno il punteggio 8;
  • per la disapplicazione della disciplina delle società non operative e per l’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi valgono soglie più elevate;
  • per l’esclusione dall’accertamento sintetico è richiesto il punteggio 9, oltre alla condizione reddituale prevista.

Se il contribuente possiede sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, accede ai benefici solo se applica gli ISA per entrambe le categorie reddituali, laddove previsti, e raggiunge per ciascuno il punteggio minimo richiesto.

Analisi del rischio e attività di controllo

L’affidabilità fiscale non ha solo funzione premiale, ma incide anche sull’orientamento dei controlli. Agenzia delle entrate e Guardia di finanza devono considerare il livello di affidabilità ISA nell’elaborazione delle strategie di contrasto all’evasione. Il provvedimento del 10 maggio 2019 individua anche livelli minimi di affidabilità utilizzati dall’Agenzia per selezionare le posizioni a rischio.

Passaggio dagli studi di settore agli ISA

La circolare chiarisce che, con l’introduzione degli ISA, cessano di produrre effetti le norme su studi di settore e parametri per i periodi d’imposta in cui si applicano gli indici. Le norme che rinviano agli studi di settore per finalità diverse dal controllo devono essere lette come riferite anche agli ISA, salvo i casi in cui la disciplina sia incompatibile con il nuovo sistema.

Sono richiamati alcuni esempi di coordinamento normativo, mentre per talune disposizioni sanzionatorie o di esclusione, tipiche degli studi di settore, la circolare esclude l’applicazione automatica agli ISA perché già disciplinati in modo specifico dall’articolo 9-bis.

Sanzioni per omessa o inesatta comunicazione dei dati

L’omessa comunicazione dei dati rilevanti per gli ISA, ovvero la loro comunicazione inesatta o incompleta, è sanzionata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Prima della contestazione, l’Agenzia deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni disponibili e invitarlo a trasmettere il modello o a correggere spontaneamente gli errori.

In caso di omessa presentazione del modello ISA, l’Agenzia può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA secondo le regole ordinarie previste per gli accertamenti analitici e presuntivi.

Normativa secondaria e contenuti tecnici

I decreti del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 hanno approvato i primi 175 ISA applicabili dal periodo d’imposta 2018, comprensivi delle territorialità specifiche. Un ulteriore decreto del 27 febbraio 2019 ha introdotto integrazioni per situazioni straordinarie, aggiornando territorialità, misure di ciclo settoriale, dati messi a disposizione dei contribuenti e alcuni ISA specifici.

Le Note Tecniche e Metodologiche allegate ai decreti contengono:

  • elementi relativi ai modelli di business;
  • indicatori elementari di affidabilità e di anomalia;
  • coefficienti, variabili e matrici di assegnazione;
  • elementi per il coefficiente individuale;
  • analisi territoriali;
  • formule e criteri di arrotondamento.

Peculiarità applicative di alcuni ISA

La circolare indica una serie di ISA che presentano regole di applicazione particolari. Tra gli esempi trattati:

  • AD12U: produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria, applicabile anche con attività complementari di supermercato, discount, minimercato e altri esercizi alimentari, se prevale l’attività principale;
  • AG36U: servizi di ristorazione commerciale, applicabile anche con gelaterie, pasticcerie e bar, nonché con attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, nei limiti specificati;
  • AG37U: bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria, con regole di prevalenza rispetto ad attività complementari di ristorazione, giochi e sale giochi;
  • AG44U: strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, applicabile anche con attività di ristorazione e bar se prevalente l’attività ricettiva;
  • AG54U: sale giochi e biliardi, con regole di prevalenza rispetto al bar e con precisazioni sulle attività soggette ad aggio;
  • AG60U: stabilimenti balneari, applicabile anche con attività complementari di ristorazione e bar esercitate nella medesima unità produttiva, anche se prevalenti;
  • AG73U: magazzinaggio e movimentazione merci, applicabile sia a soggetti con reddito d’impresa sia di lavoro autonomo, con alcune eccezioni per specifici codici Ateco;
  • AG99U: altri servizi a imprese e famiglie, con precisazioni analoghe per alcune attività svolte solo in forma d’impresa e per altre considerate solo ai fini della raccolta dati;
  • AM85U: commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, applicabile anche alle ricevitorie del Lotto e assimilate, se prevalenti.

Software applicativo “Il tuo ISA 2019”

Il calcolo dell’indice avviene tramite il software “Il tuo ISA 2019”, articolato in quattro sezioni:

  • Importa: acquisizione dei dati precalcolati;
  • Compila: inserimento dei dati del periodo d’imposta 2018 e calcolo del punteggio;
  • Invia: preparazione dei file da allegare alla dichiarazione dei redditi;
  • Utilità: salvataggio e ripristino archivi.

Il software mostra le anomalie, propone gli ulteriori componenti positivi necessari per massimizzare il punteggio e consente il ricalcolo automatico dopo eventuali modifiche.

Risposte ai quesiti interpretativi

Nella parte finale la circolare affronta numerosi quesiti operativi. I chiarimenti principali riguardano:

  • inizio, cessazione e mere prosecuzioni: per gli ISA non opera una disciplina analoga a quella prevista per gli studi di settore; i soggetti che iniziano o cessano l’attività sono esclusi e non fruiscono dei benefici premiali;
  • cooperative a mutualità prevalente, soggetti IAS, consorzi di garanzia fidi, Bancoposta, affitto d’azienda: la circolare precisa per ciascuna fattispecie se esista o meno un ISA approvato o una causa di esclusione;
  • costo del gasolio per l’ISA AG68U: viene confermata la correttezza dell’impianto metodologico e richiamata la possibilità di introdurre correttivi in sede di revisione;
  • soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: i benefici premiali possono applicarsi secondo le medesime logiche individuate dal provvedimento del 10 maggio 2019, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;
  • ritenute fiscali operate dal sostituto d’imposta: l’esonero dal visto di conformità per crediti diretti/IRAP non comprende i crediti relativi alle ritenute del sostituto;
  • soglie di 50.000 e 20.000 euro: la prima è cumulativa per i crediti IVA beneficiabili, mentre la seconda si riferisce alle singole tipologie di credito per imposte dirette e IRAP;
  • attività plurime e modelli solo per acquisizione dati: per ottenere i benefici è necessario che lo specifico ISA sia approvato e applicato; la sola compilazione a fini conoscitivi non consente l’accesso alle premialità;
  • aziende agricole in forma societaria che optano per il reddito agrario: possono dichiarare la causa di esclusione relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari.

Nel complesso, la circolare fornisce il quadro applicativo essenziale per il primo anno di funzionamento degli ISA, chiarendo il rapporto con la precedente disciplina, le modalità di utilizzo del software, le soglie di accesso ai benefici e le principali casistiche interpretative di interesse professionale.

Punti principali

Finalità e natura degli ISA

Gli ISA sono stati introdotti per favorire l’adempimento spontaneo, l’emersione delle basi imponibili e un rapporto collaborativo con l’Amministrazione finanziaria. Essi esprimono un giudizio sintetico di affidabilità fiscale, su scala da 1 a 10, basato su una metodologia statistico-economica alimentata da dati pluriennali.

Elementi metodologici distintivi

La metodologia ISA si fonda su una valutazione della storia del contribuente, su un’analisi complessiva di indicatori elementari di affidabilità e anomalia e su una discontinuità rispetto agli studi di settore. La costruzione degli indici utilizza modelli di business, un panel di 8/9 annualità, una regressione unica e un effetto individuale che personalizza la stima per ciascun contribuente.

Approvazione, revisione e integrazioni

Gli ISA sono approvati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre dell’anno di applicazione; eventuali integrazioni per situazioni straordinarie sono approvate entro febbraio dell’anno successivo; la revisione è almeno biennale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate annualmente le attività per cui gli ISA vanno elaborati o rivisti.

Dati dichiarati e dati precalcolati

L’applicazione degli ISA richiede sia i dati dichiarati dal contribuente tramite la modulistica ISA 2019, parte integrante del modello REDDITI 2019, sia i dati precalcolati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nelle "Precalcolate ISA2019". I dati acquisiti possono essere consultati, in parte modificati e quindi ricalcolati nel software applicativo.

Cause di esclusione

Gli ISA non si applicano nei casi di inizio o cessazione dell’attività, di non normale svolgimento, di ricavi o compensi superiori al limite previsto, di regimi forfetari o di vantaggio e di alcune specifiche categorie indicate nei decreti di approvazione, tra cui cooperative che operano esclusivamente per soci/utenti, taxi e noleggio con conducente in forma cooperativa e corporazioni dei piloti di porto. I soggetti esclusi non compilano il modello ISA, salvo alcune eccezioni previste per specifiche tipologie di contribuenti.

Miglioramento del giudizio di affidabilità

Il contribuente può migliorare il proprio punteggio correggendo anomalie oppure dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti incidono su redditi, IRAP e IVA e non comportano sanzioni e interessi se le maggiori imposte sono versate nei termini ordinari, con possibilità di rateazione.

Benefici premiali

Ai contribuenti con livelli di affidabilità più elevati sono riconosciuti esoneri dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi, esclusione dalla disciplina delle società non operative, esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, riduzione dei termini di accertamento e esclusione dall’accertamento sintetico nei limiti stabiliti. I livelli di punteggio richiesti sono graduati e, per alcuni benefici, possono essere esclusi in caso di violazioni penali.

Analisi del rischio e controlli

Il livello di affidabilità non serve solo a riconoscere premialità, ma anche a orientare le strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza. L’analisi del rischio tiene conto anche dell’anagrafe dei conti e di soglie minime di affidabilità individuate dal provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019.

Superamento di studi di settore e parametri

Con l’introduzione degli ISA cessano gli effetti delle disposizioni su studi di settore e parametri per i periodi d’imposta in cui gli ISA si applicano. Le norme che rinviano a studi di settore e parametri per finalità diverse dal controllo si intendono riferite anche agli ISA, salvo i casi in cui la disciplina non sia compatibile con il nuovo sistema.

Normativa secondaria e contenuti tecnici

I decreti ministeriali del 23 marzo 2018, 28 dicembre 2018 e 27 febbraio 2019 approvano i primi 175 ISA, le territorialità specifiche e successive integrazioni. Le Note tecniche e metodologiche contengono gli elementi per modelli di business, indicatori, coefficienti, analisi territoriali, formule e modalità di arrotondamento.

Software "Il tuo ISA 2019"

Il software consente importazione dei dati precalcolati, compilazione dei dati dichiarativi, invio degli archivi e funzioni di utilità. Permette la modifica di alcuni dati forniti dall’Agenzia, la compilazione delle note aggiuntive per i dati non modificabili e il ricalcolo automatico del punteggio ISA.

Chiarimenti su casi particolari

La circolare chiarisce, tra l’altro, che non esiste per gli ISA una disciplina analoga alle mere prosecuzioni o ai casi di riavvio entro sei mesi degli studi di settore; che la soglia di 50.000 euro per l’esonero dal visto IVA è cumulativa; che il beneficio per imposte dirette e IRAP non riguarda le ritenute operate come sostituto d’imposta; e che per alcuni soggetti con attività mista o solo questionario il beneficio premiale non spetta se lo specifico ISA non è effettivamente applicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.