Circolare n. 12 del 24/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche normative alla disciplina del visto di conformità infedele per le dichiarazioni modello 730, introdotte dall’art. 7-bis del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019. Viene chiarito che, per l’assistenza fiscale prestata dal 2019, la somma dovuta da CAF, RAF e professionisti in caso di visto infedele è pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La circolare precisa inoltre il regime transitorio, il rapporto con il principio del favor rei e le modalità di regolarizzazione mediante dichiarazione rettificativa o comunicazione dei dati rettificati, con riduzione delle somme dovute ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
Visto di conformità infedele: disciplina dell’importo dovuto da CAF, RAF e professionisti abilitati
Visto di conformità infedele - Articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997
La circolare fornisce chiarimenti sulla disciplina del visto di conformità infedele nel modello 730, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 7-bis del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019. L’intervento normativo incide sull’importo dovuto da CAF, RAF e professionisti abilitati quando il visto risulti infedele su elementi oggetto di controllo formale, definendo altresì il regime applicabile nel tempo e le modalità di regolarizzazione.
Quadro normativo di riferimento
La materia era già stata riformata dall’art. 6 del d.lgs. n. 175/2014, che aveva collegato la responsabilità del professionista, del RAF e del CAF alla tutela del contribuente che si affida all’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730. In base a tale impianto, in caso di visto infedele, i soggetti abilitati rispondevano del pagamento di un importo corrispondente all’imposta, agli interessi e alla sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La nuova modifica del 2019 interviene su questo assetto, sostituendo il precedente criterio di quantificazione con un importo parametrato al 30% della maggiore imposta riscontrata.
Nuova misura dovuta in caso di visto infedele
Per effetto della nuova formulazione dell’art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241/1997:
- il professionista abilitato;
- il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF);
- e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La circolare evidenzia che, pur non richiamando più espressamente la somma dovuta ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973, la procedura di controllo resta quella regolata dall’art. 26 del d.m. n. 164/1999, con applicazione limitata alle fattispecie che derivano dal controllo ex art. 36-ter.
Regolarizzazione mediante dichiarazione rettificativa o comunicazione dei dati rettificati
La nuova disciplina conferma la possibilità per il CAF o il professionista di intervenire prima della contestazione formale dell’infedeltà:
- trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente;
- oppure, se il contribuente non intende presentarla, inviando una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto sarà definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Questa facoltà è esercitabile solo se l’infedeltà del visto non è già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164/1999. In tali ipotesi, la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
Regime temporale di applicazione
La legge di conversione n. 26/2019 è entrata in vigore il 30 marzo 2019; di conseguenza, anche l’art. 7-bis del d.l. n. 4/2019 si applica da tale data.
La circolare conclude che il nuovo regime non opera retroattivamente per le violazioni anteriori al 30 marzo 2019. Le nuove misure si applicano, quindi, all’assistenza fiscale prestata dal 2019.
Esclusione dell’applicazione del favor rei
La circolare affronta il tema dell’eventuale applicazione del principio del favor rei, osservando che la somma richiesta al CAF/professionista ha una componente mista, ma che la parte riferibile alle sanzioni è rimasta sostanzialmente invariata nella misura del 30% della maggiore imposta.
Si precisa inoltre che la componente riferita a imposta e interessi ha natura risarcitoria e non sanzionatoria. Per tale ragione, il principio del favor rei non trova applicazione nel caso esaminato.
Coordinamento con la disciplina regolamentare e riduzioni
La circolare segnala un difetto di coordinamento tra il comma 3-quater dell’art. 26 del d.m. n. 164/1999 e la nuova disciplina, poiché la norma regolamentare continua a richiamare imposta, interessi e sanzione ridotta a due terzi.
Secondo l’interpretazione fornita, la riduzione a due terzi deve intendersi riferita all’importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata previsto dall’art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241/1997.
Effetti per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018
Per l’assistenza fiscale relativa agli anni fino al 2018, la circolare richiama il previgente assetto applicativo:
- il CAF o il professionista, in presenza di dichiarazione rettificativa, poteva essere liberato pagando la sola sanzione;
- il contribuente restava obbligato per imposta e interessi;
- il CAF/professionista doveva consegnare al contribuente la delega F24 per il versamento.
In questa ipotesi, l’omesso o insufficiente versamento di imposta e interessi va riferito al contribuente.
Vigilanza sull’attuazione
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella circolare siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Modifica della disciplina del visto infedele
L’art. 7-bis del d.l. n. 4/2019 ha modificato l’art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241/1997, già riformato dal d.lgs. n. 175/2014. La novità riguarda l’importo richiesto a RAF, CAF e professionisti abilitati in caso di visto infedele su elementi soggetti a controllo formale nel modello 730.
Nuovo importo dovuto
Per l’assistenza fiscale prestata dal 2019, in caso di visto infedele su dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il RAF e, in solido con quest’ultimo, il CAF devono versare un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo che l’errore sia stato indotto da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Regolarizzazione con dichiarazione rettificativa o comunicazione dei dati rettificati
Il CAF o il professionista può, prima che l’infedeltà sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del d.m. n. 164/1999, trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non vuole presentarla, una comunicazione dei dati rettificati secondo un contenuto definito da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In tali casi la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
Ambito temporale di applicazione
La legge di conversione n. 26/2019 è entrata in vigore il 30 marzo 2019; anche l’art. 7-bis del d.l. n. 4/2019 si applica da tale data. La circolare conclude che le nuove misure si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente all’entrata in vigore, quindi dal 2019, e non ai fatti anteriori.
Rapporto con il principio del favor rei
La circolare esamina se la modifica possa applicarsi retroattivamente per effetto del favor rei. Esclude tale possibilità, osservando che la quota riferibile alla sanzione resta sostanzialmente invariata (30% della maggiore imposta) e che la parte dell’importo avente funzione risarcitoria, riferita a imposta e interessi, non è sanzionatoria e quindi non rientra nel principio di legalità/sfavor/favor rei.
Chiarimenti sul coordinamento con la disciplina regolamentare
Si segnala che il comma 3-quater dell’art. 26 del d.m. n. 164/1999 non appare perfettamente coordinato con la nuova disciplina, perché continua a fare riferimento a imposta, interessi e sanzione ridotta a due terzi. La circolare chiarisce che la riduzione a due terzi deve intendersi applicabile all’importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.
Effetti per l’assistenza fiscale fino al 2018
Per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018, la circolare ribadisce il previgente assetto: in caso di dichiarazione rettificativa, il CAF/professionista può essere liberato pagando la sola sanzione, mentre imposta e interessi restano a carico del contribuente, al quale deve essere consegnata la delega F24 per il versamento.
Vigilanza degli uffici
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi contenuti nella circolare siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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