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Circolare

Circolare n. 15 del 29/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015, con decorrenza generale dal 1° gennaio 2020 e anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Vengono richiamati gli esoneri stabiliti in fase di prima applicazione e chiariti i termini di trasmissione dei dati: entro dodici giorni dall’operazione, salvo il regime transitorio del primo semestre di vigenza. La circolare precisa inoltre le misure di favore per chi non disponga ancora del registratore telematico o lo abbia già installato ma trasmetta i dati entro il mese successivo, con conseguente disapplicazione delle sanzioni nel periodo indicato e fermo restando l’obbligo di liquidazione IVA e di certificazione dei corrispettivi secondo le modalità transitorie.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

La circolare chiarisce l’avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015, soffermandosi sul periodo di prima applicazione, sugli esoneri, sui termini di invio e sulle misure transitorie che consentono di evitare l’applicazione delle sanzioni.

Ambito di applicazione e decorrenza

L’obbligo riguarda i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 633/1972, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura salvo richiesta del cliente. In via generale, la disciplina si applica dal 1° gennaio 2020; per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, invece, opera dal 1° luglio 2019. La circolare richiama, per i criteri di determinazione del volume d’affari, la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019.

Effetti sostitutivi della memorizzazione e trasmissione

La nuova modalità di certificazione sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica sostituiscono la modalità ordinaria di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi prevista dall’art. 12, comma 1, della legge n. 413/1991 e dal d.P.R. n. 696/1996.

Esoneri previsti in fase di prima applicazione

Per la fase iniziale di attuazione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha stabilito specifici esoneri dagli adempimenti previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015, in relazione alla tipologia di attività esercitata.

Termini di trasmissione dei corrispettivi

L’art. 12-quinquies del d.l. n. 34/2019, inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, ha modificato il comma 6-ter dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015. Il dato centrale è che i corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/1972. Resta ferma la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi e restano invariati i termini delle liquidazioni periodiche IVA di cui al d.P.R. n. 100/1998.

Regime transitorio e disapplicazione delle sanzioni

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, e quindi dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano se la trasmissione dei dati avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La circolare evidenzia che questa previsione è stata introdotta per attenuare le difficoltà operative della fase di avvio.

Modalità temporanee in assenza del registratore telematico

Nell’ipotesi in cui il contribuente non disponga ancora di un registratore telematico, potrà adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione e trasmissione mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Le modalità telematiche di invio saranno individuate con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. Questa facoltà è ammessa fino all’attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre agevolato.

Obblighi che restano fermi nel periodo transitorio

La circolare precisa che, anche nel regime transitorio, restano fermi l’obbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale, l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico e l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.

Ulteriore ipotesi di esclusione dalle sanzioni

Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo, sono esclusi dalle sanzioni anche i soggetti passivi IVA che abbiano già messo in servizio il registratore telematico ma trasmettano i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Vigilanza degli uffici

La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Punti principali

Decorrenza dell’obbligo

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria la fattura se non richiesta dal cliente, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro l’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019.

Effetti sostitutivi della nuova modalità

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 24 del d.P.R. n. 633/1972, sia la modalità ordinaria di certificazione fiscale dei corrispettivi prevista dall’art. 12, comma 1, della legge n. 413/1991 e dal d.P.R. n. 696/1996.

Esoneri in fase di prima applicazione

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha previsto specifici esoneri dagli adempimenti relativi all’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Termini di trasmissione ordinari

L’art. 12-quinquies del d.l. n. 34/2019, come convertito dalla legge n. 58/2019, ha stabilito che i dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera e i termini di liquidazione periodica dell’IVA.

Regime transitorio e disapplicazione delle sanzioni

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni non si applicano se la trasmissione avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa facoltà vale sia per i soggetti tenuti dal 1° luglio 2019, sia per quelli tenuti dal 1° gennaio 2020.

Soluzioni temporanee in assenza di registratore telematico

Se il contribuente non dispone ancora del registratore telematico, può trasmettere i dati con le modalità telematiche che saranno definite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In via temporanea può continuare a memorizzare i corrispettivi con i registratori di cassa già in uso o con ricevute fiscali.

Obblighi che restano fermi nel periodo transitorio

Fino alla messa in uso del registratore telematico restano obbligatori il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, la tenuta del registro dei corrispettivi ex art. 24 del d.P.R. n. 633/1972 e la liquidazione periodica dell’IVA nei termini ordinari.

Soggetti con registratore telematico già attivo

Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo, non sono sanzionati anche i soggetti passivi IVA che abbiano già messo in servizio il registratore telematico ma trasmettano i dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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