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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02777/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 14.202,56 nei confronti del fratello, fondandosi su una scrittura privata di riconoscimento del debito. L’ingiunto aveva proposto opposizione, contestando sin dall’inizio che il documento prodotto fosse l’originale e deducendo il disconoscimento della sottoscrizione. In primo e secondo grado l’opposizione era stata rigettata. Il ricorso per cassazione censurava, in particolare, la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto ammissibile e pienamente attendibile una consulenza grafologica espletata sulla copia fotostatica della scrittura, dopo la ricostruzione del fascicolo d’ufficio smarrito, attribuendo alla copia il medesimo valore dell’originale. I motivi secondo, terzo e quarto denunciavano la violazione delle norme in tema di prove documentali e verificazione della sottoscrizione (artt. 2700 e 2702 c.c. e artt. 112, 113, 115, 116, 215, 216, 221 e ss. c.p.c., oltre all’art. 1988 c.c. nel quarto motivo); il primo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la contestazione tempestiva della produzione in sola copia della scrittura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, nei limiti indicati in motivazione, assorbendo ogni altra censura. Ha affermato che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la verificazione deve svolgersi sull’originale del documento; la perizia grafologica sulla sola copia non può avere il medesimo valore di quella sull’originale. Ha inoltre precisato che, se l’originale non è disponibile per cause non imputabili alla parte interessata, la prova dell’autenticità della sottoscrizione può essere fornita con altri mezzi di prova ammissibili e, al più, con una consulenza tecnica sulla copia limitata a profili scientificamente compatibili con l’esame di una fotocopia, valutabile solo come elemento indiziario insieme agli altri elementi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare complessivamente il materiale istruttorio per stabilire se sia stata provata l’autenticità della sottoscrizione, senza fondare tale prova sulla CTU svolta sulla copia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è stato invocato per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di prova documentale e verificazione

  • art. 2700 c.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso

  • art. 2702 c.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso e relativo alla efficacia della scrittura privata

  • artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    richiamati per censurare il modo di decidere e di valutare le prove

  • artt. 215, 216 c.p.c.

    disciplinano il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, che deve svolgersi sull’originale

  • artt. 221 e ss. c.p.c.

    richiamati nei motivi con riferimento alla consulenza tecnica e agli accertamenti istruttori

  • art. 1988 c.c.

    richiamato nel quarto motivo come ulteriore norma asseritamente violata, in relazione alla scrittura di riconoscimento di debito

  • art. 380 bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Se la sottoscrizione di una scrittura privata è disconosciuta, la verificazione deve essere eseguita sull’originale del documento; la copia fotostatica non consente, di regola, una perizia grafologica attendibile ai fini dell’accertamento dell’autenticità della firma.
  • La ricostruzione del fascicolo processuale mediante copie dei documenti non trasforma la copia in originale sotto il profilo fisico e strutturale: il valore della copia riguarda il contenuto del documento, non il supporto materiale necessario agli accertamenti tecnico-grafologici.
  • Quando l’originale non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che intende avvalersi della scrittura, la prova dell’autenticità della sottoscrizione può essere fornita con altri mezzi di prova ammissibili e attendibili; una CTU sulla copia può avere solo funzione ausiliaria o indiziaria, nei limiti di ciò che è scientificamente compatibile con l’esame della fotocopia.
  • Il giudice non può ritenere equivalenti, ai fini della verificazione della sottoscrizione, una consulenza svolta sulla fotocopia e una svolta sull’originale; l’equivalenza eventualmente riconoscibile tra originale e copia riguarda il contenuto probatorio del documento, non l’attività tecnico-scientifica diretta a identificare l’autore della sottoscrizione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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