Cassazione Penale, Ordinanza n. 12488/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo grado di due episodi di ricettazione, con contestuale applicazione della continuazione esterna con precedenti fatti già giudicati con sentenza irrevocabile. In appello la difesa aveva inizialmente censurato la qualificazione giuridica dei fatti, la motivazione sulla responsabilità, il mancato accoglimento del patteggiamento, la misura della pena e gli aumenti per continuazione. Successivamente, all'udienza di appello, l'imputato ha chiesto la definizione del procedimento con concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi, e il Procuratore generale ha aderito; la corte di appello ha però respinto l'istanza ritenendo la pena non congrua ai sensi dell'art. 133 c.p. e ha poi confermato integralmente la condanna di primo grado. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per il mancato accoglimento del concordato, sostenendo che la corte avrebbe dovuto previamente avvisare le parti per consentire una rimodulazione dell'accordo e che il diniego doveva essere ricorribile; 2) difetto di motivazione e violazione di legge sul mancato accoglimento dell'istanza di patteggiamento in primo grado, su cui la corte di appello non avrebbe motivato; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione non decide il merito dei motivi ma rileva un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di rigetto del concordato in appello e rimette la questione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha preso atto che il primo motivo investe una questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità: se l'ordinanza della corte di appello che respinge la richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. sia impugnabile con ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva. Dopo aver illustrato i due orientamenti contrapposti, ha ritenuto necessario il rinvio alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, c.p.p. per la risoluzione del contrasto. La decisione non definisce il merito del ricorso né la responsabilità dell'imputato; si limita a rimettere la questione nomofilattica alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato per la continuazione e per gli aumenti di pena applicati ai fatti ulteriori rispetto al reato più grave
art. 599-bis c.p.p.
norma sul concordato sui motivi in appello; la sentenza affronta esclusivamente il problema della ricorribilità del diniego di applicazione dell'istituto
art. 133 c.p.
criterio richiamato dalla corte di appello per ritenere non congrua la pena concordata
art. 23-bis D.L. 137/2000
richiamato per la trattazione orale/partecipata del giudizio di appello
art. 444 c.p.p.
richiamato in comparazione con il patteggiamento, ma solo per evidenziare le differenze tra i due istituti
art. 618, comma 1, c.p.p.
base processuale per la rimessione della questione alle Sezioni Unite
art. 586 c.p.p.
richiamato nel confronto tra la disciplina generale delle impugnazioni delle ordinanze e quella del concordato in appello
Massime di principio
- Il rigetto della richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. ha dato luogo a un contrasto sulla sua impugnabilità, perché l'istituto è a metà tra logica deflattiva e cognizione piena del giudice d'appello.
- Secondo un orientamento, il diniego del concordato sarebbe ricorribile con la sentenza finale perché incide in modo diretto e decisivo sul contenuto del provvedimento conclusivo e sul diritto di difesa dell'imputato.
- Secondo l'orientamento opposto, il rigetto non è autonomamente ricorribile perché l'imputato, una volta respinta la proposta, conserva integra la possibilità di difendersi su tutti i motivi di appello e la corte deve esaminare integralmente il gravame; manca quindi un concreto interesse ad impugnare il diniego.
- Il concordato in appello non è assimilabile in modo automatico al patteggiamento ex art. 444 c.p.p., poiché nel primo il giudice conserva piena cognizione e può definire il processo anche con proscioglimento o condanna.
- Quando la giurisprudenza di legittimità presenta un contrasto rilevante sulla ricorribilità di un provvedimento, la questione deve essere rimessa alle Sezioni Unite per assicurare l'unità dell'interpretazione della legge.
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