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Sentenza

Sentenza n. 8314/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Roma, II Sez. Lavoro e Previdenza n. 2954/2024, pubblicata il 12/3/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202513814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 2954/2024, relativa all'accredito del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2954/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 19 marzo 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'accredito degli importi, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione, non costituita, non ha fornito chiarimenti sull'avvenuta esecuzione. Risultavano decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e sussistente la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni e l'inadempimento dell'Amministrazione. In assenza di costituzione e di chiarimenti da parte del Ministero, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e subordinando il suo intervento alla richiesta della ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la domanda di penalità di mora, salva eventuale successiva richiesta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha adottato la misura della nomina del commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso.

  • art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire il comando giudiziale quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, che devono essere eseguiti nei termini risultanti dal titolo giudiziale.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento e della produzione del titolo esecutivo, senza chiarimenti sull'avvenuta esecuzione, consente di accogliere la domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte, per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e riservata a una successiva valutazione in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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