Cassazione Penale, Sentenza n. 12652/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di dissequestro delle somme giacenti su conti correnti intestati alla società, eseguito con sequestro preventivo disposto con decreto del 21/01/2021 in relazione al reato di riciclaggio contestato a Davide Iavarone. Il ricorso deduce un unico motivo: vizio di motivazione relativo al periculum in mora, sostenendo che il presunto pericolo di occultamento o dispersione delle somme era formulato in termini eventuali e presuntivi e quindi insussistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riproponevano, in sede di legittimità, motivi già esaminati nel merito cautelare e rappresentavano questioni che dovevano essere sollevate in sede di riesame, non tramite istanza di revoca. La Corte ha ritenuto che non fossero stati dedotti elementi nuovi idonei a mettere in discussione la valutazione cautelare sul coinvolgimento della società nel riciclaggio e sull'ingiustificato possesso di ingenti somme facilmente occultabili. Per effetto ciò, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 convertito in l. n.176 del 2020
Riferimento alla modalità procedurale applicata al procedimento; indica che il giudizio è stato trattato secondo la specifica forma procedurale prevista dalla norma (procedura abbreviata o modalità speciali previste dalla disposizione).
art. 321-bis cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello cautelare o dell'impugnazione in materia di misure cautelari reali; in questo caso norma invocata quale titolo dell'appello proposto nell'interesse della società.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma relativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: impone che il provvedimento contenga una motivazione concisa anche sul periculum in mora, collegandola alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
art. 240 cod. pen.
Disciplina della confisca; qui citata come parametro sostanziale rispetto al quale il sequestro preventivo può essere disposto in vista dell'eventuale confisca.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese del procedimento e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le censure che ripropongono in Cassazione motivi già esaminati nei gradi di merito e nella fase cautelare sono, di regola, inammissibili: bisogna evitare di ritrascrivere le stesse contestazioni senza nuovi elementi.
- Il vizio di motivazione del decreto di sequestro preventivo (in particolare riguardo al periculum in mora) va esercitato tempestivamente e, quando possibile, in sede di riesame; l'istanza di revoca non è il canale idoneo per sollevare questioni già insorte e criticate nella fase genetica del provvedimento.
- Per ottenere il dissequestro è spesso necessario dedurre fatti nuovi o sopravvenuti che modifichino la valutazione del pericolo di perdita o occultamento; la sola insistita contestazione della motivazione originaria senza elementi nuovi difficilmente basta.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione congrua e concisa sul periculum in mora, collegata alla ragione per cui è necessaria l'anticipazione dell'ablazione rispetto al giudizio di merito; la valutazione deve rispettare criteri di adeguatezza e proporzionalità.
- Il reiterare questioni già decise può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'assoggettamento della parte alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso privo di novità significative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12459/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12461/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →