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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11082/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza e per violazione della normativa penale in relazione all'art. 452-quaterdecies c.p.: il ricorrente deduce che, pur essendo stato contestato un reato abituale (art. 452-quaterdecies c.p.), il giudice ha applicato aumenti di pena per la continuazione interna e per il concorso formale, con uno snaturamento dell'imputazione e applicazione di un'aggravazione non coerente con il capo di imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i profili sollevati richiedessero un accertamento di fatto (verifica della natura continuativa o di reato unico/abituale) precluso al giudice di legittimità, non essendo la presunta erroneità "ictu oculi" evidente. Perciò l'esame di merito non è stato consentito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi degli artt. 616 c.p.p. e della prassi costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata tra le fattispecie contestate (concorso di persone nel reato); menzione come parte del quadro fattuale ma non oggetto diretto dell'impugnazione sulla continuazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla partecipazione al reato, parte dell'imputazione originaria; non decisivo per la questione di ammissibilità del ricorso.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Fattispecie penale oggetto della contestazione; il ricorrente sosteneva che si trattasse di reato abituale incompatibile con l'aumento per continuazione interna. La Corte ha ritenuto che la verifica della compatibilità richieda accertamenti di fatto, non spettanti al giudice di legittimità.

  • art. 256, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006

    Norme ambientali richiamate nella contestazione; inserite nel quadro delle imputazioni ma non oggetto di autonoma valutazione di legittimità nella decisione.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: soltanto per espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena. La Corte ha usato tale limite per escludere la possibilità di un riesame fattuale sulla continuazione.

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la definizione del giudizio per patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); la sentenza impugnata era stata resa ai sensi di tale norma, perciò soggetta ai limiti di impugnazione richiamati.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte lo applica condannando Cova al pagamento delle spese.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte la menziona per motivare l'equo determino del pagamento di euro 3.000,00, ritenendo assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), è limitata a controlli di pertinenza giuridica (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e non può svolgere nuovi accertamenti di fatto o rivalutare elementi probatori che richiedono istruttoria.
  • Le questioni che attengono alla sussistenza della continuazione interna (distinzione tra più reati autonomi e un unico reato abituale/continuativo) richiedono valutazioni fattuali e probatorie: se la tesi del ricorrente non è "ictu oculi" evidente, il ricorso è inammissibile per preclusione al sindacato di fatto in Cassazione.
  • Quando si sostiene l'incompatibilità tra la natura del reato (es. reato abituale) e l'applicazione dell'aumento per continuazione, il ricorrente deve fornire chiari elementi di fatto nella fase di merito; in Cassazione tale questione può essere esaminata solo se la violazione è manifesta e non richiede valutazioni probatorie complesse.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; l'entità del versamento può essere determinata equitativamente dal giudice quando non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso.

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