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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19108/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore contestava l'ordinanza del Tribunale che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), nonostante il Tribunale avesse riconosciuto la rilevanza degli elementi relativi alla gestione occulta di attività economiche e la consapevolezza dell'esistenza del sodalizio. Rosa Megna impugnava l'ordinanza chiedendo l'annullamento della misura custodiale sostituita (evidente richiesta di riesame favorevole) deducendo: (i) vizio di applicazione dell'art. 292 c.p.p. e carenza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica; (ii) insufficienza della prova della gravità indiziaria e del dolo specifico in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (iii) vizi motivazionali sulle esigenze cautelari e mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. (incensuratezza, tempo trascorso).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero: ha censurato la motivazione del Tribunale che aveva escluso i gravi indizi in ordine all'art. 416-bis, giudicandola apparente e illogica rispetto alle stesse conclusioni riconosciute sull'attività di gestione occulta. Quanto al ricorso di Rosa Megna, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché il Tribunale non ha adeguatamente valutato la provenienza delle risorse e l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), né ha chiarito se il padre Domenico fosse titolare effettivo o solo co-gestore; il terzo motivo è risultante assorbito. In definitiva la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione mafiosa richiede una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo; può essere desunta da indizi gravi e precisi e dall'apporto concreto del soggetto alla vita dell'associazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Per la configurabilità del trasferimento fraudolento di valori è richiesta, anche in sede cautelare, la prova (anche indiziaria) della provenienza delle risorse impiegate o dell'uso strumentale dell'intestazione fittizia; inoltre è necessario il dolo specifico o la consapevolezza dell'intestatario fittizio dell'intento elusivo/agevolativo.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per i reati commessi agevolando l'attività di un'associazione mafiosa; la sua configurabilità richiede motivazione specifica che colleghi la condotta all'agevolazione mafiosa.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Reato agevolativo (impiegazione o reinvestimento di beni di provenienza illecita) evocato come finalità possibile del trasferimento fraudolento; la sentenza richiama la necessità di collegare chiaramente la condotta a tale finalità.

  • art. 648 cod. pen. e art. 648-bis cod. pen.

    Richiamati come delitti agevolabili dal trasferimento fraudolento di valori; la giurisprudenza esamina la rilevanza della finalità agevolativa ai fini del dolo specifico.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato: l'intestatario fittizio può rispondere a titolo di concorso se è consapevole della finalità elusiva o agevolativa posta in essere da altro concorrente.

  • art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla ricorrente per censurare la motivazione per relationem dell'ordinanza genetica; la Corte ha però ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente individualizzata e critica.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Rilevato nella contestazione procedurale con riferimento ai limiti della motivazione del GIP; la Corte ha considerato le argomentazioni del Tribunale adeguate rispetto alla contestazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunzione cautelare sulle esigenze cautelari; la Corte ha osservato che il Tribunale non ha adeguatamente considerato elementi attenuanti (incensuratezza, tempo trascorso) nella motivazione delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Per riconoscere la partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) è richiesta una valutazione complessiva e motivata che dimostri la stabile e organica compenetrazione e un apporto concreto del soggetto alla vita del sodalizio; non è sempre indispensabile un'investitura formale, ma servono indizi gravi, precisi e concatenati.
  • Nel reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non basta la mera intestazione fittizia: occorre prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse o dell'impiego del bene in funzione elusiva/agevolativa. Il giudizio cautelare richiede una motivazione specifica su questi punti.
  • In caso di concorso, l'intestatario fittizio risponde a titolo di concorso se è consapevole della finalità elusiva o agevolativa posta in essere da altro concorrente; non è necessario che tutti i concorrenti abbiano indipendentemente il medesimo dolo, purché ve ne sia almeno uno con tale intenzione e gli altri ne siano consapevoli.
  • La Corte di legittimità è rigorosa sulla qualità della motivazione: argomentazioni apparenti, contraddittorie o non chiare in punto di fatto (es. provenienza risorse, ruolo effettivo vs. fittizio) comportano annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Nei ricorsi in Cassazione è essenziale la specificità dei motivi: censure generiche o di mero dissenso sulla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Per reati istantanei ad effetti permanenti (come il trasferimento fraudolento di valori) va considerata la tempistica degli eventi e la necessità di collegare temporalmente l'attività incriminata alla partecipazione/sapere del reo.
  • Quando si sostituisce una misura cautelare con una meno afflittiva, il giudice deve motivare con rigore le ragioni che giustificano la diminuzione, valutando anche elementi attenuanti come l'assenza di precedenti o il decorso del tempo.

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