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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14709/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

La controversia

La proprietaria aveva agito davanti al Tribunale di Potenza per ottenere l’accertamento di una servitù di passaggio sul fondo confinante, lungo una strada che collegava il proprio terreno alla strada comunale. Deduceva che il passaggio, asseritamente esercitato da tempo immemorabile, dovesse avere larghezza di 2,50 metri e potesse essere utilizzato sia a piedi sia con mezzi meccanici; chiedeva inoltre la rimozione degli ostacoli che ne riducevano la larghezza e il risarcimento dei danni, da quantificare in corso di causa. Il proprietario convenuto non contestava l’esistenza di un passaggio, ma sosteneva che fosse consentito soltanto a piedi. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la servitù larga 2,50 metri ed esercitabile anche con mezzi meccanici, e condannava il convenuto a rimuovere gli ostacoli e a risarcire i danni. Gli eredi del convenuto impugnavano la decisione; la Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 17 dicembre 2014, accoglieva l’appello e rigettava integralmente la domanda, ritenendo non provati e non specificati il titolo costitutivo della servitù. La proprietaria proponeva sei motivi di ricorso. Con i primi due denunciava, rispettivamente, la violazione delle norme processuali sulla valutazione delle risultanze e sull’individuazione dell’oggetto del giudizio, nonché la violazione dei limiti dell’appello e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sosteneva che l’espressione «da tempo immemorabile» individuasse l’usucapione quale titolo e che i convenuti avessero contestato solo il passaggio con mezzi meccanici, non il passaggio a piedi. Con il terzo motivo invocava il principio iura novit curia; con il quarto censurava l’omesso esame delle prove e la violazione delle regole sulla valutazione probatoria e sull’onere della prova; con il quinto denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente; con il sesto chiedeva che la Cassazione decidesse direttamente la causa nel merito.

La decisione

La Corte accoglie i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Rileva che il giudizio non verteva sull’obbligo di contestazione specifica previsto dall’art. 167 c.p.c. nel testo successivo alla riforma, ma sull’oggetto della controversia risultante dalle conclusioni delle parti nei due gradi. Il convenuto aveva dichiarato in primo grado di non contestare il diritto di passaggio, sostenendo soltanto che fosse pedonale; gli eredi, in appello, avevano chiesto di dichiarare sussistente unicamente il passaggio a piedi. Poiché non era stata impugnata la statuizione di primo grado relativa al passaggio pedonale, la Corte d’appello, rigettando integralmente la domanda e negando anche tale passaggio, aveva deciso oltre i limiti del devoluto. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e non pertinente: la sentenza d’appello non aveva riqualificato la posizione soggettiva, ma aveva rilevato la mancata indicazione del titolo costitutivo della servitù. Il quarto è rigettato perché sollecitava una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito; la Corte d’appello aveva ritenuto insufficienti le produzioni del precedente giudizio possessorio e poteva valutare il materiale probatorio e le testimonianze. Il quinto è rigettato: non vi era omessa pronuncia né motivazione apparente, poiché la Corte d’appello aveva deciso sull’impugnazione e aveva esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione. Il sesto non è un motivo di impugnazione, ma una richiesta di decisione nel merito, non accoglibile perché occorreva un nuovo esame delle domande entro i limiti della controversia devoluta. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    A fronte di tali conclusioni dei convenuti/appellanti, la pronuncia della Corte d’appello – che ha rigettato integralmente la domanda di primo grado, avente ad oggetto la declaratoria della sussistenza, in favore del fondo dell’attrice, di una servitù di passaggio “della larghezza di metri 2,50” si pone oltre i limiti del devoluto, perchè riforma la statuizione del primo giudice di riconoscimento di una servitù di passo anche in relazione alla modalità di passaggio a piedi, in ordine alla quale la suddetta statuizione non era stata impugnata dagli appellanti.

    Il giudice d’appello non può riformare capi o statuizioni non investiti dall’impugnazione: se gli appellanti contestano soltanto la modalità di esercizio veicolare e chiedono di riconoscere il passaggio pedonale, non può essere eliminato anche il passaggio a piedi non impugnato.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciata dalla sig.ra D., essendosi la Corte d’appello pronunciata, accogliendolo, sull’appello degli eredi P. e, conseguentemente, rigettando la domanda proposta dall’odierna ricorrente.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice decide sull’impugnazione e, quale conseguenza della decisione, rigetta la domanda della parte; nel caso concreto la censura ex art. 112 è stata respinta.

  • art. 167 c.p.c.

    In primo luogo, infatti, la Corte lucana ha errato nell’imperniare il proprio ragionamento decisorio sul disposto dell’art. 167 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma recata dalla L. n. 353 del 1990. La questione, infatti, non riguarda l’onere del convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, bensì l’individuazione dell’oggetto del giudizio – di primo grado e, poi, di appello – quale risultante dalle conclusioni delle parti.

    La questione relativa all’ampiezza della domanda e dell’impugnazione va risolta individuando l’oggetto del giudizio sulla base delle conclusioni delle parti, e non facendo dipendere la decisione dall’obbligo di contestazione specifica previsto dall’art. 167 c.p.c.

  • art. 113 c.p.c.

    Il motivo, in definitiva, non può trovare accoglimento in quanto risulta privo di pertinenza alle argomentazioni della sentenza gravata nè, sotto altro aspetto, spiega perchè la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell’art. 113 c.p.c. e, in particolare, il principio jura novit curia.

    La denuncia di violazione del principio iura novit curia deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata; è inammissibile se attribuisce al giudice una questione di qualificazione giuridica che la sentenza non ha posto.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto al mancato apprezzamento delle prove testimoniali, è sufficiente ricordare il costante orientamento di questa Corte, ancora ribadito nella recente ordinanza n. 2187/19, secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

    Interpretazione e valutazione del materiale probatorio, inclusi attendibilità, concludenza e selezione delle prove, spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse alla Cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Quanto al mancato apprezzamento delle prove testimoniali, è sufficiente ricordare il costante orientamento di questa Corte, ancora ribadito nella recente ordinanza n. 2187/19, secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

    La valutazione delle prove e la formazione del convincimento appartengono al giudice di merito; la relativa censura non consente di ottenere in cassazione una diversa ponderazione delle risultanze.

  • art. 2697 c.c.

    Quanto al mancato apprezzamento delle prove testimoniali, è sufficiente ricordare il costante orientamento di questa Corte, ancora ribadito nella recente ordinanza n. 2187/19, secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

    La Corte non enuncia una regola autonoma sul riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.; respinge la censura nella parte in cui mira a sostituire alla valutazione probatoria del giudice di merito una diversa lettura delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Neppure, può aggiungersi, sussiste il vizio di motivazione apparente, non evocato nella rubrica del mezzo di impugnazione ma richiamato nella trama argomentativa del motivo mediante il riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 (pag. 21, ultimo capoverso, del ricorso), perchè la motivazione dell’impugnata sentenza consente di intendere pienamente il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per pervenire alla propria decisione.

    La motivazione non è apparente quando permette di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Tale sollecitazione non può essere accolta, giacchè, l’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso, conducendo alla cassazione della sentenza di appello nella parte in cui si è pronunciata oltre il devolutum, impone di rinviare nuovamente la causa alla Corte territoriale perchè questa si pronunci sulle domande delle parti dell’oggetto della res litigiosa.

    La decisione della causa nel merito da parte della Cassazione non è praticabile quando, accolta la censura, occorre un nuovo esame delle domande entro l’effettivo oggetto della controversia; in tal caso la causa va rinviata al giudice di merito.

Massime di principio

  • L’oggetto del giudizio d’appello e i limiti della cognizione del giudice di secondo grado si determinano in base alle domande e alle conclusioni delle parti, considerate insieme ai capi e alle statuizioni effettivamente impugnati.
  • Il giudice d’appello non può riformare una statuizione favorevole non impugnata. Se l’impugnazione contesta solo una specifica modalità di esercizio di un diritto e le conclusioni degli appellanti mantengono ferma la diversa modalità non contestata, il rigetto integrale della domanda eccede i limiti del devoluto.
  • La questione dei limiti del devolutum non va confusa con l’onere di contestazione dei fatti previsto dall’art. 167 c.p.c.: essa richiede di ricostruire l’oggetto della controversia attraverso le conclusioni formulate nei diversi gradi.
  • La valutazione, l’interpretazione e la selezione delle prove, nonché il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza, sono riservati al giudice di merito; non possono essere riconsiderati in cassazione attraverso una richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio.
  • La motivazione non è apparente quando consente di comprendere pienamente il ragionamento seguito dal giudice per decidere.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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