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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14769/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva riferito che il padre apparteneva a un partito politico e che, dopo problemi con un partito avversario nell’aprile 2012, lui e la famiglia avevano lasciato il villaggio e si erano spostati nel Paese. Il padre lo aveva poi mandato in Libia, temendo che gli avversari potessero ucciderlo. Il ricorrente dichiarava di non occuparsi di politica e di non conoscere dettagli delle vicende politiche; riferiva inoltre che la situazione dei familiari si era normalizzata e che ora stavano bene. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria; il Tribunale di Palermo aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2146/2018 depositata il 29 ottobre 2018, aveva respinto il gravame. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, lamentando l’errata applicazione dell’onere della prova attenuato e dei criteri di valutazione della credibilità. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, nonché omesso esame della dedotta assenza di adeguata protezione da parte della polizia locale, contestando la valutazione delle fonti informative. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, sostenendo che la vicenda personale giustificasse la protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la Corte d’appello aveva applicato i parametri legali di valutazione della credibilità e aveva concluso che la vicenda, anche alla luce della mancanza di conoscenze e interesse politico del ricorrente e della cessazione dei pericoli per i familiari, non rientrava nell’ambito della protezione invocata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare nel merito l’accertamento di fatto e le fonti informative consultate mediante un mero dissenso. Ha rigettato il terzo motivo: la Corte territoriale aveva svolto la comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente e quella del Paese d’origine, escludendo vulnerabilità meritevoli di protezione; né la giovane età all’ingresso in Italia né lo svolgimento di attività lavorativa erano sufficienti a integrare i requisiti di eccezionalità e meritevolezza. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto difese scritte. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha rispettato i parametri legali nella valutazione della credibilità soggettiva del richiedente che sostanzialmente è stato reputato credibile, nonostante la vaghezza e genericità di diversi riferimenti (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata), infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto che la vicenda narrata, nella quale il ricorrente dichiara di non interessarsi di politica bengalese – e nulla sa riferire al riguardo e dichiara pure che i familiari non corrono più pericoli dovuti alle lotte politiche esistenti in Bangladesh -, è fuori dal perimetro normativo della protezione invocata.

    La Corte non ravvisa la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la valutazione della domanda e della credibilità è stata compiuta e la vicenda è stata ritenuta estranea ai presupposti della protezione richiesta.

  • art. 3 D.Lgs. n. 251/2007

    Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha rispettato i parametri legali nella valutazione della credibilità soggettiva del richiedente che sostanzialmente è stato reputato credibile, nonostante la vaghezza e genericità di diversi riferimenti (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata), infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto che la vicenda narrata, nella quale il ricorrente dichiara di non interessarsi di politica bengalese – e nulla sa riferire al riguardo e dichiara pure che i familiari non corrono più pericoli dovuti alle lotte politiche esistenti in Bangladesh -, è fuori dal perimetro normativo della protezione invocata.

    La valutazione della credibilità deve rispettare i parametri legali; nel caso concreto, pur reputando sostanzialmente credibile il richiedente, la Corte ha ritenuto che i fatti riferiti non ricadessero nell’ambito della protezione invocata.

  • art. 5 D.Lgs. n. 251/2007

    Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha rispettato i parametri legali nella valutazione della credibilità soggettiva del richiedente che sostanzialmente è stato reputato credibile, nonostante la vaghezza e genericità di diversi riferimenti (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata), infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto che la vicenda narrata, nella quale il ricorrente dichiara di non interessarsi di politica bengalese – e nulla sa riferire al riguardo e dichiara pure che i familiari non corrono più pericoli dovuti alle lotte politiche esistenti in Bangladesh -, è fuori dal perimetro normativo della protezione invocata.

    La Corte ha ritenuto rispettati i criteri legali di valutazione della vicenda e ha escluso che i fatti narrati integrassero i presupposti per la protezione richiesta.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito all’accertamento di fatto della Corte territoriale, in quanto, contesta le fonti informative consultate in termini di mero dissenso.

    La contestazione delle fonti informative non consente di rimettere in discussione in cassazione l’accertamento di fatto quando si risolve in un mero dissenso di merito.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito all’accertamento di fatto della Corte territoriale, in quanto, contesta le fonti informative consultate in termini di mero dissenso.

    La censura relativa alla protezione sussidiaria e alle informazioni sul Paese d’origine è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa valutazione di merito a quella compiuta dal giudice territoriale.

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, nè la giovane età al momento dell’ingresso in Italia, e lo svolgimento di attività lavorativa valgono ad integrare i parametri dell’eccezionalità e della meritevolezza richiesti dalla legge, per la concessione di tale forma di protezione.

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della condizione soggettiva del richiedente e della situazione del Paese d’origine, volta a verificare il rischio di perdita effettiva dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio; nel caso concreto non è stata accertata una vulnerabilità meritevole.

  • art. 32 D.Lgs. n. 25/2008

    Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, nè la giovane età al momento dell’ingresso in Italia, e lo svolgimento di attività lavorativa valgono ad integrare i parametri dell’eccezionalità e della meritevolezza richiesti dalla legge, per la concessione di tale forma di protezione.

    La protezione umanitaria presuppone una comparazione concreta e l’accertamento di una vulnerabilità meritevole; la giovane età all’ingresso e lo svolgimento di attività lavorativa, isolatamente considerati, non integrano i requisiti di eccezionalità e meritevolezza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità del richiedente protezione deve rispettare i parametri legali; la sostanziale credibilità del racconto non comporta, da sola, il riconoscimento della protezione se i fatti narrati non rientrano nei relativi presupposti.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto forma di contestazione delle fonti informative sul Paese d’origine, si risolva in un mero dissenso rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La protezione umanitaria richiede la comparazione della situazione soggettiva del richiedente con la situazione del Paese d’origine, al fine di accertare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti fondamentali e se sussista una vulnerabilità meritevole.
  • La giovane età al momento dell’ingresso in Italia e lo svolgimento di un’attività lavorativa non sono, da soli, sufficienti a integrare i requisiti di eccezionalità e meritevolezza richiesti per la protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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