Cassazione Civile, Sentenza n. 14818/2020 del 10/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 29 gennaio 2016, aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 1° giugno 2018, aveva rigettato l’appello. La Corte territoriale aveva ritenuto ormai coperto da giudicato il giudizio di inattendibilità della vicenda personale; aveva escluso che la violenza indiscriminata nel Paese di origine raggiungesse, in particolare nella zona del villaggio di provenienza, il livello necessario per la protezione sussidiaria; e aveva ritenuto non superate le ragioni ostative alla protezione umanitaria, né dimostrata una vulnerabilità personale rilevante. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 35-bis, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 25/2008, per omessa fissazione dell’udienza e audizione in mancanza di videoregistrazione; 2) violazione delle norme sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria, assumendo che non fossero state considerate le violenze e minacce attribuite ai ribelli e la situazione di violenza e instabilità del Paese; 3) violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, per mancata considerazione del rischio di nuove violenze, della giovane età, delle tensioni sociali e dell’integrazione in Europa; 4) omesso esame della violenza diffusa, contraddittorietà della motivazione e violazione degli obblighi istruttori per asserito uso di fonti non aggiornate o insufficienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato rigettato nel merito: la domanda giudiziale era stata introdotta il 29 gennaio 2016 e restava quindi regolata dalla disciplina previgente, poiché il nuovo procedimento dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 25/2008 si applicava alle cause instaurate dopo il 18 agosto 2017. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto allo status di rifugiato, non si confrontava con il giudicato sulla non credibilità e con la valutazione della distanza tra il villaggio e la regione interessata, oltre a sollecitare una nuova valutazione dei fatti; quanto alla protezione sussidiaria, la Corte d’appello aveva consultato informazioni aggiornate ed escluso il rischio rilevante, e tale apprezzamento di fatto non era sovvertibile con la censura proposta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specificamente le plurime ragioni della decisione d’appello sulla protezione umanitaria e chiedeva una rivalutazione del merito. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudice di merito aveva esaminato approfonditamente la situazione del Paese sulla base di più fonti; le critiche non indicavano specificamente fonti alternative o successive né gli elementi che dimostrassero l’inattualità di quelle utilizzate. L’amministrazione intimata non si era costituita, perciò la Corte non ha regolato le spese. Ha inoltre dato atto che, allo stato, non sussistevano i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salva l’eventuale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, D.L. n. 13/2017
Dunque la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, di cui la doglianza in esame lamenta la mancata applicazione ad opera della Corte di merito, regola, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del citato decreto, le controversie instaurate successivamente al 18 agosto 2017 (Cass. 18295/2018), fra cui non rientra il procedimento in esame, introdotto in data anteriore.
La disciplina processuale introdotta dal D.L. n. 13/2017 si applica alle controversie instaurate successivamente al 18 agosto 2017; quelle introdotte prima continuano a essere regolate dalla disciplina previgente.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Una simile censura, che non ha specifica attinenza e prescinde dal decisum della sentenza impugnata, risulta assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), e risulta quindi inammissibile (Cass. 20910/2017), anche perchè in questo modo finisce per sollecitare una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.
Il motivo di cassazione deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata; la censura che ne prescinde e mira a ottenere una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è poi dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
Per la protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), il giudice deve accertare, anche mediante fonti informative acquisite d’ufficio e aggiornate alla decisione, l’effettiva sussistenza nel Paese di rimpatrio della situazione di rischio dedotta.
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è poi dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
Il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di acquisire informazioni sul Paese di origine e di verificare, con dati aggiornati al momento della decisione, il rischio concretamente dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nessun omesso o non approfondito esame della situazione di violenza esistente in (OMISSIS) può essere predicato in quanto, in realtà, il collegio d’appello, all’esito del vaglio di una pluralità di fonti rappresentative dell’evoluzione delle condizioni del (OMISSIS), ha apprezzato in maniera approfondita la situazione attuale esistente nel paese.
La censura di omesso esame non è fondata quando il fatto storico indicato risulta in realtà esaminato dal giudice di merito, anche attraverso la valutazione di una pluralità di fonti.
Massime di principio
- La disciplina processuale introdotta dal D.L. n. 13/2017 per le controversie in materia di protezione internazionale si applica ai procedimenti instaurati dopo il 18 agosto 2017; quelli introdotti anteriormente restano regolati dalle disposizioni previgenti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve censurare in modo specifico la ratio e le statuizioni della decisione impugnata. La doglianza che non si confronta con esse e richiede una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
- Ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007, il giudice deve verificare d’ufficio, mediante informazioni sul Paese di origine aggiornate al momento della decisione, l’effettiva sussistenza della situazione di violenza indiscriminata e del rischio dedotto.
- L’accertamento del giudice di merito circa l’esistenza e il livello della violenza indiscriminata costituisce apprezzamento di fatto, non riesaminabile in cassazione mediante una richiesta di diversa valutazione delle fonti o del quadro probatorio.
- Per denunciare in cassazione l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria, non basta prospettare genericamente una situazione del Paese diversa da quella ricostruita dal giudice: occorre indicare specificamente le fonti alternative o successive e gli elementi che dimostrino l’inattualità o l’insufficienza delle informazioni utilizzate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14819/2020 del 10/07/2020
- Sentenza civile · 10 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14820/2020 del 10/07/2020
- Sentenza civile · 10 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14768/2020 del 10/07/2020
- Sentenza civile · 10 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14769/2020 del 10/07/2020
- Sentenza civile · 10 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14713/2020 del 10/07/2020
- Sentenza civile · 10 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14756/2020 del 10/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →