Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14820/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. In primo grado aveva riferito di essersi allontanato dal Paese per persecuzioni religiose; in sede amministrativa aveva invece raccontato di contrasti con il proprietario del fondo confinante, descritto come potente uomo politico, dopo i quali sarebbe stato aggredito e ferito e suo fratello ucciso. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 7 febbraio 2017, aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 233/2018 depositata il 30 aprile 2018, aveva confermato il rigetto, rilevando la diversità delle versioni, la mancata contestazione dell’accertata non credibilità e la novità delle circostanze introdotte in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, esaminati congiuntamente: il primo denunciava, quanto alla protezione sussidiaria, la violazione dei criteri di valutazione della credibilità e del dovere di cooperazione istruttoria, nonché l’omesso esame della situazione socio-politica e della violenza indiscriminata nel Paese e nella regione di provenienza; il secondo denunciava, in relazione alla protezione umanitaria, l’omessa verifica della rilevanza della violenza diffusa ai fini della vulnerabilità e del rischio di compromissione dei diritti alla salute e all’alimentazione in caso di rimpatrio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I due motivi non si confrontavano con la ratio della sentenza d’appello: non tenevano conto né della mancata impugnazione della valutazione di non credibilità delle allegazioni originarie né dell’inammissibilità, perché nuove, delle diverse circostanze prospettate in appello. La Corte ha inoltre precisato che il dovere di cooperazione istruttoria attenua il principio dispositivo sul piano della prova, non su quello dell’allegazione: il richiedente deve allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi, compresa, per la fattispecie dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, l’esistenza di conflitto armato o violenza indiscriminata, e, per la protezione umanitaria, la specifica vulnerabilità personale. I motivi non indicavano da quali atti o documenti risultassero i fatti asseritamente trascurati, né come e quando fossero stati tempestivamente allegati, e sono stati quindi ritenuti carenti di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto che, allo stato, non sussistevano i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, salva l’eventuale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c)

    Pertanto in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva essere allegata quanto meno l’esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma.

    Per invocare la protezione sussidiaria prevista dalla disposizione, il richiedente deve allegare almeno l’esistenza del conflitto armato o della violenza indiscriminata contemplati dalla norma.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6

    Del pari ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria doveva essere allegata la situazione di vulnerabilità personale conseguente allo stato di violenza diffusa e generalizzata o alla compromissione del diritto alla salute o all’alimentazione che l’odierno ricorrente assume trascurata.

    La protezione umanitaria richiede l’allegazione della situazione di vulnerabilità personale rilevante, anche quando dedotta come conseguenza della violenza generalizzata o della compromissione della salute o dell’alimentazione.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 32

    Del pari ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria doveva essere allegata la situazione di vulnerabilità personale conseguente allo stato di violenza diffusa e generalizzata o alla compromissione del diritto alla salute o all’alimentazione che l’odierno ricorrente assume trascurata.

    Ai fini della protezione umanitaria, il richiedente deve allegare specificamente la vulnerabilità personale che assume rilevante per il riconoscimento della tutela.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 3

    in tema di protezione internazionale l’attenuazione del principio dispositivo derivante dall’obbligo di cooperazione istruttoria non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda

    La cooperazione istruttoria non esonera il richiedente dall’onere di allegare in modo circostanziato i fatti rilevanti; l’attenuazione del principio dispositivo riguarda la prova e non supplisce a carenze di allegazione.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 8

    in tema di protezione internazionale l’attenuazione del principio dispositivo derivante dall’obbligo di cooperazione istruttoria non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda

    Il dovere di cooperazione istruttoria opera sul piano probatorio e non sostituisce l’onere del richiedente di indicare tempestivamente e con precisione i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 345 c.p.c.

    Ambedue le doglianze si limitano a individuare le circostanze di fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, ma non indicano il dato, testuale o extratestuale, da cui esse risultavano esistenti nonchè il come e il quando le medesime fossero state oggetto di tempestiva allegazione (fin dal primo grado di giudizio, per non incorrere nel vizio di cui all’art. 345 c.p.c.).

    Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda devono risultare tempestivamente allegate già in primo grado; la loro introduzione per la prima volta in appello può renderle inammissibili come nuove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    I motivi, così formulati, risultano perciò inammissibili per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui gli stessi sono fondati.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali ciascun motivo si fonda; la loro mancata indicazione determina l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria attenua il principio dispositivo sul piano della prova, ma non elimina né sostituisce l’onere del richiedente di allegare fatti costitutivi adeguatamente circostanziati.
  • Per invocare la protezione sussidiaria in relazione alla violenza indiscriminata, il richiedente deve allegare almeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata riconducibile alla fattispecie normativa.
  • La protezione umanitaria presuppone l’allegazione della vulnerabilità personale concretamente invocata; il richiamo generico a condizioni del Paese o a rischi non collegati a fatti tempestivamente allegati non basta.
  • Nuove circostanze di fatto, introdotte per la prima volta in appello e costitutive del diritto azionato, possono essere dichiarate inammissibili; il giudice non è tenuto a esaminarle come se fossero state tempestivamente dedotte.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. È inammissibile il motivo che sollecita una nuova valutazione del merito senza censurare le ragioni decisive della pronuncia.
  • Per soddisfare l’onere di autosufficienza, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti dai quali risultano i fatti che assume omessi, precisando anche come e quando tali fatti siano stati allegati nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.