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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14768/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, aveva riferito di essere fuggito dal Paese dopo che, alla morte del padre affiliato a un’associazione, i suoi membri lo avevano minacciato di morte se non ne avesse preso il posto. Aveva inoltre raccontato che l’associazione svolgeva riti sacrificali anche nella sua abitazione, in una stanza segreta priva di finestre nella quale non era mai entrato. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale, anche sussidiaria e umanitaria; il Tribunale aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1337/2018 depositata il 21 giugno 2018, aveva respinto il gravame. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla protezione internazionale, degli artt. 2 e 3 CEDU e un vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello aveva escluso ogni forma di protezione sulla base di una valutazione errata di non credibilità, senza svolgere adeguata istruttoria e senza apprezzare compiutamente la sua situazione personale e la documentazione sulla Nigeria. Con il secondo ha denunciato, in relazione alla protezione umanitaria, la violazione delle disposizioni indicate in ricorso e degli artt. 2 e 10 Cost. per motivazione generica e istruttoria insufficiente. Lo status di rifugiato non era stato oggetto di censura in appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte diretta a sovvertire l’accertamento di fatto sulla credibilità, poiché la Corte territoriale aveva giudicato il racconto inverosimile, poco circostanziato, non plausibile e in contrasto con le informazioni acquisite, e aveva escluso rischi di persecuzione o danno grave in caso di rimpatrio. La censura relativa alla protezione sussidiaria è stata comunque ritenuta infondata: sulla base delle fonti informative richiamate, la Corte d’appello aveva escluso il rischio prospettato nell’Edo State, dove, secondo quelle fonti, cannibalismo e sacrifici umani non erano radicati. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente e quella del Paese d’origine era stata effettuata, con accertamento di fatto, e non erano emerse condizioni di vulnerabilità meritevoli di protezione umanitaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non aveva svolto difese scritte. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3

    Il secondo motivo, sulla protezione umanitaria è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    Nel valutare la domanda di protezione umanitaria, il giudice deve compiere la valutazione comparativa indicata dalla sentenza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che essa fosse stata svolta e che non risultassero vulnerabilità meritevoli di tutela.

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5, 6 e 14

    Il primo motivo è inammissibile, perchè mira a “sovvertire” il giudizio di fatto, relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, che la Corte distrettuale ha ritenuto “inverosimili, ben poco circostanziate, per niente plausibili e in contrasto con le ulteriori informazioni acquisite”; inoltre, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di rischi di persecuzioni o di pericolo di danno grave, in caso di rimpatrio del richiedente.

    La contestazione in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del giudizio di fatto sulla credibilità. Nel caso deciso, l’accertamento di non credibilità e l’esclusione di rischi di persecuzione o danno grave hanno sostenuto il diniego delle forme di protezione esaminate.

  • D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8

    Il profilo relativo alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria nelle sue diverse forme è infondato, in quanto sulla base delle fonti informative citate (Amnesty International 2017/20181, (OMISSIS) – valido al 9 giugno 2018 -, European Asylum Support Office), la Corte d’appello ha verificato l’insussistenza dei rischio paventato in caso di rientro nel Paese d’origine (Edo State, che è uno stato del sud della Nigeria, dove il cannibalismo e i sacrifici umani non sono radicati, secondo tali fonti).

    Nel caso concreto la verifica del rischio di rimpatrio è stata effettuata mediante le fonti informative indicate in sentenza, che hanno condotto a escludere il rischio paventato nella specifica area di provenienza.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6

    Il secondo motivo, sulla protezione umanitaria è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    Ai fini della protezione umanitaria occorre confrontare la situazione personale del richiedente con quella oggettiva del Paese d’origine, verificando se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti fondamentali; la protezione presuppone vulnerabilità meritevoli di tutela.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    A seguito del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente e gli accertamenti fattuali relativi al rischio in caso di rimpatrio non possono essere sovvertiti in cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • L’esame del rischio ai fini della protezione sussidiaria può fondarsi sulle fonti informative acquisite e deve essere riferito alla situazione rilevante del Paese o dell’area di provenienza; nel caso deciso, le fonti consultate hanno escluso il rischio specificamente prospettato.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente e della situazione oggettiva del Paese d’origine, diretta a verificare se il rimpatrio determini la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali; occorre inoltre che sussistano condizioni di vulnerabilità meritevoli di protezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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