Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14819/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Commissione territoriale il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Aveva riferito di essersi allontanato dal Paese d’origine dopo essere stato sorpreso ad avere rapporti omosessuali con un altro uomo e per timore di un intervento della polizia. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 23 luglio 2017, aveva respinto il ricorso contro il diniego della Commissione; la Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata l’8 giugno 2018, aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo non credibile il racconto, non allegati atti di persecuzione riconducibili ai motivi rilevanti per lo status di rifugiato, insussistente nel Senegal una violenza indiscriminata di intensità tale da esporre ogni civile a un rischio effettivo e non specificamente censurato il rigetto della protezione umanitaria. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità e mancato confronto del racconto con le informazioni sul Paese; 2) mancato riconoscimento dello status di rifugiato senza adeguata considerazione dell’omosessualità dichiarata; 3) erroneo diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), per avere richiesto il collegamento individuale tra la vicenda personale e la violenza indiscriminata; 4) omessa pronuncia sulle ipotesi di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), e dedotto rischio di detenzione in condizioni inumane, torture o violenze in ragione dell’orientamento sessuale; 5) violazione delle norme sulla protezione umanitaria e sul non-refoulement, per non avere considerato il rischio di lesione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’appello aveva applicato i criteri legali di credibilità, rilevando che il racconto era insufficientemente circostanziato e contraddittorio; la diversa lettura delle dichiarazioni sollecitata dal ricorrente investiva il merito e non era sindacabile in cassazione. La mancata verifica della coerenza del racconto con le condizioni generali del Paese è stata considerata irrilevante, poiché le informazioni sul contesto possono riscontrare, ma non sostituire, la credibilità intrinseca. I motivi secondo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché, una volta definitivamente ritenute non credibili le dichiarazioni, la condizione di omosessualità allegata non assumeva rilievo ai fini delle protezioni invocate; la Corte non ha quindi esaminato nel merito i rischi prospettati per le ipotesi ex art. 14, lett. a) e b), né la censura sulla protezione umanitaria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, pur correggendo ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. l’erronea affermazione della Corte d’appello secondo cui sarebbe sempre necessaria una minaccia individuale collegata alla situazione personale. La protezione ex art. 14, lett. c), può infatti spettare anche per la sola presenza del richiedente nel territorio interessato, se la violenza indiscriminata nel conflitto raggiunge un livello eccezionalmente elevato. La Corte d’appello aveva tuttavia consultato informazioni aggiornate sul Paese e sulla regione di provenienza ed escluso l’esistenza di un conflitto armato rilevante; la contestazione mirava a ottenere una diversa valutazione di fatto, non consentita in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese, poiché l’amministrazione intimata non si è costituita. La Corte ha dato atto che, allo stato, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salvo revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007

    Questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

    La credibilità del richiedente deve essere valutata secondo i criteri legali specifici e attraverso una verifica complessiva, che considera la coerenza interna ed esterna e la credibilità razionale della vicenda narrata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

    La valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto e in cassazione è censurabile nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o dei gravi vizi motivazionali indicati dalla norma; non è ammissibile chiedere una diversa interpretazione delle dichiarazioni.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007

    In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia.

    La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata in un conflitto armato non richiede sempre la prova di un rischio individualizzato: è sufficiente, in alternativa, che il livello di violenza sia tanto elevato da esporre concretamente ogni civile, per la sola presenza nell’area, alla minaccia grave.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008

    Ciò posto, occorre poi rilevare commi fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione.

    Nel valutare la protezione sussidiaria, il giudice deve avvalersi dei poteri officiosi per verificare l’effettiva situazione di rischio nel Paese o nella regione di rimpatrio, basandosi su informazioni aggiornate al momento della decisione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La sentenza impugnata deve dunque essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, laddove erroneamente ritiene che “ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è comunque necessario che il ricorrente esponga una situazione personale e alleghi una situazione del Paese di provenienza dalle quali emergano e siano fatte valere, quale presupposto della domanda di protezione, sia l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale, sia una situazione di violenza indiscriminata causata da tale conflitto, sia un collegamento tra la vicenda personale e la situazione del Paese”, poichè, come detto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sempre – risultando inutile allorchè il richiedente asilo faccia riferimento a una situazione di carattere generale piuttosto che alla sua situazione personale – sono necessarie la deduzione e la dimostrazione del fatto che, accanto alla situazione di violenza indiscriminata, sussista anche una condizione di minaccia individuale dovuta a elementi che riguardino la situazione personale del migrante.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la decisione è conforme a diritto nel risultato ma contiene un’erronea affermazione giuridica; qui la correzione esclude che il rischio individuale debba sempre accompagnare la violenza indiscriminata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

    La Corte dà atto dell’assenza, allo stato, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, subordinatamente alla permanenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La credibilità del richiedente protezione internazionale deve essere valutata mediante il procedimento e i criteri previsti dalla legge, includendo la coerenza interna ed esterna del racconto e la sua credibilità razionale. Le informazioni sul Paese possono riscontrare la credibilità soggettiva, ma non rendono di per sé attendibile una narrazione intrinsecamente carente.
  • La valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione non è consentito sollecitare una diversa lettura delle dichiarazioni; la censura è ammissibile nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o dei gravi vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Per la protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007, il rischio può risultare dalla situazione personale del richiedente oppure, senza necessità di dimostrare un’esposizione individualizzata, da un livello di violenza indiscriminata nel conflitto armato tanto elevato da esporre ogni civile, per la sola presenza nel territorio interessato, a una minaccia grave ed effettiva.
  • Il giudice deve svolgere l’accertamento officioso sulla situazione del Paese o della regione di rimpatrio usando informazioni pertinenti e aggiornate al momento della decisione. L’accertamento circa l’esistenza e l’intensità della violenza rilevante costituisce valutazione di fatto, non rivedibile in cassazione salvo i vizi ammessi per il sindacato di legittimità.
  • Quando la credibilità del richiedente è stata definitivamente esclusa, le circostanze personali prospettate sulla base del suo racconto non possono fondare le forme di protezione richieste, se la relativa valutazione dipende da quelle dichiarazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.