Cassazione Penale, Sentenza n. 7457/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., e una carenza motivazionale relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In primo grado il Tribunale di Palmi aveva assolto Cuppari ritenendo attendibili le sue dichiarazioni rese in esame. Il pubblico ministero ha impugnato l'assoluzione censurando la valutazione di attendibilità di quelle dichiarazioni. In appello la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riformato l'assoluzione ritenendo invece le dichiarazioni non attendibili e ha condannato Cuppari, senza procedere alla rinnovazione dell'esame dell'imputato prevista, a suo avviso, dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che, essendo l'appello del pubblico ministero diretto anche alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (in particolare l'esame di Cuppari) prima di riformare l'assoluzione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, con l'indicazione di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria; è stato precisato che l'eventuale rifiuto dell'imputato a rendere nuovamente dichiarazioni non precluderebbe l'accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero e che, se necessario, potranno essere disposte ulteriori rinnovazioni secondo i criteri di assoluta necessità previsti dall'art. 603 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p., comma 3-bis
nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato
La Corte ha interpretato il comma 3-bis nel senso che, quando l'appello del PM si fonda anche sulla diversa valutazione di dichiarazioni assunte in primo grado (comprese quelle rese dall'imputato), il giudice dell'appello è tenuto a rinnovare l'assunzione di quella prova dichiarativa prima di riformare l'assoluzione
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Sono i motivi di cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme), utilizzati per censurare la mancata rinnovazione dell'istruttoria e l'assenza di adeguata motivazione rispetto a tale scelta
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. i), n. 1) (modifica dell'art. 603 c.p.p.)
Richiamato per indicare il testo vigente di cui al comma 3-bis applicabile ratione temporis; la decisione applica la formulazione risultante dalla citata modifica normativa
Giurisprudenza: Sez. U., Dasgupta, n. 27620 del 28/04/2006
Principio richiamato secondo cui l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma dell'assoluzione vale indipendentemente dalla qualità soggettiva del dichiarante, e dunque anche per le dichiarazioni rese dall'imputato
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 10130 del 14/11/2023 (Terrone) e altre pronunce richiamate
Conferma il principio che l'assunzione dell'esame dell'imputato rientra nell'ambito delle "prove dichiarative" la cui rinnovazione è necessaria quando l'appello del PM impugna la valutazione di tali dichiarazioni
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento invocando una diversa valutazione di prove dichiarative assunte in primo grado, il giudice dell'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento a quelle dichiarazioni prima di riformare l'assoluzione
- La nozione di "prove dichiarative" include anche le dichiarazioni rese dall'imputato in causa propria; quindi la diversa valutazione della loro attendibilità in appello impone la rinnovazione (ad es. nuovo esame dell'imputato)
- La mancata rinnovazione, quando dovuta, costituisce vizio di diritto e comporta l'annullamento della decisione di merito con rinvio
- Il rifiuto dell'imputato a sottoporsi nuovamente all'esame non impedisce automaticamente l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero; il giudice deve comunque valutare le conseguenze probatorie del rifiuto
- In caso di riforma dell'assoluzione sulla base di prove dichiarative, il giudice dovrà valutare la necessità di eventuali ulteriori rinnovazioni solo se queste risultino "assolutamente necessarie" secondo i criteri dell'art. 603 c.p.p.
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