Cassazione Penale, Ordinanza n. 12070/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 30 settembre 2024 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di un anno, dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 697 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'assenza di motivazione sulla possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura era generica e comunque estranea ai limiti del ricorso ammesso contro le sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., poiché non riguardava la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse un vizio motivazionale relativo alla mancata considerazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., censura non deducibile nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento, salvo i soli motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti specifici all'impugnazione per cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi e non per vizi motivazionali o doglianze sulla valutazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La sua astratta configurabilità non può essere dedotta in modo generico come motivo di ricorso contro il patteggiamento, se non nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento, ma la Corte non ne esamina il merito.
art. 697 c.p.
È uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento, ma la Corte non ne esamina il merito.
L. 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., che delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile il ricorso che denunci un vizio motivazionale estraneo a tali ipotesi.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile in cassazione avverso il patteggiamento se non viene specificamente ricondotta a uno dei motivi tipici previsti dalla legge.
- Il ricorso deve individuare in modo specifico e non generico il vizio denunciato; l'astratta evocazione di una causa di non punibilità, senza indicarne la concreta ricorrenza, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario.
- La sentenza di legittimità, in materia di patteggiamento, non entra nel merito della responsabilità per i reati contestati se il motivo di ricorso non supera il filtro di ammissibilità.
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