Sentenza n. 375/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione ex artt. 31 D.P.R. 380/2001 e 196 L.R.T. 65/2014 - Opere di cui alla CIL SUAP 140/2023, n. 35, del 10.04.2025, notificata, a mezzo PEC, in data 11.04.2025; - di ogni atto antecedente, successivo o comunque presupposto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. GLOREI VERNICIATURA A R.L. il 30\12\2025: Per l’annullamento, della Relazione di inquadramento tecnico giuridico in merito a installazione di tendostruttura in pvc e acciaio in aderenza a capannone industriale CIL pratica SUAP 140/2023 prot. SUAP 1730 del 23/02/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una tendostruttura in pvc e acciaio installata in aderenza a un capannone industriale, nonché relazione tecnica di inquadramento dell’intervento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 134 e 137, comma 1, lett. e), della l.r. Toscana n. 65/2014 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta. Ha sostenuto che la struttura, destinata alle operazioni di carico e scarico merci, fosse una copertura retrattile o comunque un manufatto privo di rilevanza edilizia, realizzabile mediante comunicazione di inizio lavori. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni e il difetto di motivazione, lamentando che il Comune non avesse adeguatamente considerato le osservazioni partecipative formulate dal tecnico incaricato. Con il terzo motivo ha prospettato la violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, anche in combinato disposto con l’art. 6 CEDU, sostenendo che l’ordine di demolizione incidesse sul diritto di proprietà. Con motivi aggiunti ha impugnato la relazione tecnica comunale, riproponendo e approfondendo le censure relative alla qualificazione edilizia dell’opera. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per la natura endoprocedimentale della relazione e la loro irricevibilità per tardività, oltre a chiedere il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondati sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha esaminato congiuntamente il primo motivo e i motivi aggiunti, escludendo le eccezioni comunali perché questi ultimi costituivano un approfondimento delle censure già proposte contro l’ordinanza. Nel merito, ha qualificato l’opera non come intervento privo di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137, comma 1, lett. e), della l.r. Toscana n. 65/2014, ma come struttura di notevoli dimensioni, stabilmente asservita all’opificio e idonea a creare superfici e volumi utili. La tendostruttura, destinata a soddisfare esigenze durevoli connesse all’attività produttiva, rientra quindi tra gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b), della legge regionale. Il Collegio ha applicato il criterio funzionale per la valutazione della precarietà: non è sufficiente che il manufatto sia amovibile, smontabile o non stabilmente infisso al suolo, essendo necessario che sia destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che l’ordinanza dava conto dell’esame delle osservazioni tecniche e che l’amministrazione non è tenuta a confutarle analiticamente, purché emerga che ne abbia tenuto conto e abbia esplicitato la propria conclusione. Ha respinto infine la censura fondata sulla CEDU, osservando sia che la ricorrente non era proprietaria dell’area ed era una società di persone, sia che l’ordine di demolizione costituisce una misura reale e ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, conforme alla disciplina convenzionale dell’uso dei beni nell’interesse generale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite in favore del Comune; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione adottata per l’intervento edilizio ritenuto eseguito senza titolo.
art. 134, comma 1, lett. b), l.r. Toscana n. 65/2014
l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
L’installazione di una struttura di notevoli dimensioni, funzionalmente asservita e destinata a esigenze durevoli dell’attività produttiva, è soggetta a previo permesso di costruire.
art. 137, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione
La categoria degli interventi privi di rilevanza edilizia non comprende un manufatto di notevoli dimensioni stabilmente destinato a soddisfare esigenze produttive durevoli.
art. 137, comma 1, lett. e), n. 3), l.r. Toscana n. 65/2014
le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci
La disposizione non è applicabile quando l’opera, per caratteristiche dimensionali, strutturali e destinazione durevole, non costituisce una mera copertura retrattile utilizzata soltanto durante le operazioni di carico e scarico.
art. 1, comma 2, Primo Protocollo addizionale CEDU
l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale
L’ordine di demolizione, quale misura ripristinatoria fondata sulla legge e diretta a ristabilire l’ordine urbanistico violato, è compatibile con la tutela convenzionale della proprietà.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un manufatto come precario e, quindi, dell’esonero dal permesso di costruire, rileva il criterio funzionale: la precarietà dipende dalla destinazione a soddisfare esigenze meramente temporanee e non dalla sola amovibilità, smontabilità o assenza di stabile infissione al suolo.
- Una struttura di notevoli dimensioni, stabilmente asservita a un opificio e destinata a esigenze durevoli dell’attività produttiva, è soggetta a permesso di costruire quando crea superfici o volumi utili e determina una perdurante trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
- Le coperture retrattili eseguibili senza permesso di costruire in quanto prive di rilevanza edilizia devono essere effettivamente mantenute chiuse e utilizzate in posizione aperta soltanto per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico; la disciplina non si applica a strutture che, per dimensioni e destinazione obiettiva, assolvono stabilmente una funzione produttiva.
- L’obbligo di motivare l’esame delle osservazioni partecipative è assolto quando il provvedimento dia conto di averle considerate e indichi la ragione per cui l’amministrazione non le condivide; non è necessaria una confutazione analitica di ogni singola argomentazione.
- L’ordine di demolizione è una misura reale e ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, non una sanzione in senso stretto; la sua validità non dipende dall’accertamento della responsabilità soggettiva del proprietario o del destinatario materiale dell’abuso.
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