Direttiva 2003/66
Direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la disciplina europea sull’etichettatura energetica dei frigoriferi, congelatori e relative combinazioni domestiche, aggiornando la direttiva 94/2/CE. L’intervento introduce due nuove classi di efficienza, A+ e A++, per mantenere l’efficacia dell’etichettatura di fronte al miglioramento delle prestazioni energetiche dei prodotti. Vengono inoltre aggiornati gli obblighi informativi per le vendite a distanza e i contenuti delle etichette e delle schede informative, con termini precisi di adeguamento per gli Stati membri e per la messa in circolazione dei modelli rivisti.
Modifica della direttiva 94/2/CE in materia di etichettatura energetica dei frigoriferi, congelatori e combinazioni domestiche, con introduzione delle classi A+ e A++
Ambito di applicazione
Si applica agli apparecchi domestici del freddo disciplinati dalla direttiva 94/2/CE, in particolare frigoriferi elettrodomestici, congelatori elettrodomestici e relative combinazioni, nonché alle etichette, schede e comunicazioni commerciali relative alla vendita, locazione o vendita rateale. Rileva anche per le offerte veicolate tramite comunicazione stampata, cataloghi, vendita per corrispondenza, Internet e altri mezzi elettronici, quando il consumatore non possa vedere direttamente l’apparecchio. Le nuove regole incidono sugli Stati membri quanto alla recezione e all’adeguamento delle modalità nazionali di applicazione; la direttiva è adottata come testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica della direttiva 94/2/CE sull’etichettatura energetica dei frigoriferi e congelatori domestici
La direttiva interviene sulla disciplina dell’etichettatura del consumo di energia dei frigoriferi, congelatori e delle relative combinazioni domestiche, già regolata dalla direttiva 94/2/CE in attuazione della direttiva 92/75/CEE. Il contesto è quello di un mercato nel quale l’efficienza energetica degli apparecchi è cresciuta sensibilmente, rendendo necessario aggiornare la scala di classificazione per mantenere l’efficacia informativa dell’etichetta.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La Commissione osserva che il consumo energetico di tali apparecchi incide in modo rilevante sui consumi domestici complessivi e che il potenziale di ulteriore riduzione è ancora elevato. Poiché l’etichettatura ha già prodotto risultati significativi, la direttiva introduce nuove classi superiori per evitare che la classe A concentri progressivamente la maggior parte dei prodotti efficienti, riducendo l’impatto dell’informazione al consumatore.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda gli apparecchi domestici del freddo disciplinati dalla direttiva 94/2/CE: frigoriferi, congelatori e combinazioni equivalenti. Le modifiche incidono sulle regole tecniche di misurazione, sul contenuto delle etichette e delle schede, e sulle comunicazioni commerciali relative a vendita, locazione o vendita rateale, incluse le offerte a distanza o per via elettronica quando il consumatore non possa vedere direttamente il prodotto.
Misurazione dei dati e definizioni
I dati da indicare devono derivare da misure effettuate secondo norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione (CEN, Cenelec, ETSI) su incarico della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE. È richiesto che tali norme siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che gli Stati membri pubblichino i riferimenti delle norme nazionali di recepimento.
Le disposizioni sull’indicazione dei dati relativi al rumore si applicano solo se lo Stato membro ne richiede l’indicazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 86/594/CEE e solo se tali dati sono misurati conformemente a quest’ultima. Per le definizioni generali, la direttiva rinvia espressamente all’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 92/75/CEE.
Obblighi documentali e informazioni nelle vendite a distanza
Quando le informazioni su una combinazione derivano da calcoli di progetto e/o da estrapolazioni, la documentazione tecnica deve contenere gli estremi dei calcoli, delle estrapolazioni e delle prove eseguite per verificarne l’accuratezza, inclusi gli estremi del modello matematico usato e delle misurazioni di verifica. Questo rafforza la tracciabilità tecnica delle informazioni energetiche comunicate.
Per le offerte formulate senza visione diretta del prodotto da parte dell’acquirente potenziale, come nel caso di offerte scritte, cataloghi per corrispondenza, annunci su Internet o altri mezzi elettronici, la comunicazione deve riportare tutte le informazioni previste dall’allegato III della direttiva 94/2/CE.
Nuove classi di efficienza energetica A+ e A++
L’allegato modifica l’allegato V della direttiva 94/2/CE inserendo una parte dedicata alle classi A+ e A++. Un apparecchio è collocato in tali classi se il relativo indice di efficienza energetica (Iα) rientra nei valori stabiliti nella tabella 1. Per gli apparecchi che non rientrano nelle nuove classi, resta applicabile la classificazione tradizionale da A a G.
Viene inoltre precisato il metodo di calcolo del consumo standard annuale, basato su parametri quali il volume netto dello scomparto e la temperatura nominale. I valori dei coefficienti Mα, Nα, FF, CC, BI e CH sono riportati nelle tabelle dell’allegato modificato.
Contenuto dell’etichetta e delle schede informative
L’allegato modifica l’allegato I, l’allegato II e l’allegato III della direttiva 94/2/CE per adeguare la terminologia e le informazioni obbligatorie. In particolare:
- la scala di efficienza energetica viene espressa da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima);
- per i modelli da incasso deve essere specificato che si tratta di apparecchi da incasso;
- il volume utile di alcuni scomparti va indicato secondo le nuove prescrizioni;
- vengono soppressi rinvii e note ormai superati, incluso il riferimento all’allegato VI, che è soppresso.
Sono inoltre aggiornate le indicazioni grafiche di stampa dell’etichetta, comprese le modalità di rappresentazione delle lettere A+ e A++.
Termini di transizione e recepimento
Gli Stati membri devono consentire entro il 1° luglio 2004 la circolazione di etichette, schede e comunicazioni contenenti le informazioni riviste. Entro il 31 dicembre 2004, tutte le etichette, schede e comunicazioni interessate devono essere conformi ai modelli aggiornati.
Per il recepimento, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 giugno 2004 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva oppure esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, che sono tenuti a raggiungere il risultato imposto dalla direttiva attraverso gli strumenti nazionali ritenuti più idonei.
Disposizioni principali
Motivazioni e finalità
La Commissione rileva che il consumo elettrico di frigoriferi, congelatori e combinazioni rappresenta una quota significativa dei consumi domestici e che esiste un notevole potenziale di riduzione. Poiché il regime di etichettatura ha già favorito un forte aumento dell’efficienza dei nuovi apparecchi, la direttiva introduce classi supplementari A+ e A++ per evitare l’erosione dell’efficacia dell’etichetta e consentire un’ulteriore differenziazione dei prodotti più efficienti.
Aggiornamento delle basi tecniche e dei dati di misurazione
L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 94/2/CE prevedendo che i dati siano ottenuti mediante misure effettuate secondo norme armonizzate adottate dagli enti europei di normazione (CEN, Cenelec, ETSI) su incarico della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, con riferimenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e norme nazionali di recepimento pubblicate dagli Stati membri. Inoltre, i dati sul rumore si applicano solo se richiesti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 86/594/CEE e misurati conformemente a quest’ultima.
Definizioni applicabili
L’articolo 1, punto 1, sostituisce anche il paragrafo 4 dell’articolo 1 della direttiva 94/2/CE per rinviare alle definizioni contenute nell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 92/75/CEE, assicurando coerenza con il quadro generale dell’etichettatura energetica degli apparecchi domestici.
Documentazione tecnica e vendite a distanza
L’articolo 1, punto 2, impone che, se le informazioni relative a una combinazione sono ottenute tramite calcoli di progetto e/o estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione contenga gli estremi dei calcoli, delle estrapolazioni e delle prove effettuate per verificarne l’accuratezza, compresi gli estremi del modello matematico e delle misurazioni di verifica. Per le offerte di vendita, locazione o vendita rateale tramite mezzi che non consentono la visione diretta del prodotto da parte dell’acquirente potenziale, la comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate nell’allegato III.
Introduzione delle classi A+ e A++
L’allegato alla direttiva modifica l’allegato V della direttiva 94/2/CE inserendo una parte 1 dedicata alle definizioni delle classi A+ e A++. Un apparecchio è classificato A+ o A++ se l’indice di efficienza energetica (Iα) rientra nei valori indicati nella tabella 1. Restano poi applicabili le classi da A a G per gli apparecchi che non rientrano nelle nuove classi.
Contenuto dell’etichetta e delle schede informative
L’allegato modifica l’allegato I e l’allegato II della direttiva 94/2/CE per aggiornare la grafica e le informazioni obbligatorie: la scala di efficienza energetica viene espressamente indicata da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima); il volume utile di alcuni scomparti viene precisato; per i modelli da incasso deve essere specificato che si tratta di apparecchi da incasso. Vengono inoltre eliminati rinvii alla soppressa nota sull’allegato VI e aggiornate le indicazioni di stampa.
Termini di applicazione e transizione
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono consentire entro il 1° luglio 2004 la circolazione delle etichette, delle schede e delle comunicazioni conformi alle informazioni riviste. Entro il 31 dicembre 2004, tutte le etichette, le schede e le comunicazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 94/2/CE devono essere conformi ai modelli rivisti.
Recepimento
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2004 e di informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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