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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15687/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di un’indagine penale, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione materia imponibile ritenuta occultata mediante la fittizia interposizione di due società di diritto inglese, che avevano emesso fatture ai principali clienti della contribuente per prestazioni che, secondo l’Ufficio, erano in realtà state rese dalla stessa società italiana. La pretesa era stata respinta nei gradi di merito. In appello la Commissione tributaria regionale aveva inoltre ritenuto che i motivi di impugnazione non avessero adeguatamente censurato la decisione di primo grado sul tributo, limitando così il thema decidendum alla sola sanzione, e aveva escluso la violazione del divieto di bis in idem, rilevando che il legale rappresentante della società non aveva riportato condanna penale, essendosi il reato estinto per prescrizione. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo formalmente proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello sia quanto alla ritenuta inammissibilità dei motivi di gravame, sia quanto all’esclusione del bis in idem, sia quanto alla non rilevanza dei precedenti richiamati dal giudice regionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, osservando che le doglianze, pur articolate come vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si risolvevano in critiche alla sufficienza giuridica della motivazione e non indicavano specifici fatti storici o circostanze decisive omessi dal giudice di merito. Di conseguenza ha rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di lite e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo rispetto a precisi accadimenti o circostanze storiche; non può essere utilizzato per denunciare genericamente l'insufficienza giuridica della motivazione o per contestare la valutazione del giudice di merito in termini non riconducibili al paradigma normativo.

  • principio del bis in idem

    La sentenza d'appello aveva escluso la sua operatività nel caso concreto, valorizzando l'assenza di una condanna penale del legale rappresentante per intervenuta prescrizione del reato; la Cassazione non entra nel merito della questione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o inadeguatezza logico-giuridica della motivazione, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggettivamente determinato.
  • Quando il ricorrente formula doglianze eterogenee e le sussume impropriamente nel vizio motivazionale, il motivo è inammissibile se non si confronta con il paradigma legale del mezzo di impugnazione.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare il controllo sulla motivazione in una richiesta di riesame del merito o della corretta applicazione di precedenti giurisprudenziali, ove non si deduca un vero omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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