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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26320/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma così, indirettamente, il rigetto della domanda di pagamento della penale disposto nei gradi di merito. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di somministrazione di caffè stipulato nel 2001 con il precedente titolare del bar, poi ceduto nel 2005 a un diverso soggetto. La società somministrante agiva per ottenere il pagamento di una penale contrattuale, ritenendo che il cessionario dell'azienda fosse subentrato nel rapporto e avesse violato gli obblighi di acquisto pattuiti. Nel giudizio di merito il decreto ingiuntivo era stato opposto dal cessionario, che aveva chiamato in manleva il cedente. Il Tribunale aveva escluso il credito ritenendo intervenuta una novazione implicita; la Corte d'appello aveva escluso la novazione, ma aveva comunque confermato il rigetto della pretesa perché il rapporto era rimasto sostanzialmente invariato e, per effetto dell'art. 2558 c.c., il cessionario era subentrato nei contratti in corso. La ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 1321 c.c., sostenendo che il cessionario, ignaro del contratto originario, non avrebbe potuto modificarlo con il contratto successivo; 2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile, deducendo un vizio motivazionale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e perché non rispettosi dell'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti/documenti rilevanti; inoltre la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sul confronto tra i due contratti e sulla ritenuta irrilevanza della conoscenza del primo contratto da parte del cessionario. La decisione di merito è stata quindi confermata e il ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che la modificazione contrattuale richiede un collegamento tra contratto originario e patto modificativo; la Corte rileva però che la censura, così formulata, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e non coglie la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2558 c.c.

    È richiamato dalla Corte d'appello per affermare il subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nei contratti in corso inerenti all'esercizio dell'impresa.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità di censure che non riproducano o indichino specificamente il contenuto dei documenti e delle clausole contrattuali su cui si fondano.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente/perplessa; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata presenta una motivazione comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È indicato come base procedurale della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o dell'interpretazione del contenuto negoziale, quando la censura non confronti realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Chi deduce in cassazione un vizio relativo alla motivazione o all'interpretazione di un contratto deve indicare specificamente le clausole rilevanti e il contenuto degli atti richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura di motivazione apparente o perplessa è ammissibile solo se si dimostra che la decisione non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta esprimere dissenso sulla valutazione di verosimiglianza o sull'apprezzamento dei fatti.
  • Nel trasferimento d'azienda, la questione del subentro nei contratti in corso va verificata confrontando il contenuto sostanziale del rapporto originario e di quello successivo, non essendo decisivo, di per sé, che il cessionario conoscesse o meno il contratto precedente.
  • La clausola di penale va interpretata secondo il suo tenore e la sua collocazione nel rapporto complessivo: se è riferita all'interruzione del rapporto e al residuo invenduto alla data dell'interruzione, non può essere applicata in assenza del presupposto fattuale cui la penale è ancorata.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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