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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13675/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto il licenziamento di un dirigente. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto sulla somma dovuta al lavoratore a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità supplementare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c., oltre a porre a carico della società le spese di entrambi i gradi. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore. Il lavoratore intimato non ha svolto difese in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia regolarmente formulata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, poiché l'intimato non si è difeso nel giudizio di cassazione. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, precisando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    richiamato per il riconoscimento su somme di lavoro della rivalutazione monetaria e degli interessi legali da calcolarsi sulle somme capitali via via rivalutate.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, risultata regolare, comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    l'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente effettuata e sottoscritta, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese in cassazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non si applica in modo estensivo ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità, tra cui l'estinzione del processo per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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