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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39575/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Le doglianze sono quattro: 1) nullità della sentenza per presunta omissione del capo d'imputazione ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.; 2) (Ciarelli) vizi di motivazione sulla colpevolezza, in quanto nessun teste avrebbe dichiarato di aver acquistato stupefacente da lei e la valutazione delle dichiarazioni del teste Fiorini sarebbe errata; 3) (Tiberi) vizi di motivazione sulla sua posizione, sostenendo che la sua condotta sarebbe stata mera connivenza e non contributo al reato, senza spiegazione del suo apporto; 4) per entrambi, censura del diniego delle attenuanti generiche nonostante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), la disapplicazione della recidiva e la funzione rieducativa della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: la contestazione sulla mancata indicazione del capo d'imputazione è infondata perché l'enunciazione dei fatti può ricavarsi dal complesso della decisione; le censure sulla valutazione della prova sono generiche e non indicano travisamenti specifici; la doglianza relativa a Tiberi, proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile per carenza di tempestiva impugnazione in appello; le critiche sul diniego delle attenuanti generiche non sono sindacabili in sede di legittimità salvo motivazione contraddittoria, e qui la Corte d'appello ha motivato la esclusione per mancanza di elementi ulteriori rispetto alla modestia del profitto; la pena è stata comunque ridotta al minimo edittale e la disapplicazione della recidiva è stata giustificata per la modestia del precedente. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Fatto-reato contestato: norma sostanziale che punisce il traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti, base della condanna

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che l'assenza esplicita del "capo d'imputazione" nella sentenza non determina automaticamente la nullità quando i fatti e le circostanze sono desumibili dal complesso del provvedimento; le sentenze di primo e secondo grado si integrano.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante specifica fondata sull'esiguità del profitto: è stata riconosciuta ma non ritenuta sufficiente, in assenza di altri elementi, per la concessione delle attenuanti generiche

  • art. 132 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti di legge

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione delle attenuanti generiche: la valutazione è di fatto e non sindacabile in cassazione salvo motivazione contraddittoria o illogica; il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, applicata qui in euro 3.000 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • La mancata menzione esplicita del "capo d'imputazione" nella motivazione non comporta automaticamente nullità se i fatti addebitati sono desumibili dal complesso della decisione; il vizio va valutato concretamente.
  • Le censure sulla valutazione delle prove in Cassazione devono indicare in modo specifico e circostanziato il travisamento dei fatti o l'illogicità della motivazione; affermazioni generiche non sono ammesse.
  • Questioni nuove non sollevate nei gradi di merito (es. in appello) sono inammissibili in Cassazione: è necessario che i motivi siano stati tempestivamente dedotti nei precedenti gradi processuali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono, di regola, valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale palese, contraddittorio o illogico; la Corte può ritenere adeguata una formula sintetica se la pena non è fuori misura.
  • La disapplicazione della recidiva può essere giustificata per ragioni specifiche (es. modestia del precedente) e non entra automaticamente in conflitto con il diniego delle attenuanti generiche quando i giudizi riguardano aspetti distinti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente la condanna alle spese e una sanzione alla cassa delle ammende; argomentazioni prive di pregio possono determinare l'aggravio della somma irrogata.

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