Cassazione Penale, Sentenza n. 39575/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Le doglianze sono quattro: 1) nullità della sentenza per presunta omissione del capo d'imputazione ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.; 2) (Ciarelli) vizi di motivazione sulla colpevolezza, in quanto nessun teste avrebbe dichiarato di aver acquistato stupefacente da lei e la valutazione delle dichiarazioni del teste Fiorini sarebbe errata; 3) (Tiberi) vizi di motivazione sulla sua posizione, sostenendo che la sua condotta sarebbe stata mera connivenza e non contributo al reato, senza spiegazione del suo apporto; 4) per entrambi, censura del diniego delle attenuanti generiche nonostante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), la disapplicazione della recidiva e la funzione rieducativa della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: la contestazione sulla mancata indicazione del capo d'imputazione è infondata perché l'enunciazione dei fatti può ricavarsi dal complesso della decisione; le censure sulla valutazione della prova sono generiche e non indicano travisamenti specifici; la doglianza relativa a Tiberi, proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile per carenza di tempestiva impugnazione in appello; le critiche sul diniego delle attenuanti generiche non sono sindacabili in sede di legittimità salvo motivazione contraddittoria, e qui la Corte d'appello ha motivato la esclusione per mancanza di elementi ulteriori rispetto alla modestia del profitto; la pena è stata comunque ridotta al minimo edittale e la disapplicazione della recidiva è stata giustificata per la modestia del precedente. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Fatto-reato contestato: norma sostanziale che punisce il traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti, base della condanna
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che l'assenza esplicita del "capo d'imputazione" nella sentenza non determina automaticamente la nullità quando i fatti e le circostanze sono desumibili dal complesso del provvedimento; le sentenze di primo e secondo grado si integrano.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante specifica fondata sull'esiguità del profitto: è stata riconosciuta ma non ritenuta sufficiente, in assenza di altri elementi, per la concessione delle attenuanti generiche
art. 132 cod. pen.
Principi di determinazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti di legge
art. 133 cod. pen.
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche: la valutazione è di fatto e non sindacabile in cassazione salvo motivazione contraddittoria o illogica; il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, applicata qui in euro 3.000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- La mancata menzione esplicita del "capo d'imputazione" nella motivazione non comporta automaticamente nullità se i fatti addebitati sono desumibili dal complesso della decisione; il vizio va valutato concretamente.
- Le censure sulla valutazione delle prove in Cassazione devono indicare in modo specifico e circostanziato il travisamento dei fatti o l'illogicità della motivazione; affermazioni generiche non sono ammesse.
- Questioni nuove non sollevate nei gradi di merito (es. in appello) sono inammissibili in Cassazione: è necessario che i motivi siano stati tempestivamente dedotti nei precedenti gradi processuali.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono, di regola, valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale palese, contraddittorio o illogico; la Corte può ritenere adeguata una formula sintetica se la pena non è fuori misura.
- La disapplicazione della recidiva può essere giustificata per ragioni specifiche (es. modestia del precedente) e non entra automaticamente in conflitto con il diniego delle attenuanti generiche quando i giudizi riguardano aspetti distinti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente la condanna alle spese e una sanzione alla cassa delle ammende; argomentazioni prive di pregio possono determinare l'aggravio della somma irrogata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39468/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39469/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39471/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39473/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39474/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →