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Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato l’Amministrazione all’erogazione di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto a percepire, per cinque anni scolastici, il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 agosto 2025, ma, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese legali, senza dare esecuzione alla condanna principale. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo e attivando in favore del ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il TAR ha invece respinto la domanda di astreinte. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 15/2014, ha rilevato che, oltre alla manifesta iniquità, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità di mora per altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale, meramente incentivante e di importo modesto del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative, valutabili in concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • artt. 2, 4, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplinano modalità, funzionalità e gestione della Carta elettronica del docente, anche mediante soggetti incaricati della predisposizione e attivazione dell’applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione all’Amministrazione del titolo esecutivo recante una condanna al pagamento di somme consente al creditore di chiedere l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: oltre alla manifesta iniquità, la sua applicazione può essere esclusa per altre ragioni ostative, da valutare in concreto in relazione alla complessità dell’adempimento, ai vincoli organizzativi e finanziari dell’Amministrazione e agli interessi pubblici coinvolti.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una ragione assorbente per respingere la richiesta di astreinte quando, alla luce delle circostanze concrete, l’intervento sostitutivo sia ritenuto idoneo ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • La complessità procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti e l’esistenza di un contenzioso seriale possono integrare, unitamente alle caratteristiche del beneficio riconosciuto, altre ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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