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Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 2571 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

SUCCESSIONI E DONAZIONI - Trust - Costituzione di vincoli di destinazione - Tassazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta sulle successioni e donazioni, nonché le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, sui beni immobili conferiti nel trust. La ricorrente sosteneva che il trust fosse distinto dai vincoli di destinazione, fiscalmente neutro e privo di capacità contributiva, che il trustee non fosse proprietario dei beni ai sensi dell’art. 832 c.c. e che le imposte ipotecaria e catastale dovessero essere applicate in misura fissa, poiché il trasferimento ai beneficiari sarebbe avvenuto soltanto alla cessazione del trust.

La decisione

La Commissione ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il conferimento dei beni nel trust produca un effetto traslativo della proprietà a favore del trustee e costituisca un vincolo di destinazione soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, oltre alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili. Il trustee è titolare pieno del diritto di proprietà, sebbene debba esercitarlo secondo l’atto istitutivo. Il trasferimento successivo ai beneficiari, al momento dello scioglimento o della cessazione del trust, non costituisce un ulteriore presupposto impositivo, poiché l’imposta è già stata applicata alla costituzione del vincolo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006

    Ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni alla "costituzione di vincoli di destinazione".

    La costituzione di un trust è stata ricondotta ai vincoli di destinazione; pertanto, il conferimento dei beni nel trust è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.

  • D.Lgs. n. 347/1990

    Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale quando il trust comporta il trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, in ragione della patrimonialità dell’operazione e dell’effetto traslativo.

  • Art. 832 c.c.

    La sentenza respinge la tesi secondo cui il trustee non sarebbe proprietario: il trustee ha una titolarità piena del diritto di proprietà, pur dovendone limitare l’esercizio alle finalità e modalità stabilite nell’atto istitutivo.

  • Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985

    L’adesione dell’Italia alla Convenzione legittima il riconoscimento degli effetti dei trust aventi le caratteristiche previste dalla Convenzione, compresa la segregazione patrimoniale dei beni.

Massime di principio

  • Quando il conferimento di beni in un trust comporta il trasferimento della titolarità al trustee e la segregazione dei beni per una finalità determinata, l’operazione può essere qualificata fiscalmente come costituzione di un vincolo di destinazione.
  • Per i trust aventi a oggetto beni immobili, secondo l’orientamento seguito dalla sentenza, l’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale già al momento della costituzione del trust.
  • Il fatto che il trustee non possa utilizzare i beni per finalità proprie non esclude la titolarità del diritto di proprietà, che resta piena ma vincolata dalle disposizioni dell’atto istitutivo.
  • L’assenza di un corrispettivo non rende automaticamente il trust fiscalmente neutro: la destinazione gratuita di beni patrimonialmente valutabili può integrare il presupposto delle imposte indirette.
  • Una volta tassato il trasferimento iniziale al trust, il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari alla cessazione del vincolo non determina, secondo questa impostazione, un’ulteriore imposizione per lo stesso presupposto.

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